IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l’art. 1, commi primo e secondo, l’art. 16 e l’art. 19; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante l’adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1992, recante, fra l’altro, le direttive volte al consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia; Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2001 recante la direttiva per l’attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di polizia; Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2004 con il quale e’ stato costituito il Gruppo di lavoro la cui attività e’ finalizzata alla ricognizione ed all’analisi delle funzioni speciali esercitate da ciascuna Forza di polizia, nonché alla predisposizione di proposte finalizzate all’aggiornamento delle disposizioni vigenti per i comparti di specialità e preso atto della relazione conclusiva, con allegati verbali delle decisioni di seduta, rassegnata dal Presidente del menzionato Collegio in data 28 luglio 2005; Stabilito che e’ necessario riconsiderare l’assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della responsabilità generale in materia di ordine e sicurezza pubblica affidata al Ministro dell’interno dalla menzionata legge n. 121 del 1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che assicuri la massima efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto per le finalità generali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; Ritenuto che occorre a tal fine ribadire che il sistema di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia risultante dal citato decreto del Ministro dell’interno in data 12 febbraio 2001 e’ rafforzato sul territorio dall’esercizio della responsabilità affidata alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica; Sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella seduta del 4 aprile 2006; Decreta: 1. Nell’allegato documento, che forma parte integrante del presente atto, sono fissate le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia. 2. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato e i prefetti provvederanno ad impartire le necessarie direttive nell’ambito di rispettiva competenza. 3. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e’ incaricato di dare attuazione al presente decreto. Roma, 28 aprile 2006 Il Ministro: Pisanu Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127 °°°°°°°°°°°°°°°°°° Allegato Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data 12 febbraio 1992 il Ministro dell’interno adottò un’apposita direttiva volta, fra l’altro, al consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale, prevedendo, a tal fine, che la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri dovessero tener conto dell’esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche la mirata qualificazione del personale destinato a prestare servizio nelle citate specialità. Attesa la estrema dinamicità del sistema ed il lungo tempo trascorso, la menzionata direttiva necessita di interventi di adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell’evoluzione del quadro legislativo, che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione delle competenze di più Forze di polizia nei medesimi ambiti di attività. In particolare, negli ultimi anni, nel quadro del menzionato sistema unitario definito dalla legge n. 121 del 1981 e delle funzioni dalla stessa demandate all’Autorità nazionale ed alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, sono emersi dati normativi di particolare rilievo: - la circostanza che il decreto legislativo n. 68 del 2001 abbia attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in materia economica e finanziaria; - la circostanza che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito nuove funzioni al Corpo forestale dello Stato nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema; - la conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze specialistiche della Polizia di Stato e dell’Arma di carabinieri in specifici ambiti che trovano fondamento normativo nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 ed in altre disposizioni di settore. In relazione alla evoluzione del quadro legislativo, l’individuazione dei comparti di specialità, così come definiti nella direttiva del 1992, non appare, pertanto, più pienamente coerente non solo con le trasformazioni verificatesi negli ordinamenti di alcune Forze di polizia, ma anche con la progressiva organizzazione che tutte le Forze di polizia si sono date per adeguare la rispettiva attività istituzionale, oltre che ai nuovi compiti individuati nel tempo dal legislatore, anche agli obiettivi definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo. In conseguenza di ciò e’ evidente che il sistema dei comparti di specialità, fondato sul riconoscimento di specifiche attribuzioni della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, debba essere ripensato ai fini della riacquisizione di un quadro sinergico da armonizzarsi con le nuove funzioni di livello generale attribuite alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, in una logica integrata che consenta una strategica azione di prevenzione e contrasto della illegalità. Occorre, dunque, ricercare a partire dai comparti di specialità forme di coordinamento e di riparto delle competenze più efficaci ed incisive. La questione ha un rilievo prioritario sulla funzionalità del «sistema sicurezza». L’assorbimento delle aeree di sovrapposizione attualmente esistenti all’interno dei compiti istituzionali di alcune Forze di polizia e la conseguente eliminazione delle connesse diseconomie funzionali costituisce, infatti, lo strumento più efficace per consentire un equilibrato recupero di risorse per le esigenze generali dell’ordine e della sicurezza pubblica, così come previsto dal legislatore che ha apprestato un quadro ordinamentale unitario che ha i propri cardini, ai sensi della menzionata legge n. 121 del 1981: nella responsabilità generale del Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, cui che e’ demandata 1’alta direzione, nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa legge, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché il coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di polizia; nel ruolo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza al cui organo centrale, il Dipartimento, e’ affidata, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell’interno, l’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si colloca in una posizione di snodo e di raccordo tra l’Autorità politica e le Forze di polizia; nella responsabilità, in ambito provinciale, del prefetto per le funzioni di coordinamento generale e del questore per le funzioni di coordinamento tecnico-operativo in materia di ordine e di sicurezza pubblica; nella sostanziale inscindibilità delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico da quella di tutela della sicurezza pubblica, atteso che ogni turbativa dell’ordine pubblico incide sulla sicurezza, come ogni aggressione a quest’ultima e’ potenzialmente lesiva del primo; nella potenziale riconducibilità agli ambiti dell’ordine e della sicurezza pubblica di quegli illeciti che, per la loro generale offensività dell’ordinamento, ricadono anche sotto la sanzione penale. Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella ridefinizione dell’assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale e nella connessa individuazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti normativi, la presenza di strutture operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione in specifici ambiti di indagine e si pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgimento delle attività di polizia afferenti a tali specifici settori. All’attribuzione di un comparto di specialità e alla individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai sensi della presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come già stabilito nella direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta ha facoltà di create strutture deputate all’esercizio di quella funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di analisi. Resta fermo, in sinergia con il sistema organico delle banche dati specializzate costituite in forza dei sopra enunciati principi, il quadro di sistema unitario rappresentato dal Centro elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale, per le informazioni e i dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, e rafforzato dagli obblighi di comunicazione previsti dalle norme vigenti nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, nonché degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia di finanza per le violazioni tributarie. Ai suindicati principi le Forze di polizia adegueranno, dunque, la rispettiva attività istituzionale, nel rigoroso rispetto del dovere di tempestiva informazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 121 del 1981, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza su quanto abbia attinenza con 1’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Tutto ciò in un ambito di coordinato sviluppo delle relazioni a livello europeo e internazionale e nel quadro di un’incisiva collaborazione internazionale di polizia rimessa alla competenza unitaria dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive impartite da1 Ministro dell’interno, e per essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 6 della menzionata legge n. 121 del 1981. Le Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri programmi di potenziamento, terranno conto dell’esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei comparti di specializzazione o, comunque, dei settori di intervento ad esse rimessi. In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale, fermi restando gli adempimenti previsti dalle singole dipendenze funzionali e non connessi ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si dispone quanto segue. Sicurezza stradale. La Polizia di Stato continuerà sulle strade italiane ad assicurare l’attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre l’Arma dei carabinieri confermerà il significativo concorso nei servizi di polizia stradale sulla viabilità ordinaria. Le altre Forze di polizia individuate nell’art. 12 del codice della strada assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi in relazione alla loro dislocazione sul territorio. Al fine di realizzare una più equilibrata distribuzione di risorse, i prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare un più ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia stradale da parte dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e comunale, con riguardo sia alla viabilità provinciale che alla viabilità comunale. Sicurezza ferroviaria. Con riguardo al comparto di specializzazione della Polizia di Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il consueto e qualificato impegno, sia nella prevenzione e contrasto dei reati che interessano ili contesto della rete ferroviaria nazionale, sia nelle attività di tutela dell’ordine pubblico e della incolumità dei cittadini che abbiano riferimento al medesimo contesto, ferma restando l’esclusività dei presidi della Polizia di Stato nell’ambito delle stazioni ferroviarie per lo svolgimento delle attività istituzionali rimesse alla specialità. Sicurezza delle frontiere. La Polizia di Stato continuerà a disimpegnare la competenza specialistica ad essa rimessa in via prevalente per le attività di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il concorso del Corpo della Guardia di finanza nell’esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria. Per le attività istituzionali svolte al confine terrestre, la Polizia di Stato assicurerà il graduale avvicendamento dei contingenti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nell’espletamento dei servizi di frontiera a partire dal confine sloveno ove sono venute meno le barriere doganali. Ai