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Vettura dimenticata nel parcheggio: proprietario condannato per abbandono di rifiuto pericoloso

Foto di repertorio dalla rete
Foto di repertorio dalla rete

Per due anni il veicolo è rimasto nell’area di sosta nelle vicinanze di un impianto sportivo. Fatali le condizioni in cui esso è stato rinvenuto: logico parlare di inidoneità all’uso, e altrettanto logico dedurre la volontà di abbandono del proprietario. Di conseguenza è lecito catalogare la carcassa dell’automobile come rifiuto speciale.

 

Il caso

 

Più che un parcheggio, quasi un’occupazione del territorio! Così, con ironia, si può valutare la scelta di un uomo di piazzare, a ‘tempo indeterminato’, la propria vecchia vettura nell’area dedicata alla sosta nelle vicinanze di un campo sportivo. Ma, per la Giustizia, la condotta dell’uomo, ironia a parte, è assai grave, catalogabile come abbandono di un rifiuto pericoloso. Consequenziale la condanna alla pena di 2mila euro di multa (Cassazione, sentenza 20492/14).

 

Ad adottare la linea dura già i giudici del Tribunale, che considerano pericolosa l’azione compiuta dall’uomo, che ha abbandonato la propria vettura, a settembre 2008 – due anni dopo, invece, il ritrovamento –, «in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti presso il parcheggio di un campo sportivo». E questa visione viene condivisa anche dai giudici del ‘Palazzaccio’. Respinte, quindi, le contestazioni mosse dall’uomo in Cassazione, laddove egli ha ritenuto non corretta la ‘catalogazione’ della «carcassa dell’auto abbandonata» quale «veicolo fuori uso e rifiuto speciale».

 

Per i giudici, difatti, la vettura, di proprietà dell’uomo, «trovata, in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti, presso il parcheggio di un campo sportivo», era evidentemente valutabile come «veicolo fuori uso» e, quindi, come «rifiuto speciale». Decisivi due elementi: la «volontà di abbandono, da parte del proprietario», da un lato, e la «oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione», dall’altro.

 

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

 

 

 

 

 

Martedì, 29 Luglio 2014
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