DIRETTIVA
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO
NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
VISTO
l’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”, che attribuisce allo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano;
VISTO l’art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in
relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60
e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di
rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione
della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte
dell’Autorità competente;
VISTO l’art. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a
disporre l’espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di
sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;
VISTO il combinato disposto dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 11, comma 1,
lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede
l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento
dell’iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di
rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso
un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;
VISTO l’art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
che espressamente prevede la non decadenza dell’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;
VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state
confermate le condizioni, più volte reiterate, per l’uscita e il regolare
rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di
soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di
rinnovo;
CONSIDERATO che i “diritti di soggiorno” goduti dal cittadino straniero
regolarmente soggiornante, a norma dell’art. 2 del Testo Unico, ricomprendono
tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio,
l’assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa,
l’acquisto di immobili, l’accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale,
ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo
articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste
dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.
CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la
continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha
chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del
relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con
pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive
giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la
documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di
rinnovo;
CONSIDERATO che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, “ex
adverso”, dall’art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur
in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di
un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per
gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta
giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;
CONSIDERATO che l’oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del
permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri
interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l’impossibilità, per
gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del
procedimento di rinnovo;
CONSIDERATO che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell’ambito del
diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo
del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un
concorso di cause a lui non imputabili;
RITENUTA la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria
posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso
di soggiorno stesso;
EMANA
la seguente direttiva
in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno
1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena
legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi,
qualora:
- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso
di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo
della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e
della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di
lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni
più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione
nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.
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