fini del contrasto dell’immigrazione clandestina via mare, confermato il modello di coordinamento interforze risultante dal decreto interministeriale del 14 luglio 2003, la cui efficacia e’ da ritenersi positivamente sperimentata. Sicurezza delle reti di comunicazione. Si premette che il settore della polizia delle comunicazioni e’ regolato da un sistema normativo complesso che e’ causa di aree di contiguità nell’attività istituzionale di più Forze di polizia. Per effetto del decreto legislativo n. 68 del 2001, alla Guardia di finanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché di movimentazioni finanziarie e di capitali. L’azione dispiegata in tale settore dalla Guardia di finanza riguarda i circuiti di pagamento nel loro complesso e, pertanto, anche quelli che utilizzano tecnologie, com’e’ nel caso, delle carte di debito e di credito e dei pagamenti e movimenti di capitali effettuati on line. Con riguardo al commercio elettronico, lo sviluppo esponenziale degli scambi via internet ha reso pressante l’esigenza di controllare il corretto andamento degli obblighi tributari da parte degli operatori e, a tal fine, con direttiva dell’8 giugno 2000 il Ministro delle finanze ha disposto il rafforzamento del dispositivo di controllo nel settore, affidando al Corpo il compito di assumere opportune iniziative tese ad individuare i fenomeni evasivi nel commercio elettronico. Di contro il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato nell’ambito dei propri compiti istituzionali svolge attività di intelligence per la prevenzione ed il contrasto dell’utilizzo e della contraffazione di mezzi di pagamento, settore che ha immediati riflessi sul commercio elettronico e nel quale l’attenzione investigativa del comparto di specialità e’ incentrata sulle tecnologie software o hardware impiegate per carpire, riprodurre e utilizzare identità, codici e carte di pagamento in transazioni elettroniche. La Polizia postale e delle comunicazioni e’, altresì, impegnata in attività di investigazione per la prevenzione ed il contrasto alle violazioni sul diritto d’autore, settore in cui e’ particolarmente evidente la contiguità dell’azione investigativa con le competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con quelle rimesse alla Guardia di finanza dall’art. 2, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 68 del 2001, le quali possono svolgersi anche attraverso il monitoraggio di internet per individuare le violazioni commesse attraverso la rete. In presenza di aree di contiguità nell’ambito di fenomeni di natura inevitabilmente complessa occorre prevedere, come criterio generale di riparto delle rispettive funzioni, che la Forza di polizia competente ad intervenire vada individuata avuto riguardo alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni amministrative ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare. In relazione a ciò, si dispone che sia rimesso alla competenza primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l’integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, la prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese, nonché la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione e il contrasto della pedopornografia on line, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e dall’art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale e delle comunicazioni procederà altresì al contrasto degli illeciti concernenti i mezzi di pagamento e il diritto d’autore in tutti i casi in cui l’utilizzo distorto dello strumento informatico o delle tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o assolutamente prevalente di perpetrazione degli stessi, raccordandosi con la Guardia di finanza cui, secondo le esplicite previsioni del decreto legislativo n. 68 del 2001, compete gravitare in modo generale sull’area della tutela dei marchi, dei brevetti e della proprietà intellettuale, nonché della tutela dei mezzi di pagamento, ferme restando le attività svolte dal Corpo in favore della Autorità garante per le comunicazioni, per la tutela del diritto d’autore e del regolare pagamento dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo. Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti. L’Arma dei carabinieri, titolare del relativo comparto di specializzazione, assicurerà, tramite il Comando carabinieri per la tutela della salute, il consueto efficace impegno istituzionale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, mentre il Corpo forestale dello Stato orienterà la propria attività istituzionale nell’ambito dell’area di gravitazione ad esso rimessa dalla legge concernente il concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere. Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria, secondo le direttive del Ministro dell’economia e delle finanze, nel contesto della pianificazione dell’attività ispettiva della finanza pubblica predisposta dal competente Comitato di coordinamento finanziario. Sicurezza nel settore agroalimentare. Nella materia in esame si pone l’esigenza di una armonizzazione della direttiva del Ministro dell’interno in data 12 febbraio 1992 - nella parte in cui ha individuato fra i comparti di specialità quello dei «Carabinieri per l’agricoltura e foreste» - con il più recente assetto normativo che riconosce al Corpo della Guardia di finanza specifiche funzioni in materia di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie. Dal punto di vista del quadro normativo, va ricordato che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000, e stato attribuito al Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri politiche agricole per effetto del recente decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di: svolgere controlli straordinari sulla erogazione ed il percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacultura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti; esercitare controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari; concorrere, nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare; effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali. A fronte delle competenze dell’Arma dei carabinieri, il decreto legislativo n. 68 del 2001 - che ha attribuito al Corpo della Guardia di finanza la competenza generale all’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea - ha demandato a tale Forza di polizia compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: - imposte dirette o indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o locale; - diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell’Unione europea; - risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa. In relazione a tale assetto normativo, la Guardia di finanza ha assunto un ruolo di primo piano nel settore della prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla stessa compete sia di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di bilancio, sia di prevenire e reprimere le violazioni comunque attinenti al settore della spesa pubblica ad ogni possibile livello. La centralità del ruolo assunto dalla Guardia di finanza nel contrasto alle frodi comunitarie e’ suffragata anche dagli interventi riguardanti l’assetto organizzativo, con l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, del Nucleo operativo della Guardia di finanza presso il Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il compito di supportare le attività del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall’art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e con la successiva creazione, per effetto della legge n. 52 del 1996 di una specifica unità operativa specialistica della Guardia di finanza, il Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie, che ha successivamente assunto la denominazione di Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie. Emerge, dunque, con chiarezza come la Guardia di finanza abbia una funzione di particolare rilievo nella realizzazione dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie, orientando a tal fine la propria azione verso quei profili che presentano elementi di connessione con la competenza generale ad essa rimessa in materia di polizia economica e finanziaria. Tale competenza assume, evidentemente, un rilievo peculiare nei casi in cui sussistono frodi alle uscite al bilancio comunitario, ovvero illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto alla corretta applicazione dei dazi, ovvero profili attinenti alla contraffazione dei marchi o alla violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato. In relazione a quanto precede, nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza alla Guardia di finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l’Arma dei carabinieri continuerà a svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di alimenti e bevande. L’Arma dei carabinieri assolverà altresì ai compiti devoluti dalla normativa vigente allo speciale reparto istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le funzioni in materia agroalimentare attribuite al Corpo forestale dello Stato dal medesimo Dicastero. Ai fini del coordinamento ispettivo del settore potrà farsi riferimento all’apposito Comitato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Sicurezza in materia ambientale. Il comparto di specialità, istituito per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in materia ambientale, e’ rimesso alla competenza dell’Arma dei carabinieri che si avvale, a tal fine del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale ha da tempo definito una politica di sicurezza ambientale caratterizzata da una integrazione sinergica dell’attività del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente con i compiti istituzionali di quel dicastero. In conseguenza di ciò il Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente si e’ da tempo affermato come organismo qualificato per l’attuazione di attività di rilevanza strategica nel settore del controllo della sicurezza ambientale. In epoca successiva alla direttiva del Ministro dell’interno del 12 febbraio 1992 vi e’ stata, peraltro, una radicale evoluzione normativa, con l’adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004, per effetto della quale le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, sono divenute parte significativa della primaria funzione istituzionale del Corpo forestale dello Stato. L’analisi approfondita delle varie aree di intervento operativo nel complesso settore della sicurezza ambientale, rende, dunque, necessario un intervento di coordinamento che in un’ottica di integrazione sinergica delle attività delle Forze di polizia interessate ai fini di una strategica azione di difesa della legalità ambientale in funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ridefinisca l’attuale assetto di competenze del comparto di specialità dell’Arma dei carabinieri e preveda l’attivazione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale. In particolare l’Arma dei carabinieri curerà le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di: vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a: lotta alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani speciali e industriali, soprattutto quando attuate in forma organizzata; controllo e monitoraggio dei rifiuti di origine urbana e industriale; controllo delle attività di gestione dei rifiuti e segnatamente degli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento, incenerimento, nonché di depurazione; prevenzione e repressione delle violazioni connesse con le attività produttive; tutela delle acque e del suolo dall’inquinamento nelle aree di non diretto interesse agro-forestale e in particolare dalle: aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate in forma organizzata e non; violazioni connesse con le attività produttive; concorso nella tutela della biodiversità e della biosicurezza soprattutto se sviluppate in forma organizzata. Compiti di vigilanza in materia di produzione e di impiego