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Ministero dell’Interno - Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia

DECRETO 28 aprile 2006 (GU n. 193 del 21-8-2006)
IL MINISTRO DELL’INTERNO

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell’Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ed  in  particolare
l’art. 1, commi primo e secondo, l’art. 16 e l’art. 19;
  Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l’ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in
materia  di  riordino  dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
  Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  68,  recante
l’adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208,   recante   il  regolamento  per  il  riordino  della  struttura
organizzativa    delle    articolazioni    centrali   e   periferiche
dell’Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, a norma dell’art. 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 12 febbraio 1992, recante, fra
l’altro,  le  direttive  volte  al  consolidamento  dei  comparti  di
specialità delle Forze di polizia;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  12 febbraio  2001 recante la
direttiva  per  l’attuazione  del  coordinamento  e  della  direzione
unitaria delle Forze di polizia;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 2 aprile 2004 con il quale e’
stato  costituito il Gruppo di lavoro la cui attività e’ finalizzata
alla  ricognizione  ed all’analisi delle funzioni speciali esercitate
da  ciascuna  Forza  di  polizia,  nonché  alla  predisposizione  di
proposte finalizzate all’aggiornamento delle disposizioni vigenti per
i  comparti  di  specialità e preso atto della relazione conclusiva,
con  allegati  verbali  delle  decisioni  di  seduta,  rassegnata dal
Presidente del menzionato Collegio in data 28 luglio 2005;
  Stabilito che e’ necessario riconsiderare l’assetto dei comparti di
specialità  delle Forze di polizia, in coerenza con l’evoluzione del
quadro   normativo   di   settore,   nella   cornice  unitaria  della
responsabilità  generale  in  materia di ordine e sicurezza pubblica
affidata  al  Ministro dell’interno dalla menzionata legge n. 121 del
1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che
assicuri  la massima efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto
per  le  finalità  generali  di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica;
  Ritenuto  che  occorre  a  tal  fine  ribadire  che  il  sistema di
coordinamento  e direzione unitaria delle Forze di polizia risultante
dal citato decreto del Ministro dell’interno in data 12 febbraio 2001
e’  rafforzato  sul  territorio  dall’esercizio della responsabilità
affidata  alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza in materia
di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
  Sentito   il  Comitato  nazionale  dell’ordine  e  della  sicurezza
pubblica nella seduta del 4 aprile 2006;

                              Decreta:

  1. Nell’allegato documento, che forma parte integrante del presente
atto,  sono  fissate  le  direttive  per il riassetto dei comparti di
specialità delle Forze di polizia.
  2.  Il  capo  della  Polizia  -  Direttore  generale della pubblica
sicurezza,  i  comandanti  generali  dell’Arma  dei carabinieri e del
Corpo   della   Guardia   di   finanza,   il  capo  del  Dipartimento
dell’amministrazione  penitenziaria, il dirigente generale - Capo del
Corpo  forestale  dello Stato e i prefetti provvederanno ad impartire
le necessarie direttive nell’ambito di rispettiva competenza.
  3.  Il  capo  della  Polizia  -  Direttore  generale della pubblica
sicurezza e’ incaricato di dare attuazione al presente decreto.
    Roma, 28 aprile 2006
                                                  Il Ministro: Pisanu

