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Corte di Cassazione 16/08/2006

Giurisprudenza di legittimità - Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcoltest – Nomina di un difensore da parte dell’interessato – Omesso deposito del verbale contenente i risultati dell’alcoltest – Conseguenza – Nullità dell’atto – Esclusione.       

(Cass. Pen., sez.IV, 24 febbraio 2006, n. 6014)

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione Penale

Sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 6014

 

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcoltest – Nomina di un difensore da parte dell’interessato – Omesso deposito del verbale contenente i risultati dell’alcoltest – Conseguenza – Nullità dell’atto – Esclusione.

 

L’accertamento del tasso alcolemico (c.d. «alcoltest») nel sangue di conducenti di veicoli, quale previsto dall’art. 186 c.s., rientra fra gli atti previsti dall’art. 354 c.p.p., nel compimento dei quali la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 114 att. c.p.p., deve avvenire l’interessato che la facoltà di nominare un difensore, il quale può assistere, senza però diritto ad essere preavvisato. In assenza di tale nomina non deve darsi luogo al successivo deposito dell’atto, mentre tale obbligo sussiste qualora la nomina abbia avuto luogo, senza che, tuttavia, la sua omissione possa dar luogo a nullità, non essendo questa prevista da alcuna norma e non potendo il successivo, mancato deposito influire sulla validità di un atto originariamente perfetto.      

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione. – La Corte osserva:

I) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso avverso la sentenza 30 gennaio 2004 del Giudice di pace di Alberga che aveva assolto C. A. dal reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza commesso in Albenga il 12 novembre 2001.

Il ricorrente contesta le statuizioni che hanno condotto all’assoluzione dell’imputato ed in particolare la dichiarazione di nullità dell’esame alcolimetrico per omesso deposito del medesimo atto, la dichiarazione di decadenza dall’ammissione di un teste per mancata citazione e il mancato uso dei poteri d’ufficio previsti dall’art. 507 c.p.p. da parte del giudice.

II) Va premesso che il pubblico ministero ricorrente – in presenza di sentenza appellabile ai sensi dell’art. 36 comma primo D.L.vo 274/2000 – ha espressamente precisato la sua intenzione di proporre ricorso diretto in Cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p.; d’altro canto le censure proposte concernono motivi di legittimità.

Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti indicati.

Come già affermato in numerose decisioni di questa medesima sezione (v. per es. la sentenza 15 aprile 2004, Branchesi) il problema del deposito dell’alcoltest non si pone nei casi in cui l’interessato non abbia nominato un difensore di fiducia.

L’atto infatti rientra tra quelli previsti dall’art. 354 c.p.p. trattandosi di un accertamento urgente e di conservazione delle tracce del reato. Nel compimento di esso la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini (art. 114 att. c.p.p.) della facoltà di nominare un difensore di fiducia che, per l’art. 356 c.p.p., ha facoltà di assistere al compimento dell’atto senza diritto preventivamente avvisato.

Se dunque manca il difensore di fiducia, non essendo previsto l’obbligo di nominare uno d’ufficio, manca il soggetto cui l’avviso di deposito dovrebbe essere notificato.

Se invece il difensore di fiducia è stato nominato esiste l’obbligo del deposito ma l’omissione di questo adempimento non è prevista a pena di nullità da alcuna norma anche perché il deposito interviene in un momento successivo e non può influire sulla validità di un atto originariamente; ne consegue che l’omissione non ha comportato alcuna violazione dei principi in tema di rappresentanza e assistenza della persona sottoposta alle indagini.

III) Sull’intervenuta decadenza del pubblico ministero dalla prova testimoniale il ricorrente non propone alcuna precisa censura limitandosi a rilevare un’eccessiva rigidità della norma nell’u.p. dell’art. 29 comma ottavo del D.L.vo 274/2000 e un dubbia costituzionalità (della quale peraltro non precisa i parametri di riferimento) della previsione di decadenza ispirata ai principi del processo dispositivo puro.

La genericità della censura esime la Corte dal suo esame.

IV) L’ultimo motivo di ricorso deve invece ritenersi assorbito.

L’accoglimento del primo motivo comporterà una nuova valutazione sull’ammissibilità dell’acquisizione della prova alcolimetrica  al fascicolo per il dibattimento e la valutazione sulla possibilità, per il giudice, di applicare l’art. 507 c.p.p. non potrà che essere esercitata alla luce del compendio probatorio che verrà acquisito definitivamente in esito al giudizio di rinvio.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati con rinvio al Tribunale di Savona competente per il giudizio di rinvio il disposto dell’art. 569 comma quarto c.p.p. (Omissis). [RIV-07.08.06P717]

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Mercoledì, 16 Agosto 2006
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