Il Quesito del giorno

L'installazione delle luci blu e le sanzioni applicabili

Essendo al momento privo di Internet, mia avvalgo della possibilità offertami dal nostro Referente Asaps per porre un quesito.
Ultimamente diversi veicolo sia autoveicoli che motocicli, installano dei LED  e/o dei Neon sia all'interno dell'auto che all'esterno, invece i led principalmente sono installati sul cofano o all'interno dell'alloggiamento fari.
Sono sanzionabili? Se sì, in base a quale art. del C.d.S., per quel che riguarda i neon, ha importanza se alloggiati all'interno o all'esterno dell'abitacolo?
In caso di irregolarità degli stessi, per le auto immatricolate all'estero sono soggette alla stessa sanzione?

Lettera firmata


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Intanto la sanzione è applicabile senza distinzioni sia ai veicoli  immatricolati in Italia che a quelli immatricolati all'estero in  circolazione in Italia (ovviamente purché tali dispositivi non siano  autorizzati nello stato di immatricolazione).
Quanto alle violazioni si ritiene utile riportare due circolari che spiegano in modo dettagliato le ipotesi.
In ogni caso, se si tratta di sostituzione di dispositivi esistenti, troverà applicazione l'art. 78, nel caso di aggiunta di altri dispositivi oltre a quelli esistenti, si applicherà l'art. 72.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri - U.P. - di Bologna
Servizio di polizia stradale - Ufficio relazioni con gli organi di polizia

Prot. 1435/0689 Bologna lì 25/03/2003

Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della Provincia di
Bologna
Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Servizio di Polizia Stradale. Quesito circa la legittimità d'installare
sui veicoli dispositivi di illuminazione di colore blu o colori diversi dal
bianco, nonchè quale norma è più appropriata da applicare nel caso che tale
comportamento fosse vietato.

Alcune Polizie Municipale hanno richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni:

- I dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e i loro rimorchi, sono regolati dal codice della strada vigente, nonchè, dal decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n. 29 alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998.

- A pag. 34 del supplemento sono elencate le colorazioni delle luci dei veicoli che a seguito del recepimento della Direttiva 97/28 CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 adegua al progresso tecnico la Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

- Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazIone.

- Qualora, durante i controlli di Polizia Stradale, fosse accertato che veicoli siano dotati di luci diverse da quelle previste dal D.M. 14.11.1997, in particolare di luci blu, tale modifica rientra nell'art. 78 del C.d.S. con relativo ritiro della Carta di Circolazione ed invio a quest'ufficio, per una revisione straordinaria, al fine di accertare se le luci, abusivamente installate, siano state rimosse.

- Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione operate dagli utenti abusivamente, trovano pieno titolo nell'art. 78 del nuovo codice della strada.

- Infatti ogni modifica può concretizzare confusione e pericolo ai fini della circolazione e della sicurezza stradale, pertanto oltre alla prescritta sanzione deve esserci la certezza che l'anomalia riscontrata venga prontamente eliminata, solo il ritiro della carta di circolazione ed il relativo fermo del veicolo potrà garantire i prescritti adeguamenti.

- Nel caso specifico, cioè la modifica dei dispositivi di illuminazione, sostituendo le luci bianche prescritte dalle norme vigenti, con luci blu o di altro colore, in caso di revisione straordinaria l'utente non potrà aggiornare la carta di circolazione in quanto dispositivi vietati, ma si potrà verificare con assoluta certezza, se, e dopo l'accertamento di polizia stradale, l'utente abbia provveduto a ripristinare il proprio veicolo manomesso secondo le norme vigenti del Codice della Strada.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna

Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003

Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di
Bologna
Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del
c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art.151
del c.d.s. (art.153, c.9)

Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.

1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art. 151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art. 78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art. 153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art. 151, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 72, anche se non vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione:
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL'AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni. In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi.
Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano