È noto che l’assicurazione obbligatoria per i veicoli deve
essere stipulata (e il relativo contrassegno deve essere esposto) solo se il
veicolo viene utilizzato. Più precisamente se è posto «in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate». Quindi, se si tiene una
vecchia auto in garage, senza mai muoverla, non bisogna stipulare un contratto
assicurativo. Attenzione, però, a dove si lascia il veicolo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28303 del 2005, ha respinto le
argomentazioni di un automobilista multato per aver omesso di esporre il
contrassegno assicurativo sul proprio veicolo parcheggiato all’interno della
sua proprietà.
La suprema Corte ha infatti ribadito che anche un’area di proprietà privata è
equiparata, agli effetti della normativa sull’assicurazione, a un’area di uso
pubblico, quando l’accesso a essa sia consentito a un numero illimitato e
indifferenziato di persone; in altre parole quando chiunque vi può entrare.
Nel caso concreto, l’area era priva di recinzioni, né vi erano cartelli che
diffidassero l’accesso. Pertanto il proprietario doveva lasciare in bella vista
il bollo dell’assicurazione.
Da “Famiglia Cristiana” n. 31, 30 luglio 2006
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