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127



                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°

                                                             Allegato

    Al  fine  di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e di
rafforzare il coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data
12 febbraio   1992   il  Ministro  dell’interno  adottò   un’apposita
direttiva  volta,  fra  l’altro,  al  consolidamento  dei comparti di
specialità delle Forze di polizia a competenza generale, prevedendo,
a  tal  fine,  che  la  Polizia  di  Stato  e  l’Arma dei carabinieri
dovessero  tener  conto  dell’esigenza di sviluppare le potenzialità
operative  dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando
anche  la  mirata  qualificazione  del personale destinato a prestare
servizio nelle citate specialità.
    Attesa  la  estrema  dinamicità  del  sistema  ed il lungo tempo
trascorso,   la  menzionata  direttiva  necessita  di  interventi  di
adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell’evoluzione del quadro
legislativo,  che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione
delle  competenze  di  più  Forze  di polizia nei medesimi ambiti di
attività.
    In  particolare,  negli  ultimi  anni,  nel quadro del menzionato
sistema  unitario  definito  dalla  legge  n.  121  del  1981 e delle
funzioni  dalla  stessa  demandate  all’Autorità  nazionale  ed alle
Autorità   provinciali  di  pubblica  sicurezza,  sono  emersi  dati
normativi di particolare rilievo:
      - la  circostanza  che  il  decreto  legislativo n. 68 del 2001
abbia  attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in
materia economica e finanziaria;
      - la  circostanza  che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito
nuove  funzioni  al  Corpo  forestale  dello  Stato  nella difesa del
patrimonio  agroforestale  italiano e nella tutela dell’ambiente, del
paesaggio e dell’ecosistema;
      - la   conferma,  in  un  quadro  evolutivo,  delle  competenze
specialistiche  della  Polizia di Stato e dell’Arma di carabinieri in
specifici  ambiti  che  trovano  fondamento normativo nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208, nel decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297  ed  in  altre disposizioni di
settore.
    In    relazione   alla   evoluzione   del   quadro   legislativo,
l’individuazione  dei  comparti  di  specialità, così come definiti
nella  direttiva  del  1992,  non  appare,  pertanto, più pienamente
coerente   non   solo   con   le  trasformazioni  verificatesi  negli
ordinamenti  di  alcune Forze di polizia, ma anche con la progressiva
organizzazione  che  tutte  le  Forze  di  polizia  si  sono date per
adeguare  la  rispettiva  attività istituzionale, oltre che ai nuovi
compiti  individuati  nel tempo dal legislatore, anche agli obiettivi
definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo.
    In conseguenza di ciò e’ evidente che il sistema dei comparti di
specialità,  fondato  sul  riconoscimento di specifiche attribuzioni
della  Polizia  di  Stato  e  dell’Arma dei carabinieri, debba essere
ripensato  ai  fini  della  riacquisizione  di un quadro sinergico da
armonizzarsi  con  le  nuove  funzioni di livello generale attribuite
alla  Guardia  di  finanza  e  al Corpo forestale dello Stato, in una
logica  integrata che consenta una strategica azione di prevenzione e
contrasto della illegalità.
    Occorre,  dunque, ricercare a partire dai comparti di specialità
forme di coordinamento e di riparto delle competenze più efficaci ed
incisive.
    La  questione  ha  un rilievo prioritario sulla funzionalità del
«sistema sicurezza».
    L’assorbimento   delle   aeree  di  sovrapposizione   attualmente
esistenti  all’interno  dei  compiti istituzionali di alcune Forze di
polizia  e  la  conseguente  eliminazione  delle connesse diseconomie
funzionali  costituisce,  infatti,  lo  strumento  più  efficace per
consentire  un  equilibrato  recupero  di  risorse  per  le  esigenze
generali  dell’ordine e della sicurezza pubblica, così come previsto
dal  legislatore  che  ha apprestato un quadro ordinamentale unitario
che  ha  i propri cardini, ai sensi della menzionata legge n. 121 del
1981:
      nella  responsabilità  generale  del  Ministro  dell’interno -
Autorità  nazionale  di  pubblica  sicurezza,  cui  che e’ demandata
1’alta  direzione,  nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa
legge,  dei  servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  nonché  il
coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di polizia;
