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Pneumatici e neve....facciamo chiarezza

Cerchiamo di fare chiarezza sui pneumatici invernali (velocità, M+S, Fiocco di neve (snowflake)), catene da neve, ragni da neve, auto a trazione integrale, calze da neve
Con le ordinanze pneumatici invernali, regioni, provincie e comuni sanciscono l’obbligo di circolazione con mezzi idonei ad una guida su strade “invernali”. Una volta vigeva unicamente l’obbligo di circolazione con catene a bordo, ma dall’anno scorso, visti i grandi progressi in termini di ricerca e sviluppo, gli pneumatici invernali sono stati definitivamente equiparati in tutto e per tutto alle catene da neve.
In quest’articolo cerchiamo di dare risposta alle numerose mail ricevute circa gli equipaggiamenti e le norme da rispettare.
Secondo la normativa italiana solamente gli pneumatici M+S o chiodati sono in grado di sostituire le catene da neve. L’articolo 122 – comma 8 del Regolamento CDS (Codice della Strada) recita: “Il segnale catene per neve deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve…”. Il Ministero dei Trasporti ha quindi sottolineato la perfetta uguaglianza in ogni condizione, tra l’uso dei pneumatici invernali (gomme termiche) e le catene da neve montate.
Per essere considerati pneumatici invernali, le gomme devono NECESSARIAMENTE essere contraddistinte dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S. Solo pneumatici invernali M+S possono essere considerati equivalenti alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli obblighi di legge. Gli  pneumatici invernali presentano anche un simbolo rappresentante un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, simbolo denominato SNOWFLAKE. Questo simbolo indica che la gomma è uno pneumatico WINTER e segue la normativa richiesta dal mercato USA. In Italia lo snowflake, non è obbligatoria: l’unica indicazione valida è M+S.

 

 

Codici di Velocità
La Direttiva Europea 92/23/CE riguardante l’utilizzo di pneumatici invernali prevede la possibilità di utilizzare, a parità di misura, un codice di velocità inferiore a quella omologata sul libretto di circolazione. Tuttavia il codice minimo utilizzabile è il codice Q= 160 km/h. Equipaggiando il mezzo con gomme caratterizzate da codice Q, dovrete necessariamente apporre sul vetro della vostra auto un apposito “adesivo” di avvertimento atto a ricordare che si sta circolando con gomme a basso indice di velocità.

A che velocità corrispondono le lettere che indicano i codici di velocità?
Q: fino a 160 Km/h
R: fino a 170 Km/h
S: fino a 180 Km/h
T: fino a 190 Km/h
H: fino a 210 Km/h
V: fino a 240 Km/h
ZR: oltre i 240 Km/h

Il Libretto di Circolazione e le M+S
È possibile altresì equipaggiare la vettura con pneumatici invernali di qualsiasi misura tra quelle indicate nella carta di circolazione, anche se vengono riportate misure con marcatura M+S, riservate ai winter.
Ma chi ha una vettura 4×4 come si deve comportare?
Per il Codice della strada non è sufficiente guidare un’auto, un SUV, un mezzo con 4 ruote motrici: anche le vetture caratterizzate da trazione integrale devono essere equipaggiate con appositi mezzi anti-neve (gomme invernali o catene neve).

 

Catene da neve ed “Auto Non catenabili”
Le catene da neve sono un mezzo economico ed estremamnete utilizzato per vincere il problema neve. Tuttavia, negli ultimi anni, con l’aumento delle dimensioni del gruppo ruota (cerchio + gomma), molte case automobilistiche indicano sul Libretto di Circolazione alcune misure non catenabili. In questo caso l’unica soluzione restano gli pneumatici invernali. Ciò vale anche per le catene da neve a montaggio frontale (i ragni da neve), che, se NON riportati come omologati ed accettati sul Libretto di Circolazione non possono essere equipaggiate e non sono accette per legge proprio perché non omologate per quella determinata vettura.

Stop alle catene da neve non conformi o non certificate; le tanto amate catene per neve, salvezza di chi era solito viaggiare per luoghi ad alto rischio di nevicate, da ora in poi le catene neve dovranno essere certificate in maniera precisa e dettagliata
La sicurezza su terreni con poca aderenza è da sempre motivo di discussione. Le catene da neve sono state per lungo tempo la vera salvezza di chi era solito viaggiare per luoghi ad alto rischio di nevicate e da ora dovranno essere certificate in maniera diversa e molto più precisa. Come specificato dal decreto del Ministero dei Trasporti del 10 maggio scorso, infatti, da alcune settimane è entrata in vigore la nuova norma di sicurezza UNI 11313, che va a sostituire la vecchia DM 13.3.2002. La nuova norma si applica, secondo codice della strada, ai veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto passeggeri fino a otto posti più conducente), N1 (veicoli per trasporto merce con massa non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa fino a 0,75 tonnellate) e O2 (rimorchi con massa oltre le 0,75 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate). La norma prevede che le catene da neve debbano essere conformi alle nuove regole imposte, oppure il costruttore deve almeno garantire un livello di sicurezza ed efficacia equivalente. Secondo il decreto legge, nel caso si facciano acquisti all’estero, la norma è compatibile con la ONORM V5117 del governo austriaco. Su tutte le catene da neve sarà obbligatorio apporre il marchio di conformità aggiornato alla UNI 11313.
Il decreto specifica però che fino al 31 marzo del 2013 sarà ancora possibile commerciare e acquistare catene con marchio DM 13.3.2002. Questa norma, comunque, verrà definitivamente abrogata a partire dal 1 aprile 2013, quindi per allora sarà necessario aver esaurito tutte le scorte di catene risalenti alla precedente regolamentazione, dato che queste non potranno più essere vendute
 


Calze da Neve
Stesso discorso per le Calze da Neve, reti in materiale sintetico vanno a calzare la gomma permettendo di muoversi sui fondi più difficili. Pur garantendo buona motricità per il Codice della Strada le calze da neve NON sono equiparate ai pneumatici M+S e alle catene da neve.


La legge ed i Pneumatici chiodati
Le gomme chiodate, in Italia si possono utilizzare da 15 di novembre al 15 di marzo (fatta eccezione per ulteriori deroghe stradali). Gli pneumatici devono essere caratterizzati da chiodi  non più sporgenti di 1,5 mm (massimo 80 – 160 chiodi su ogni pneumatico) e devono necessariamente essere montati su tutte le 4 ruote. La velocità masisma raggiungibile con pneumatici chiodati è pari a 120 Km/h in autostrada e 90 Km/h su strade statali. Al posteriore una vettura con gomme chiodate deve essere equipaggiata anche con appositi paraspruzzi.
 


da Gommeblog

Martedì, 03 Gennaio 2012
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