degli organismi geneticamente modificati; tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, segnatamente attraverso il contrasto alle violazioni connesse con le attività produttive, soprattutto a carattere industriale; tutela paesaggistico-ambientale nelle aree di non diretto interesse agro-forestale; vigilanza sull’impiego di sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante; inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e da sostanze radioattive. Il Corpo forestale dello Stato curerà le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di: tutela degli ecosistemi agro-forestali attraverso l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni in danno all’ambiente e al paesaggio nonché di contrasto di specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque; monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico; prevenzione e contrasto degli incendi boschivi; tutela delle foreste e della biodiversità delle specie vegetali ed animali in attuazione di norme nazionali e internazionali. Tutela degli animali dai maltrattamenti; sorveglianza delle aree naturali protette e tutela del patrimonio naturalistico nazionale; concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo; esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria. La Guardia di finanza continuerà nell’azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche. Sicurezza nella circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento. La direttiva del 1992 attribuiva le attività di prevenzione e contrasto del falso nummario all’Arma dei carabinieri che opera attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria. Per effetto del nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il decreto legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto per legge un ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di pagamento essendo ad essa demandati compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali. Il Corpo e’ parte integrante dell’UCAMP - Unità deputata all’analisi dell’impatto del fenomeno della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via amministrativa - ma e’ anche parte del sistema di coordinamento interforze per gli aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi di pagamento. In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza vede valorizzata la sua funzione per quanto riguarda il riciclaggio, la falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante, nonché l’usura nell’ipotesi di coinvolgimento diretto di intermediari finanziari e bancari. A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, essa svilupperà anche la funzione assegnatale dalla legge di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale. Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2000, l’Arma dei carabinieri opererà per la repressione del falso nummario anche attraverso il proprio reparto specializzato. La Polizia postale e delle comunicazioni provvederà alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale, nonché di quelli filatelici. Per quel che concerne la cooperazione internazionale, ferme restando le competenze degli organi facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, quella di Polizia attinente alla falsificazione di banconote e di monete continuerà ad essere assicurata tramite l’Ufficio centrale italiano del falso monetario e l’Unità nazionale Europol, che sono parte della struttura organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale. Tutela del patrimonio culturale. La direttiva del 1992 attribuisce la titolarità del comparto di specialità all’Arma dei carabinieri, che opera attraverso il Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale. Nel settore della tutela dei beni culturali sussistono anche funzioni specifiche del Corpo della guardia di finanza con riguardo alla competenza generale ad essa demandata in materia di polizia economica e finanziaria ed, in particolare, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 che demanda alla predetta Forza di polizia i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio dello Stato nonché di programmi pubblici di spesa e di demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione. Stante quanto precede, in base all’assetto normativo vigente, l’Arma dei carabinieri continuerà a svolgere il proprio consolidato ruolo prioritario nelle funzioni di sicurezza che attengono alla salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, ferme restando le competenze della Guardia di finanza per quel che concerne i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio pubblico, compresa la gestione delle società a capitale pubblico operanti nel settore. Tutela del lavoro. E’ confermato il consolidato ruolo dell’Arma dei carabinieri, e per essa del Comando carabinieri - Ispettorato del lavoro, nel particolare settore, in relazione alle funzioni svolte dal proprio personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Guardia di finanza, nell’assolvimento della propria funzione di polizia economica e finanziaria, procederà ai controlli di sua competenza. Il coordinamento dell’attività ispettiva e’ garantito dalle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure previste dalla normativa di settore. I profili rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica saranno, affrontati secondo le ordinarie regole di coordinamento fissate dalla legge n. 121 del 1981. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il Dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile a rimuovere eventuali ostacoli per dare concretezza all’unitarietà di azione delle Forze di polizia. Confido altresì nel consueto spirito di leale collaborazione affinché possibili interventi amministrativi, suscettibili di incidere sul disegno ordinamentale definito con la presente direttiva, siano previamente sottoposti al vaglio dell’Autorità nazionale di pubblica sicurezza. Roma, 24 aprile 2006 Il Ministro: Pisanu |
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