      nel  ruolo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza al cui
organo centrale, il Dipartimento, e’ affidata, secondo le direttive e
gli  ordini  del  Ministro  dell’interno, l’attuazione della politica
dell’ordine   e   della   sicurezza   pubblica   e  il  coordinamento
tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si colloca
in una posizione di snodo e di raccordo tra l’Autorità politica e le
Forze di polizia;
      nella  responsabilità, in ambito provinciale, del prefetto per
le  funzioni di coordinamento generale e del questore per le funzioni
di   coordinamento  tecnico-operativo  in  materia  di  ordine  e  di
sicurezza pubblica;
      nella  sostanziale  inscindibilità  delle  esigenze  di tutela
dell’ordine  pubblico  da  quella di tutela della sicurezza pubblica,
atteso   che   ogni   turbativa  dell’ordine  pubblico  incide  sulla
sicurezza,  come  ogni  aggressione  a quest’ultima e’ potenzialmente
lesiva del primo;
      nella  potenziale  riconducibilità  agli  ambiti dell’ordine e
della sicurezza pubblica di quegli illeciti che, per la loro generale
offensività  dell’ordinamento,  ricadono  anche  sotto  la  sanzione
penale.
    Tanto  premesso,  si  evidenzia  che, fermi restando i compiti di
polizia  giudiziaria  e  di pubblica sicurezza che la legge rimette a
ciascuna   Forza   di   polizia   ed   ai  suoi  appartenenti,  nella
ridefinizione dell’assetto dei comparti di specialità delle Forze di
polizia  a  competenza  generale  e  nella connessa individuazione di
ulteriori  ambiti  di  intervento rimessi alla competenza esclusiva o
prevalente  di  singole  Forze  di  polizia  occorre  valorizzare, in
coerenza   con  gli  assetti  normativi,  la  presenza  di  strutture
operative  che  abbiano  sviluppato una particolare qualificazione in
specifici  ambiti  di  indagine  e si pongano, dunque, come referenti
principali  per lo svolgimento delle attività di polizia afferenti a
tali specifici settori.
    All’attribuzione   di   un   comparto   di   specialità  e  alla
individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai sensi
della  presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di
una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come già stabilito
nella  direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta ha
facoltà   di  create  strutture  deputate  all’esercizio  di  quella
funzione  e  che  essa,  inoltre,  costituisce  per le altre Forze di
polizia  il  fondamentale  polo  di  gravitazione  informativa  e  di
analisi.  Resta  fermo,  in  sinergia  con  il sistema organico delle
banche  dati  specializzate  costituite  in forza dei sopra enunciati
principi,  il  quadro  di  sistema  unitario rappresentato dal Centro
elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale, per le
informazioni  e  i  dati  in  materia  di  tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità,
e  rafforzato  dagli  obblighi  di comunicazione previsti dalle norme
vigenti  nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della
pubblica  sicurezza e delle Forze di polizia, nonché degli ufficiali
e  degli  agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia di
finanza per le violazioni tributarie.
    Ai  suindicati principi le Forze di polizia adegueranno,  dunque,
la  rispettiva  attività  istituzionale,  nel  rigoroso rispetto del
dovere  di  tempestiva  informazione, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge n. 121 del 1981, delle Autorità provinciali di pubblica
sicurezza  su  quanto  abbia  attinenza  con  1’ordine e la sicurezza
pubblica  nella  provincia.  Tutto  ciò  in  un ambito di coordinato
sviluppo  delle  relazioni  a  livello europeo e internazionale e nel
quadro   di  un’incisiva  collaborazione  internazionale  di  polizia
rimessa  alla competenza unitaria dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza,  in  attuazione  delle  direttive  impartite  da1 Ministro
dell’interno,  e per essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai
sensi dell’art. 6 della menzionata legge n. 121 del 1981.
    Le  Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri programmi
di  potenziamento,  terranno  conto  dell’esigenza  di  sviluppare le
potenzialità operative dei comparti di specializzazione o, comunque,
dei settori di intervento ad esse rimessi.
    In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale, fermi
restando gli adempimenti previsti dalle singole dipendenze funzionali
e  non  connessi  ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, si dispone quanto segue.

