E' possibile
sapere se, lungo le strade statali al di fuori dei centri abitati, vi
è una specifica normativa (o qualche sentenza della Suprema Corte
di Cassazione) che impone ai Comuni od agli Enti proprietari delle strade, l'installazione
obbligatoria della segnaletica verticale in prossimità degli
autovelox con POSTAZIONE FISSA, cioè funzionante h24 senza
la presenza sul posto dell'agente accertatore?
In mancanza di tale segnaletica è possibile fare ricorso al Prefetto
od al Giudice di Pace?
Nessuna norma del codice impone l'installazione di apposita segnaletica
atta a presegnalare tratti di strada in cui sia operante l'accertamento
dei limiti di velocità attraverso appositi misuratori, fissi
o mobili che siano.
L'unico obbligo, ma non vengono indicate specifiche modalità,
per cui ogni sistema utilizzato potrebbe assolvere l'onere imposto,
è dato dall'art. 4 del D.L. 121/2002, come modificato dalla legge
di conversione n. 168/2002 (in G.U. 6.8.2002) il quale prevede che
sia "...data informazione agli automobilisti", quando, sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali, vengano installati
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento
di cui agli articoli 142 e 148. Analogo obbligo nasce quando tali dispositivi
siano utilizzati su strade o tratti di esse individuati con apposito
decreto del prefetto.
Il ricorso, è sempre possibile. Occorre però verificare
la motivazione indicata dall'organo accertatore a giustificazione dell'omessa
contestazione immediata per valutarne l'opportunità di utilizzare
il rimedio di tutela previsto dagli artt. 203 e 204-bis.
Ernesto Forino
V. presidente Asaps.