IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della
Repubblica e in particolare l’art. 2 concernente l’emanazione di atti nella
forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Considerata la necessita’, segnalata anche dalle amministrazioni statali,
regionali e locali, di codificare e di conformare all’ordinamento
giuridico-costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonche’
l’esigenza di garantire la loro piu’ generale e uniforme applicazione da parte
degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e
internazionali;
Visto il testo di disposizioni elaborato dalla commissione di studio, nominata
in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi
costituzionali;
Acquisito su tale testo l’assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte e dei
consigli delle regioni e delle province autonome, espresso al termine degli
incontri promossi d’intesa con il Dipartimento per gli affari regionali;
Considerato che gli Organi costituzionali ai quali e’ stato fatto pervenire il
testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita
l’intesa degli Organi dello Stato interessati;
Decreta:
Sono
emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le
disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche
pubbliche.
Roma, 14 aprile 2006.
Per
il Presidente, Gianni Letta.
Allegato
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO
CAPO I
DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE
SEZIONE PRIMA
DEFINIZIONE DELL’ AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI
Art. 1 (Ambito di applicazione)
I. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che
regolano le cerimonie d’iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti
locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano
parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono
cariche comprese rispettivamente nella prima categoria di cui all’art. 5 o
nella categoria "A" di cui all’art. 9.
Art. 2 (Cerimonie nazionali e
cerimonie territoriali)
Ai fini della presente disciplina:
a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste
nazionali, ín qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano,
nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una
delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui
all’articolo 5;
b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di
cui alla lettera a).
Art. 3 (Cerimonie e relazioni
internazionali)
1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte
del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di
autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese
nella prima categoria di cui all’articolo 5, si applica l’ordine di precedenza
stabilito dallo stesso articolo 5.
2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le
prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del
Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti
intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati
esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra
gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli
articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia
definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
Art. 4 (Criteri di precedenza tra le
cariche)
1. L’ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica
rispetto alle altre nell’ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando
il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.
2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina
prendono posto nell’ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli
articoli 5 e 9.
3. In assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per
l’individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di
precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l’incarico svolto,
nonché il grado. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione
dell’ordine: se riferiti alle istituzioni, l’anzianità di costituzione e
l’ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l’anzianità di assunzione della
carica, l’ordine alfabetico nonché, da ultimo, l’anzianità anagrafica.
SEZIONE SECONDA
PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI
Art. 5 (Ordine nazionale di precedenza)
1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche
pubbliche prendono posto secondo l’ordine che segue. Sia nell’ambito di
ciascuna categoria, sia all’interno delle singole posizioni, l’ordine di
precedenza è quello espressamente fissato dall’ordine di successione tra le
cariche.
CARICHE
(Omissis)
Art. 6 (Ordine di precedenza tra i Ministri)
1. L’ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato
dalla data della istituzione del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono
la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l’aggiornamento
dell’ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per
essi vale l’ordine alfabetico.
3. L’ordine protocollare delle cariche politiche all’interno di ciascun
Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice
Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell’ambito
di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.
Art. 7 (Ordine di precedenza tra i
Rappresentanti diplomatici)
1. L’ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal
Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del
Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.
Art. 8 (Rango delle cariche europee e
straniere)
I. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e
straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le
autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di
cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale
diplomatico della Repubblica.
2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio
dei Ministri dell’Unione europea, della Commissione europea e della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti
alla prima categoria di cui all’articolo 5.
3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti
hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica.
Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.
SEZIONE TERZA
PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI
Art. 9 (Ordine territoriale di precedenza)
1.
In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche
pubbliche prendono posto secondo l’ordine che segue. Sia nell’ambito di
ciascuna categoria, sia all’interno delle singole posizioni, l’ordine di
precedenza è quello espressamente fissato dall’ordine di successione tra le
cariche.
CARICHE
(Omissis)
Art. 10 (Ulteriori cariche)
1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate
nell’ordine di cui all’articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto
dall’articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.
Art. 11 (Ordine di precedenza tra le
Regioni, le Province e i Comuni)
1. L’ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro
costituzione. Tra le Province l’ordine è quello alfabetico, con precedenza alle
Province sede di capoluogo di Regione.
2. Tra i Comuni l’ordine di precedenza è determinato dall’ordine alfabetico. E’
fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché,
nell’ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.
3. L’ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i
Sindaci è il seguente:
1) Presidente della Regione, in sede;
2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
3) Sindaco, in sede;
4) Presidente della Provincia, in sede;
5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l’ordine prescritto dal comma 1);
6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l’ordine prescritto dal
comma 1);
7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
9) Presidenti delle altre Province (secondo l’ordine prescritto dal comma 1);
10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l’ordine prescritto dal comma 2);
11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l’ordine prescritto
dal comma 1);
12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l’ordine prescritto dal
comma 2);
CAPO II
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE
SEZIONE PRIMA
PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA
Art. 12 (Presidenza della cerimonia)
1.
All’invitante o all’ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia,
nonché il primo posto, che può cedere all’autorità che riveste la carica più
elevata tra quelle che Io precedono nell’ordine fissato dagli articoli 5 e 9.
2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell’ordine fissato
dall’articolo 5, il ruolo di presidente dell’evento e il primo posto spettano
sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.
Art. 13 (Autorità cessate dalla
carica)
1.Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in
carica.
2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica
rientrante in una -delle prime cinque categorie di cui all’articolo 5 prendono
posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro
precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all’articolo 9.
Art. 14 (Rappresentanza protocollare)
1.Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e
di volta in volta dall’autorità titolare invitata ad altra appartenente alla
stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la
seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell’Istituzione o
dell’Amministrazione, alla cerimonia.
2. La delega deve essere notificata anzitempo all’invitante e, qualora
distinto, all’ospitante.