Sicurezza stradale.
    La   Polizia  di  Stato  continuerà  sulle  strade  italiane  ad
assicurare  l’attuazione  della competenza prevalente ad essa rimessa
nel  comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza
peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre
l’Arma  dei  carabinieri  confermerà  il  significativo concorso nei
servizi  di  polizia  stradale  sulla  viabilità ordinaria. Le altre
Forze  di  polizia  individuate  nell’art. 12 del codice della strada
assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi
in relazione alla loro dislocazione sul territorio.
    Al  fine  di  realizzare  una  più  equilibrata distribuzione di
risorse,  i prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali per
l’ordine  e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie intese
con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare
un  più  ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia stradale
da  parte  dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e comunale,
con  riguardo  sia  alla  viabilità  provinciale che alla viabilità
comunale.

Sicurezza ferroviaria.
    Con  riguardo  al  comparto  di specializzazione della Polizia di
Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il consueto
e  qualificato  impegno,  sia nella prevenzione e contrasto dei reati
che  interessano  ili  contesto della rete ferroviaria nazionale, sia
nelle  attività  di  tutela dell’ordine pubblico e della incolumità
dei  cittadini  che  abbiano  riferimento al medesimo contesto, ferma
restando   l’esclusività   dei   presidi   della  Polizia  di  Stato
nell’ambito  delle  stazioni  ferroviarie  per  lo  svolgimento delle
attività istituzionali rimesse alla specialità.

