Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sezione III, 24 gennaio 2006, n. 2747
PATENTE – ANNULLAMENTO DEL PROCESSO PER APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – CONSEGUENZE IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA – NUOVA VALUTAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO – SUSSISTENZA. L’annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l’esclusione della validità dell’accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione che il giudice di merito deve compiere abbia inizio ex novo con assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase. Pertanto non si può parlare di giudicato in merito alla durata della sanzione amministrativa, in quanto l’annullamento del patto ha travolto anche la sanzione amministrativa accessoria con conseguente possibilità di irrogarla in misura diversa da quella originaria.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
In fatto e diritto Con sentenza dell’8 febbraio del 2002, il tribunale di Trieste, in accoglimento della richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche e la riduzione di pena per il rito, applicava nei confronti di C. A. la pena di euro 307 di ammenda per ciascuno dei due reati contestati (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico di cui all’art. 186 cod. strad. commi 2 e 6) convertita la pena detentiva di giorni sette di arresto in quella pecuniaria, e disponeva la sospensione della patente di guida per giorni 15. La corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal procuratore generale, annullava la sentenza impugnata perché il giudice del merito non aveva tenuto presente la normativa più favorevole di cui al decreto legislativo n 274 del 2000. Il tribunale di Trieste, recependo il nuovo accordo stipulato tra le parti, applicava la pena di euro 400,00 per ciascuno dei due reati contestati e disponeva la sospensione della patente di guida per giorni 45. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la violazione dell’articolo 186 codice della strada perché il tribunale di Trieste non si era limitato a rifissare la pena come da dispositivo della sentenza della corte di legittimità, ma aveva rideterminato anche la misura della pena accessoria in misura superiore ai 15 giorni di cui alla sentenza dell’8 febbraio del 2002. anche se su tale punto non v’era stata impugnazione da parte del pubblico ministero. Il collegio rileva che i reati sono prescritti. Il ricorso, anche se è infondato, non è manifestamente tale. L’annullamento in sede di legittimità della sentenza dì applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l’esclusione della validità dell’accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione che il giudice dì merito deve compiere abbia inizio ex novo con assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precederne fase. Pertanto non si può parlare di giudicato in merito alla durata della sanzione amministrativa in quanto l’annullamento dei patto ha travolto anche la sanzione amministrativa accessoria con conseguente possibilità di irrogarla in misura diversa da quella originaria. Tuttavia l’assenza di qualsiasi preclusione non può considerarsi questione di agevole comprensione e perciò il ricorso non può considerarsi manifestamente infondato.
Per questi motivi LA CORTE DI CASSAZIONE Letto l’art. 620 c.p.p., ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti si sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 6 dicembre dei 2005
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 2006. | |
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