Art. 15 (Rappresentanti)
1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione
vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di
cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente
inferiore a quella del rappresentato.
Art. 16 (Posizione del
rappresentante)
1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue
immediatamente, nell’ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i
pari rango del rappresentato.
Art. 17 (Altre forme di delega)
1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e
15, non costituiscono rappresentanza In tali casi il delegato occupa la
posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli
5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria
categoria.
Art. 18 (Limiti della rappresentanza)
1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola
cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con
la conclusione della stessa.
2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa
rappresentanza o altra forma di delega.
Art. 19 (Supplenza e interim)
1. All’autorità supplente o che svolga l’incarico ad interim spetta la medesima
posizione prevista per il titolare.
SEZIONE SECONDA
SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ
Art. 20 (Visite d’insediamento e di congedo)
1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli
organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica
apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono
o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono
cariche pubbliche nella circoscrizione.
2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d’intesa fra
loro, le modalità dell’eventuale restituzione della visita.
Art. 21 (Modalità della visita)
1. Le visite vengono richieste iniziando dall’autorità più elevata ed hanno luogo
nelle rispettive sedi ufficiali.
3. L’autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi
rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi
nella restituzione della visita.
SEZIONE TERZA
PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI
Art. 22 (Autorità civili destinatarie di onori militari)
1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e
le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:
a) Presidente della Repubblica;
b) Presidenti delle due Camere;
c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) Presidente della Corte costituzionale;
e) Presidenti emeriti della Repubblica;
f) Ministro della Difesa;
g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;
h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;
i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.
2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma,
gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.
3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di
Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del
Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e
della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in
rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra
autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.
4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera
b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della
Regione, quando egli sia l’autorità di rango più elevato presente. In questi
stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1,
lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna
del reparto schierato.
5. Gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene
in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango
tra quelle indicate dal presente articolo.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per
quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.
Art. 23 (Simboli destinatari di onori
militari)
1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le
forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:
a) Milite Ignoto;
b) Caduti;
c) Bandiere di Guerra;
d) Bandiere d’Istituto;
e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d’oro al Valore militare.
Art. 24 (Limitazioni agli onori
militari)
1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità
civili elencate nell’art. 22, salve le prerogative del Presidente della
Repubblica.
2. In caso di presenza di più autorità’ di pari rango destinatarie di onori, la
natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare
l’autorità alla quale spettano gli onori.
3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la
resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti.
Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per
le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni
previste per i casi individuati dalla disciplina militare.
4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o
di delega, salvo quelle definite dall’articolo 22, commi 3 e 5.
5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall’autorità di Governo da cui
dipendono i reparti schierati.
Art. 25 (Onori militari ad autorità
europee e straniere)
1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle
autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle
autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le
prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
Art. 26 (Servizi d’onore)
I. I servizi d’onore sono, di norma, resi dall’Arma dei Carabinieri, fatte
salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi
istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una
diversa Forza Armata o da un Corpo armato.
Art. 27 (Ordine dei reparti)
1. Per lo schieramento di reparti in armii, secondo l’uso già in vigore, si
segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri,
Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo
forestale dello Stato.
Art. 28 (Onori civili al Presidente
della Repubblica)
I. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica
è, di norma, ricevuto in forma privata, nel luogo del suo arrivo, dal Prefetto,
che è, altresì, presente al momento della partenza del Presidente della
Repubblica.
2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della
città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del
vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti
agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle
Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di
Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.
SEZIONE QUARTA
DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE
Art. 29 (Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della
Repubblica)
1. La Repubblica premia le benemerenze individuali e collettive con distinzioni
cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono
attribuite nell’ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre
distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al
Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e
altre ricompense ministeriali.
2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:
1) l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
2) l’Ordine Militare d’Italia;
3) l’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;
4) l’Ordine al Merito del Lavoro;
5) l’Ordine di Vittorio Veneto.
Art. 30 (Onorificenze e decorazioni)
1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemerenze non
attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d’oro al Valore
militare e al Valore civile.
2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente
della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra
le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni
e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.
3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle
distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l’uso e le fogge delle
relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS
24/12.3.
4. L’uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della
Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’uso di onorificenze concesse in ordini
non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli
Affari Esteri. È libero l’uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare
Ordine di Malta.
SEZIONE QUINTA
BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE
DI STATO
Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della
Repubblica)
1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati
dall’art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti
codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:
Verde 17-6153
Bianco 11-0601
Rosso 18-1662.
2. L’utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico
ottenuto sull’esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di
Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni
Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all’estero.
Art. 32 (Uso delle bandiere)
1. Sull’esposizione e sulle modalità d’uso delle bandiere si fa espresso
richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000, n. 121.
2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera
nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o
locali.
Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi
internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di
incontri internazionali, limitatamente alla durata dell’evento, o per la
celebrazione di particolari ricorrenze.
Art. 33 (Uso di insegne sulle
autovetture)
1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l’uso e le fogge delle
insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori
della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni
ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli
Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate
di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del
Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
Art. 34 (Inno nazionale)
1. L’inno nazionale è eseguito, secondo Ie forme e le modalità individuate
nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d’Istituto
e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal
Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. L’esecuzione dell’inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata
secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l’esecuzione dell’inno
nell’ambito delle Forze annate.
Art. 35 (Feste nazionali civili)
1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della
Repubblica; 4 novembre, festa dell’Unità nazionale — giornata delle Forze
Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e l ° maggio, festa del
Lavoro)
si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.
Art. 36 (Esequie di Stato)
1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti
individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme
e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.
2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna
nell’ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione
di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del
Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 37 (Disposizioni finali)
1. E’ assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali
necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi
di rilievo nazionale o internazionale.
2. In presenza del Capo dello Stato eccezionali e particolari misure
protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della
Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la
propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
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