Sicurezza delle frontiere.
    La  Polizia  di  Stato  continuerà  a disimpegnare la competenza
specialistica  ad  essa rimessa in via prevalente per le attività di
polizia  di  frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il concorso
del  Corpo  della  Guardia  di  finanza nell’esercizio dei compiti di
polizia economica e finanziaria.
    Per  le  attività  istituzionali svolte al confine terrestre, la
Polizia   di   Stato   assicurerà  il  graduale  avvicendamento  dei
contingenti  dell’Arma  dei  carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza  nell’espletamento  dei  servizi  di  frontiera a partire dal
confine sloveno ove sono venute meno le barriere doganali.
    Ai  fini  del  contrasto  dell’immigrazione clandestina via mare,
confermato  il  modello  di  coordinamento  interforze risultante dal
decreto  interministeriale del 14 luglio 2003, la cui efficacia e’ da
ritenersi positivamente sperimentata.

Sicurezza delle reti di comunicazione.
    Si  premette  che il settore della polizia delle comunicazioni e’
regolato  da  un  sistema normativo complesso che e’ causa di aree di
contiguità nell’attività istituzionale di più Forze di polizia.
    Per  effetto del decreto legislativo n. 68 del 2001, alla Guardia
di  finanza,  nell’esercizio  delle  funzioni  di polizia economica e
finanziaria,   sono  demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca  e
repressione  delle  violazioni in materia di valute, titoli, valori e
mezzi   di   pagamento  nazionali,  europei  ed  esteri,  nonché  di
movimentazioni finanziarie e di capitali.
    L’azione  dispiegata  in  tale  settore  dalla Guardia di finanza
riguarda  i  circuiti  di  pagamento  nel loro complesso e, pertanto,
anche  quelli che utilizzano tecnologie, com’e’ nel caso, delle carte
di  debito  e  di  credito  e  dei  pagamenti e movimenti di capitali
effettuati on line.
    Con  riguardo  al commercio elettronico, lo sviluppo esponenziale
degli scambi via internet ha reso pressante l’esigenza di controllare
il  corretto  andamento  degli  obblighi  tributari  da  parte  degli
operatori e, a tal fine, con direttiva dell’8 giugno 2000 il Ministro
delle  finanze  ha  disposto  il  rafforzamento  del  dispositivo  di
controllo  nel  settore,  affidando  al  Corpo il compito di assumere
opportune  iniziative  tese  ad  individuare  i  fenomeni evasivi nel
commercio elettronico.
    Di contro il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della
Polizia  di Stato nell’ambito dei propri compiti istituzionali svolge
attività   di  intelligence  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto
dell’utilizzo  e  della contraffazione di mezzi di pagamento, settore
che  ha  immediati  riflessi  sul  commercio  elettronico e nel quale
l’attenzione  investigativa del comparto di specialità e’ incentrata
sulle   tecnologie   software   o  hardware  impiegate  per  carpire,
riprodurre  e  utilizzare  identità,  codici e carte di pagamento in
transazioni elettroniche.
    La  Polizia postale e delle comunicazioni e’, altresì, impegnata
in  attività  di  investigazione  per la prevenzione ed il contrasto
alle   violazioni   sul   diritto   d’autore,   settore   in  cui  e’
particolarmente evidente la contiguità dell’azione investigativa con
le  competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con quelle
rimesse  alla Guardia di finanza dall’art. 2, comma 2, lettera l) del
decreto  legislativo n. 68 del 2001, le quali possono svolgersi anche
attraverso  il monitoraggio di internet per individuare le violazioni
commesse attraverso la rete.
    In  presenza  di  aree  di contiguità nell’ambito di fenomeni di
natura  inevitabilmente  complessa  occorre  prevedere, come criterio
generale  di  riparto  delle  rispettive  funzioni,  che  la Forza di
polizia  competente  ad  intervenire  vada individuata avuto riguardo
alla natura del fatto e dei reati, o delle  violazioni amministrative
ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare.
    In  relazione  a ciò, si dispone che sia rimesso alla competenza
primaria   della   Polizia  di  Stato  garantire,  in  via  generale,
l’integrità  e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa
la   protezione  delle  infrastrutture  critiche  informatizzate,  la
prevenzione  ed  il  contrasto  degli attacchi di livello informatico
alle  strutture  di  livello  strategico  per  il  Paese,  nonché la
sicurezza  e  regolarità  dei  servizi  di  telecomunicazione  e  il
contrasto  della pedopornografia on line, anche in relazione a quanto
previsto  dall’art.  7-bis  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e
dall’art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale e
delle  comunicazioni  procederà altresì al contrasto degli illeciti
concernenti  i  mezzi  di  pagamento e il diritto d’autore in tutti i
casi  in  cui l’utilizzo distorto dello strumento informatico o delle
tecnologie  di  rete  rappresenti  il  modo esclusivo o assolutamente
prevalente  di  perpetrazione  degli  stessi,  raccordandosi  con  la
Guardia  di  finanza cui, secondo le esplicite previsioni del decreto
legislativo  n.  68  del  2001,  compete  gravitare  in modo generale
sull’area  della  tutela  dei marchi, dei brevetti e della proprietà
intellettuale,  nonché  della  tutela  dei mezzi di pagamento, ferme
restando  le  attività  svolte  dal  Corpo in favore della Autorità
garante  per  le  comunicazioni, per la tutela del diritto d’autore e
del regolare pagamento dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo.

Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti.
    L’Arma   dei  carabinieri,  titolare  del  relativo  comparto  di
specializzazione,  assicurerà, tramite il Comando carabinieri per la
tutela della salute, il consueto efficace impegno istituzionale nelle
attività  di  prevenzione  e  contrasto degli illeciti in materia di
sanità,   igiene   e  sofisticazioni  alimentari,  mentre  il  Corpo
forestale  dello  Stato orienterà la propria attività istituzionale
nell’ambito  dell’area  di  gravitazione  ad esso rimessa dalla legge
concernente  il  concorso  nelle  attività  volte  al rispetto della
normativa  in  materia  di  sicurezza alimentare del consumatore e di
biosicurezza in genere.
    Restano  fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del
controllo   della   spesa  sanitaria,  in  attuazione  della  propria
competenza  generale  in  materia di polizia economica e finanziaria,
secondo  le direttive del Ministro dell’economia e delle finanze, nel
contesto  della pianificazione dell’attività ispettiva della finanza
pubblica   predisposta   dal  competente  Comitato  di  coordinamento
finanziario.

Sicurezza nel settore agroalimentare.
    Nella  materia  in esame si pone l’esigenza di una armonizzazione
della  direttiva del Ministro dell’interno in data 12 febbraio 1992 -
nella  parte  in  cui  ha  individuato  fra i comparti di specialità
quello  dei  «Carabinieri  per l’agricoltura e foreste» - con il più
recente  assetto  normativo  che  riconosce al Corpo della Guardia di
finanza  specifiche  funzioni  in  materia di prevenzione e contrasto
delle frodi comunitarie.
    Dal  punto di vista del quadro normativo, va ricordato che con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 450 del 2000, e stato
attribuito   al  Comando  carabinieri  tutela  norme  comunitarie  ed
agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri politiche
agricole  per  effetto  del  recente  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di:
      svolgere   controlli   straordinari   sulla  erogazione  ed  il
percepimento  di  aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della
pesca  ed  acquacultura  e  sulle  operazioni  di ritiro e vendita di
prodotti  agroalimentari,  ivi  compresi  gli aiuti a Paesi in via di
sviluppo ed indigenti;
      esercitare  controlli specifici sulla regolare applicazione dei
regolamenti comunitari;
      concorrere,  nell’attività  di prevenzione e repressione delle
frodi nel settore agroalimentare;
      effettuare  accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei
poteri  previsti  dalle  norme  vigenti per l’esercizio delle proprie
attività istituzionali.
    A  fronte  delle competenze dell’Arma dei carabinieri, il decreto
legislativo n. 68 del 2001 - che ha attribuito al Corpo della Guardia
di  finanza la competenza generale all’assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle
regioni,  degli  enti  locali  e dell’Unione europea - ha demandato a
tale  Forza  di polizia compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
      - imposte  dirette  o  indirette,  tasse,  contributi, monopoli
fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o locale;
      - diritti  doganali, di confine e altre risorse proprie nonché
uscite del bilancio dell’Unione europea;
      - risorse  e  mezzi  finanziari  pubblici impiegati a fronte di
uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa.
    In  relazione  a tale assetto normativo, la Guardia di finanza ha
assunto  un  ruolo di primo piano nel settore della prevenzione e del
contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla stessa compete sia
di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di bilancio, sia di
prevenire  e  reprimere  le  violazioni comunque attinenti al settore
della spesa pubblica ad ogni possibile livello.
    La  centralità  del  ruolo  assunto dalla Guardia di finanza nel
contrasto alle frodi comunitarie e’ suffragata anche dagli interventi
riguardanti  l’assetto  organizzativo, con l’istituzione, con decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995,
del  Nucleo operativo della Guardia di finanza presso il Dipartimento
politiche  comunitarie  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
avente   il   compito   di   supportare  le  attività  del  Comitato
interministeriale  per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto
dall’art.  76  della  legge  19 febbraio  1992,  n.  142,  e  con  la
successiva  creazione,  per effetto della legge n. 52 del 1996 di una
specifica unità operativa specialistica della Guardia di finanza, il
Nucleo  speciale  per  la repressione delle frodi comunitarie, che ha
successivamente  assunto  la  denominazione  di Nucleo speciale spesa
pubblica e repressione frodi comunitarie.
    Emerge,  dunque,  con  chiarezza come la Guardia di finanza abbia
una   funzione   di   particolare  rilievo  nella  realizzazione  dei
dispositivi  di  prevenzione  e  contrasto  delle  frodi comunitarie,
orientando  a  tal  fine  la  propria  azione  verso quei profili che
presentano elementi di connessione con la competenza generale ad essa
rimessa   in   materia  di  polizia  economica  e  finanziaria.  Tale
competenza  assume,  evidentemente,  un rilievo peculiare nei casi in
cui  sussistono  frodi  alle  uscite  al bilancio comunitario, ovvero
illeciti  in  materia  doganale,  con  riferimento  soprattutto  alla
corretta   applicazione  dei  dazi,  ovvero  profili  attinenti  alla
contraffazione  dei marchi o alla violazione delle regole di corretto
funzionamento del mercato.
    In   relazione   a   quanto  precede,  nel  settore  delle  frodi
comunitarie  va  riconosciuto  un ruolo di preminenza alla Guardia di
finanza,  anche  con  riguardo alla tutela degli interessi finanziari
comunitari  relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l’Arma
dei  carabinieri  continuerà  a  svolgere  un  ruolo  preminente con
riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di
alimenti e bevande.
    L’Arma  dei  carabinieri  assolverà altresì ai compiti devoluti
dalla  normativa  vigente  allo  speciale reparto istituito presso il
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, ferme restando le
funzioni  in  materia  agroalimentare  attribuite  al Corpo forestale
dello Stato dal medesimo Dicastero.
    Ai  fini  del  coordinamento  ispettivo  del settore potrà farsi
riferimento all’apposito Comitato istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali.

