Giurisprudenza di legittimità Patente – Guida
senza patente – Con patente scaduta o non rinnovata – Fermo amministrativo del
veicolo – In caso di reiterazione, confisca dello stesso – Art. 8 bis L. n.
689/91 – Nozione di reiterazione. L’art. 116, comma
18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al comma 13
dello stesso articolo – consistenti nella condotta di chi guida autoveicoli o
motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ovvero con patente
revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice –
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa
del veicolo. Peraltro, alla stregua dell’art. 8-bis della legge n. 689 del
1981, introdotto dall’art. 94 del D.L.vo n. 507 del 1999, le violazioni
successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, «ove
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».
Detta espressione normativa non rappresenta una endiadi – sicché la presenza
della contiguità temporale di per sé comporti anche necessariamente detta
programmazione unitaria – essendo, invece, all’evidenza dettata dalla esigenza
di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione ai soli casi in cui sia
ravvisabile nel comportamento dell’autore della violazione un unico disegno
trasgressivo, e non già dall’intento di estendere il beneficio di cui si tratta
a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una medesima
condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la
medesima norma che tale condotta sanziona. Svolgimento
del processo. – Con
ricorso depositato in data 11 novembre 2000, N. D. R. propose opposizione
innanzi al Giudice di pace di Bari avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia
di pagamento, in solido con il cognato A. L., della somma di lire 6.027.500 a
titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 116, commi 1 e
13, del codice della strada, in quanto proprietaria dell’autovettura a bordo
della quale era stata commessa la violazione contestata, e di confisca della
stessa. Il L., al quale era già stata revocata la patente di guida, era già
stata, in data 10 febbraio 2000, in epoca successiva alla emissione di tale
provvedimento, contestata una prima violazione del citato art. 116, dopo alcuni
giorni, il 18 febbraio, era infatti nuovamente incorso nella medesima
trasgressione, alla guida di una diversa autovettura, di proprietà della D. R..
A seguito della nuova contestazione, il veicolo era stato sottoposto a confisca
ai sensi dell’art. 116, comma 18, del codice della strada. Il giudice di pace adito, con
sentenza depositata il 26 aprile 2001, accolse il ricorso, sulla base di un
duplice ordine di argomentazioni, osservando, cioè, per un verso, che nella
specie non era configurabile la reiterazione della condotta che dà luogo a
confisca ai sensi del citato art. 116, comma 18, c.d.s., avuto riguardo alla
contiguità temporale tra le due violazioni, idonea a realizzare l’ipotesi di
cui all’art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, il quale esclude che le
violazioni amministrative successive alla prima siano valutate, ai fini della
reiterazione, ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria; richiamando, per l’altro, la previsione dello stesso
comma 18, che, secondo il giudicante, disporrebbe operarsi la confisca del veicolo,
quale sanzione accessoria, nelle ipotesi di violazione del comma 13 dell’art.
116 c.d.s., «salvo che esso appartenga a persona estranea al reato». Avverso detta decisione, propone
ricorso per cassazione la Prefettura di Bari, affidandosi a tre motivi. L’intimata non è costituita. motivi
della decisione. – Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dal D.
