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Notizie brevi 19/11/2012

Vietata la vendita di alcolici ai minori di anni 18: emanata la legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 158/2012, dall'11 novembre viene introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. (*)
Foto di repertorio dalla rete

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre u.s. la Legge n. 189/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 158/2012.
La legge di conversione introduce alcune importanti norme in tema di bevande alcoliche.
Innanzitutto, viene definitivamente introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne che nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.
In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente. (**)
Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.
L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi: il primo che estende la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo, ed il secondo che aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.
Le norme appena descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale, quindi sono già entrate in vigore l’11 novembre 2012, non essendo previsto un diverso termine.
(…)

 


da Confcommercio
 


(*)  Nota: non credo sia eccessivo definire questa importante legge una conquista di civiltà. Sarà un punto fermo per la prevenzione dei problemi alcol correlati. Come altri presidi di tutela della salute: divieto di fumo nei locali pubblici, uso del casco, ecc. entrerà in modo permanente nel nostro bagaglio culturale.

(**) Nota: secondo il ministero degli Interni i termini “somministrazione” e “vendita” sono equivalenti, è da questo autorevole parere che si può partire per sanare l’incongruenza che si è venuta a creare.

 

 

>Leggi il testo della Legge 189 dell'8 novembre 2012

Lunedì, 19 Novembre 2012
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