Sicurezza in materia ambientale.
    Il  comparto  di  specialità, istituito per la prevenzione ed il
contrasto  degli  illeciti  in  materia  ambientale,  e’ rimesso alla
competenza  dell’Arma  dei  carabinieri che si avvale, a tal fine del
Comando   carabinieri   per   la  tutela  dell’ambiente,  posto  alle
dipendenze  funzionali  del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio,  il  quale ha da tempo definito una politica di sicurezza
ambientale    caratterizzata    da    una    integrazione   sinergica
dell’attività  del  Comando  carabinieri per la tutela dell’ambiente
con i compiti istituzionali di quel dicastero. In conseguenza di ciò
il  Comando  carabinieri  per  la tutela dell’ambiente si e’ da tempo
affermato  come organismo qualificato per l’attuazione di attività di
rilevanza  strategica  nel  settore  del  controllo  della  sicurezza
ambientale.
    In  epoca successiva alla direttiva del Ministro dell’interno del
12 febbraio  1992  vi  e’  stata,  peraltro,  una radicale evoluzione
normativa,  con  l’adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004, per
effetto  della  quale  le  attività di prevenzione e contrasto degli
illeciti  in  materia  ambientale,  sono divenute parte significativa
della  primaria  funzione  istituzionale  del  Corpo  forestale dello
Stato.
    L’analisi  approfondita  delle varie aree di intervento operativo
nel  complesso  settore  della  sicurezza  ambientale, rende, dunque,
necessario  un  intervento  di  coordinamento  che  in  un’ottica  di
integrazione   sinergica  delle  attività  delle  Forze  di  polizia
interessate  ai  fini  di  una  strategica  azione  di  difesa  della
legalità  ambientale  in  funzione  di  tutela  dell’ordine  e della
sicurezza  pubblica,  ridefinisca l’attuale assetto di competenze del
comparto   di   specialità   dell’Arma  dei  carabinieri  e  preveda
l’attivazione  di  un  nuovo  comparto  di specializzazione del Corpo
forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale.
    In  particolare  l’Arma  dei  carabinieri curerà le attività di
prevenzione  e  contrasto  degli  illeciti  in materia ambientale con
riguardo alle attività di:
      vigilanza  sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti
contaminati con particolare riferimento a:
      lotta  alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani
speciali   e   industriali,   soprattutto  quando  attuate  in  forma
organizzata;
      controllo  e  monitoraggio  dei  rifiuti  di  origine  urbana e
industriale;
      controllo   delle   attività   di   gestione   dei  rifiuti  e
segnatamente  degli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento,
incenerimento, nonché di depurazione;
      prevenzione  e  repressione  delle  violazioni  connesse con le
attività produttive;
      tutela  delle acque e del suolo dall’inquinamento nelle aree di
non diretto interesse agro-forestale e in particolare dalle:
        aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate
in forma organizzata e non;
        violazioni connesse con le attività produttive;
      concorso  nella tutela della biodiversità e della biosicurezza
soprattutto  se sviluppate in forma organizzata. Compiti di vigilanza
in  materia  di produzione e di impiego degli organismi geneticamente
modificati;
      tutela  dell’aria  e  riduzione  delle  emissioni in atmosfera,
segnatamente  attraverso il contrasto alle violazioni connesse con le
attività produttive, soprattutto a carattere industriale;
      tutela  paesaggistico-ambientale  nelle  aree  di  non  diretto
interesse agro-forestale;
      vigilanza  sull’impiego  di sostanze pericolose ed a rischio di
incidente rilevante;
      inquinamento   atmosferico,  elettromagnetico,  acustico  e  da
sostanze radioattive.
    Il   Corpo   forestale   dello  Stato  curerà  le  attività  di
prevenzione  e  contrasto  degli  illeciti  in materia ambientale con
riguardo alle attività di:
      tutela  degli  ecosistemi agro-forestali attraverso l’attività
di prevenzione e repressione delle violazioni in danno all’ambiente e
al paesaggio nonché di contrasto di specifiche forme di inquinamento
connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;
      monitoraggio   e   controllo   del  territorio  ai  fini  della
prevenzione del dissesto idrogeologico;
      prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;
      tutela   delle  foreste  e  della  biodiversità  delle  specie
vegetali   ed   animali   in   attuazione   di   norme   nazionali  e
internazionali. Tutela degli animali dai maltrattamenti;
      sorveglianza   delle   aree  naturali  protette  e  tutela  del
patrimonio naturalistico nazionale;
      concorso  nelle  attività volte al rispetto della normativa in
materia  di  sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai
cicli produttivi in pieno campo;
      esercizio   di   attribuzioni  demandate  dal  Ministero  delle
politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria.
    La  Guardia  di  finanza  continuerà  nell’azione  di vigilanza,
prevenzione   e   contrasto  delle  violazioni  ambientali  da  tempo
intraprese  attraverso  la propria componente aeronavale, in possesso
di adeguate dotazioni tecnologiche.

Sicurezza  nella  circolazione  dell’euro  e  degli  altri  mezzi  di
pagamento.
    La  direttiva  del  1992 attribuiva le attività di prevenzione e
contrasto  del  falso  nummario  all’Arma  dei  carabinieri che opera
attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.
    Per  effetto  del  nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il
decreto  legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto
per  legge  un  ruolo  centrale nel settore della tutela dei mezzi di
pagamento   essendo  ad  essa  demandati  compiti  di  prevenzione  e
contrasto  delle  violazioni  in  materia  di valuta, titoli, valori,
mezzi  di  pagamento  nazionali,  europei  ed  esteri, movimentazioni
finanziarie e di capitali.
    Il  Corpo  e’  parte  integrante  dell’UCAMP  -  Unità  deputata
all’analisi  dell’impatto del fenomeno della falsificazione monetaria
e  degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario
ed  allo  sviluppo di forme di prevenzione in via amministrativa - ma
e’  anche  parte  del  sistema  di  coordinamento  interforze per gli
aspetti   di  prevenzione  e  contrasto  delle  frodi  sui  mezzi  di
pagamento.
    In  relazione  a  quanto  precede,  la  Guardia  di  finanza vede
valorizzata  la  sua  funzione per quanto riguarda il riciclaggio, la
falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i sistemi
di  pagamento  diversi  dal contante, nonché l’usura nell’ipotesi di
coinvolgimento diretto di intermediari finanziari e bancari.
    A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, essa svilupperà anche
la  funzione  assegnatale  dalla legge di contrasto del finanziamento
del  terrorismo internazionale. Nel contempo, in sostanziale adesione
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2000, l’Arma dei
carabinieri  opererà  per  la  repressione  del falso nummario anche
attraverso  il  proprio  reparto  specializzato. La Polizia postale e
delle  comunicazioni  provvederà  alla  tutela  dei  prodotti  e dei
processi   produttivi   nel   settore   postale,  nonché  di  quelli
filatelici.  Per  quel  che  concerne la cooperazione internazionale,
ferme  restando  le competenze degli organi facenti capo al Ministero
dell’economia  e  delle  finanze,  quella  di  Polizia attinente alla
falsificazione  di  banconote  e  di  monete  continuerà  ad  essere
assicurata  tramite l’Ufficio centrale italiano del falso monetario e
l’Unità   nazionale   Europol,   che   sono  parte  della  struttura
organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale.

