Il Regolamento CEE sulla materia dei tempi di guida e di riposo per i
veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano
una velocità superiore a 30 km orari è sanzionato
dall’articolo 174 del Codice della Strada (esistono le esenzioni)
e prescrive che:
• il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida
compreso tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore,
salvo la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte
alla settimana a 10 ore.
• dopo un periodo di guida di 4 ore e _, il conducente del
veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno che
non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione di 45
minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15
minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore
e _.
• durante le interruzioni il conducente
non può eseguire altri lavori e le stesse interruzioni non devono
essere conteggiate come riposo giornaliero.
• il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore
nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione
massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione.
• il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere
minimo di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore
per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve essere
recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.
• il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due
o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno
uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve essere di
12 ore anziché 11 ore ed in questo caso non è
riducibile.
• in deroga al regolamento, a condizione di non compromettere
la sicurezza della circolazione, il conducente può proseguire il
viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato, nei limiti
necessari alla protezione della propria sicurezza, di quella del veicolo
e del carico; ma in tal caso deve annotare sul foglio di registrazione
del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni
del regolamento.
• nell’ipotesi di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco
di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di
almeno 8 ore.
• dopo un massimo di 6 periodi di guida giornalieri, o dopo
6 giorni, se la durata complessiva della guida non supera quella
corrispondente a 6 periodi di guida giornalieri, il conducente
del veicolo deve effettuare un periodo di riposo settimanale di 45
ore consecutive.
• la durata del riposo settimanale può essere ridotta a 36
ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo
o nella residenza del conducente, mentre può essere ridotto a 24
ore consecutive se preso in luoghi diversi da quelli predetti.
Però la riduzione deve essere compensata da un periodo equivalente
di riposo continuo entro la fine della terza settimana successiva
a quella in cui la riduzione è stata effettuata.
La compensazione delle riduzioni dei periodi di riposo, sia giornalieri
che settimanali, deve essere collegata ad un altro periodo di riposo di
almeno 8 ore.
• Si precisa che il riferimento a periodo di guida e riposo giornaliero
va effettuato nell’arco delle 24 ore dall’inizio del
trasporto e non al giorno solare, mentre il riposo settimanale si riferisce
alla settimana definita dal periodo compreso dalle 00,00 del lunedì
alle 24,00 della domenica.
Art. 174 Codice della Strada ( Periodi di guida e di riposo )
Le principali
violazioni sono:
1. Superamento del periodo di guida giornaliera;
Art. 174/4° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )
2. Mancata effettuazione delle prescritte pause durante la guida;
Art. 174/4° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )
3. Mancata effettuazione del riposo giornaliero;
Art. 174/5° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )
4. Mancata effettuazione del riposo settimanale:
Art. 174/5° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )
PRECISAZIONI
a. Da tenere presente che, ai sensi del comma 8 dell’art. 174, l’impresa
da cui dipende il lavoratore cui la violazione si riferisce, è
obbligata in solido con l’autore della violazione.
b. Pertanto l’impresa riceverà due verbali, uno come obbligato
in solido per il suo conducente; l’altro come trasgressore per aver
violato le disposizioni di cui al regolamento CEE 3820/85, ai sensi del
comma 9 del medesimo articolo che comporta una sanzione amministrativa
pari a € 68,25 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.
c. Le violazioni all’art. 174 prevedono, in caso di ripetute inadempienze
e tenuto conto della loro entità e della loro frequenza, la sospensione
del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui si riferiscono
per un periodo da uno a tre mesi (questo si applica se a seguito di diffida
rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione non vi abbia provveduto).
d. La costante recidività nel violazione l’articolo 174 del
Codice della Strada può comportare anche la decadenza o la revoca
del titolo abilitativo al trasporto.
e. Tali violazioni devono essere sempre segnalate all’Ufficio
Provinciale del Lavoro e all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo
che, per il trasporto in conto terzi è la Provincia, mentre per
il trasporto in conto proprio è l’Ufficio Provinciale del
DTT.
NOTA:-Tutte le volte che viene contestato l’articolo 174 per
l’inosservanza dei periodi di pausa o di riposo, l’operatore
di Polizia Stradale deve obbligatoriamente intimare al conducente di non
proseguire il viaggio fino alle ore………..(da indicare sul
verbale di contestazione), dopo avere effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo, e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere
per il periodo necessario.
Qualora l’intimazione non venga rispettata, il conducente incorrerà
nella violazione di cui all’articolo 174 comma 7°-bis con sanzione
amministrativa da € 1.626,45 e ritiro immediato dei documenti (patente
di guida e carta di circolazione del veicolo).
La restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta, trascorso
il necessario periodo di riposo, al comando da cui dipende l’organo
accertatore che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo
174 del Codice della Strada in riferimento al dettato normativo prescritto
dal Regolamento CEE n. 3820/85.
OSSERVAZIONI: Può capitare che durante il controllo del foglio
di registrazione del cronotachigrafo si evinca una doppia violazione dell’articolo
174 del Codice della Strada, ovvero dallo stesso foglio di registrazione
risultano violati sia i periodi di pausa che quelli di riposo.
In tale caso deve essere contestato l’articolo 174 del Codice della
Strada per ogni singola fattispecie di violazione