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Notizie brevi 20/08/2006

CASSAZIONE: DAGLI  AUSILIARI DEL TRAFFICO SOLO MULTE PER DIVIETO DI SOSTA NELLE ZONE BLU

Non possono invece sanzionare chi circola su una corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18186)

CASSAZIONE: DAGLI  AUSILIARI DEL TRAFFICO SOLO MULTE PER DIVIETO DI SOSTA NELLE ZONE BLU

 

Non possono invece sanzionare chi circola su una corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici

 

(Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18186)




(Asaps) - Diciamo la verità, sotto la bandiera della poca simpatia per gli ausiliari del traffico sono riuniti molti automobilisti che li vedono quasi come ausiliari delle casse dei comuni. La categoria non gode neppure della cosiddetta buona stampa. Ora ci si è messa anche la Cassazione a ridimensionare il loro ruolo: gli ausiliari del traffico possono multare un automobilista esclusivamente per divieto di sosta nelle zone blu. Lo ha infatti stabilito la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un cittadino romano a cui gli ausiliari avevano contestato una violazione, con una sanzione pari a 77.110 lire, per aver circolato su una corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici. Il conducente, dunque, si era rivolto al giudice di pace della Capitale, sottolineando che la violazione era stata accertata "da un soggetto non legittimato ne’ competente e sprovvisto di delega", ma si era visto rigettare la sua opposizione. La Suprema Corte (prima sezione civile, sentenza n. 18186), invece, ha osservato che "il legislatore ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e dei parcheggi", puntualizzando pero’ che "le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione". Nel caso in questione, e dunque per la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, "l’accertamento può essere compiuto - scrivono i giudici in ermellino - dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico", in base all’articolo 17, comma 132, della legge 127/1997.  La sentenza impugnata dall’automobilista romano, dunque, è stata cassata, e i supremi giudici, potendo in questo caso decidere anche nel merito, hanno accolto l’opposizione e condannato il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di legittimità, per un totale di 850 euro. (Asaps)
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Domenica, 20 Agosto 2006
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