Tutela del patrimonio culturale.
    La  direttiva del 1992 attribuisce la titolarità del comparto di
specialità all’Arma dei carabinieri, che opera attraverso il Comando
carabinieri tutela del patrimonio culturale.
    Nel  settore  della  tutela  dei  beni culturali sussistono anche
funzioni  specifiche  del Corpo della guardia di finanza con riguardo
alla  competenza  generale  ad  essa  demandata in materia di polizia
economica  e  finanziaria  ed,  in particolare, in relazione a quanto
previsto  dall’art.  2  del  decreto  legislativo  n. 68 del 2001 che
demanda  alla  predetta  Forza  di  polizia i compiti di prevenzione,
ricerca  e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi
finanziari  pubblici  impiegati a fronte di uscite del bilancio dello
Stato  nonché  di  programmi  pubblici  di  spesa  e  di  demanio  e
patrimonio  dello  Stato,  ivi  compreso il valore aziendale netto di
unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione.
    Stante  quanto  precede,  in  base all’assetto normativo vigente,
l’Arma  dei carabinieri continuerà a svolgere il proprio consolidato
ruolo  prioritario  nelle  funzioni  di  sicurezza che attengono alla
salvaguardia   del   patrimonio  archeologico,  artistico  e  storico
nazionale,  ferme restando le competenze della Guardia di finanza per
quel  che  concerne  i  compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle  violazioni  in  materia  di  demanio  e  patrimonio  pubblico,
compresa  la gestione delle società a capitale pubblico operanti nel
settore.
Tutela del lavoro.
    E’  confermato  il consolidato ruolo dell’Arma dei carabinieri, e
per  essa  del  Comando  carabinieri  -  Ispettorato  del lavoro, nel
particolare  settore,  in  relazione alle funzioni svolte dal proprio
personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del lavoro
e  delle  politiche sociali. La Guardia di finanza, nell’assolvimento
della propria funzione di polizia economica e finanziaria, procederà
ai  controlli  di  sua  competenza.  Il  coordinamento dell’attività
ispettiva  e’  garantito  dalle  strutture del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali secondo le procedure previste dalla normativa
di  settore.  I  profili rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e
della  sicurezza  pubblica  saranno,  affrontati secondo le ordinarie
regole di coordinamento fissate dalla legge n. 121 del 1981.
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  il  Comandante  generale  dell’Arma  dei  carabinieri, il
Comandante   generale   della   Guardia   di  finanza,  il  Capo  del
Dipartimento   dell’Amministrazione   penitenziaria,   il   Dirigente
generale  -  Capo  del  Corpo  forestale dello Stato, ciascuno per la
parte di propria competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile
a  rimuovere  eventuali ostacoli per dare concretezza all’unitarietà
di azione delle Forze di polizia.
    Confido  altresì  nel  consueto  spirito di leale collaborazione
affinché   possibili   interventi  amministrativi,  suscettibili  di
incidere   sul   disegno   ordinamentale  definito  con  la  presente
direttiva,  siano  previamente  sottoposti  al  vaglio dell’Autorità
nazionale di pubblica sicurezza.

      Roma, 24 aprile 2006
                                                  Il Ministro: Pisanu

© asaps.it
Mercoledì, 23 Agosto 2006
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