L.vo n. 507 del 1991, nonché insufficiente motivazione. Erroneamente il giudice
di pace avrebbe ritenuto, nella specie, applicabile la citata disposizione,
mancandone invece le condizioni, avuto riguardo, da un lato, alla distanza
temporale, tutt’altro che irrilevante, tra due violazioni contestate, e
dall’altro alla carenza di elementi idonei a far supporre una programmazione unitaria
delle condotte contestate, commesse, tra l’altro, con autovetture diverse,
appartenenti a proprietari diversi. Il motivo è fondato nei termini
che seguono. L’art. 116, comma 18, del codice della strada dispone che alle
violazioni di cui al comma 13 dello stesso articolo – consistenti nella
condotta di chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida, ovvero con patente revocata, come nel caso di specie, o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice – consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o,
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Secondo impugnata, tale sanzione
non sarebbe applicabile nella specie, non configurandosi la reiterazione, per
effetto del disposto dell’art. 8 bis del D. L.vo n. 507 del 1999, introdotto
dall’art. 94 del D. L.vo n. 507 del 1999, alla cui stregua le violazioni
successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, ove
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La previsione di cui si tratta
pone, all’evidenza, una duplice condizione perché si possa escludere la reiterazione,
evitandone le conseguenze più rigorose individuate dalla normativa vigente in
materia di sanzioni amministrative, in armonia con quanto previsto nella
materia penale con l’istituto della continuazione, per effetto del quale resta
esclusa l’applicazione del criterio del cumulo materiale delle pene con
riferimento ad una pluralità di azioni od omissione commesse in violazione
della medesima norma di legge. Il giudice di pace, nel ravvisare
la sussistenza, nella specie, della prima delle descritte condizioni,
manifestando il convincimento che la distanza di otto giorni tra l’una e
l’altra delle condotte contestate costituisca un arco di tempo sufficientemente
breve da configurare una contiguità temporale tra le stesse, ha completamente ignorato
l’altro requisito, quello della riconducibilità delle trasgressioni ad una programmazione
unitaria, come se la espressione normativa rappresentasse una endiadi – sicché
la presenza della contiguità temporale di per sé comporti anche necessariamente
detta programmazione unitaria – e non fosse, invece, come è di tutta evidenza,
dettata dall’esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione
ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell’autore della
violazione un unico disegno trasgressivo, e non già di estendere detto
beneficio a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una
medesima condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in
contrasto con la medesima norma che detta condotta saziona. Fondato è altresì il secondo
motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 116, comma 18, del D. L.vo n. 285 del 1992 (codice della strada),
come modificato dal D. L.vo n. 507 del 1999, per essere l’affermazione del giudice
di pace relativa alla illegittimità, ai sensi della invocata disposizione, del
provvedimento di confisca del veicolo nel caso in cui esso appartenga «a
persona estranea al reato» smentita dal vigente dettato normativa. Ed infatti, la sentenza impugnata
non tiene conto delle modifiche apportate al citato comma 18 dell’art. 116
c.d.s. dall’art. 19 del D. L.vo n. 507 del 1999, il quale ha eliminato dallo
stesso comma 18 la clausola che escludeva la possibilità per l’amministrazione
di procedere alla confisca del veicolo che appartenesse a persona «estranea al
reato». Detta modifica era, peraltro, già
efficace all’epoca della commissione del fatto contestato, essendo il decreto
legislativo n. 507 del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 31 dicembre 1999, entrato in vigore nei termine ordinari, fatte salve
alcune disposizione (gli artt. 34, 35 e 37, comma 2) non rilevanti nella
specie. Del resto, come chiarito anche
dalla Corte costituzionale (v., da ultimo, sent. n. 27 del 2005), la responsabilità
del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla
guida dello stesso da chi si trovi alla guida dello stesso costituisce, nel
sistema delle sanzioni amministrative previste per la trasgressione alle norme
sulla circolazione stradale, un principio di ordine generale, quando si tratti
di sanzioni eventi il carattere della patrimonialità, e, dunque, suscettibili
di essere oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il
proprietario del veicolo. L’accoglimento dei primi due
motivi del ricorso rende superfluo l’esame del terzo, evidentemente subordinato
al rigetto dei primi, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 116, comma 13 e dell’art. 196 del codice della strada, come modificato
dal D. L.vo n. 507 del 1999, sotto il profilo dell’esclusivo rilievo attribuito
dalla sentenza del giudice di pace alla confisca del veicolo disposta con il
provvedimento opposto, dichiarato nullo dal giudicante senza tener conto che
esso, oltre a confiscare il mezzo, aveva legittimamente irrogato una sanzione
pecuniaria. Conclusivamente, il ricorso va
accolto. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti, questa Corte può decidere nel merito, rigettando la opposizione. Le spese – in relazione alle quali
questa Corte deve provvedere con riguardo al solo giudizio di legittimità, non
essendosi, in quello di merito, costituita la Prefettura opposta – seguono la
soccombenza, e vanno poste, pertanto, a carico della intimata, e liquidata
nella misura di euro 800,00 oltre alle spese prenotate e debito. (Omissis).
[RIV-0605P628] |
|
|
© asaps.it |