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Articoli 25/08/2006

Veicoli in stato di abbandono e fuori uso



C
on l’applicazione del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 viene regolamentata la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta autorizzati dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari, nonché di quelli acquisiti ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile. Le condizioni richieste per l’applicazione del predetto decreto sono il rinvenimento su aree ad uso pubblico (la sede stradale e le relative pertinenze, le aree private soggette a pubblico passaggio) ad opera degli organi di polizia di
• veicoli a motore e
• rimorchi
(i rimorchi agricoli non sono assoggettabili allo stato di abbandono di cui al D.M. 460/99 in quanto non sono classificati come rimorchi ai sensi dell’articolo 56 del Codice della Strada, ma a macchine agricole trainate come disposto dall’articolo 57 del Codice della Strada) in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, oppure di parti essenziali per l’uso o la conservazione. Pertanto, gli operatori di polizia stradale, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, dovranno:
1. accertare che nei confronti del veicolo non sia pendente una denuncia di furto;
2. dare atto, con apposito verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti;
3. procedere alla notificazione degli atti al proprietario del veicolo (se identificabile);
4. disporre il conferimento provvisorio del veicolo ad uno dei prescritti centri di raccolta (individuati annualmente dai Prefetti ai sensi del D. P. R. 871/82).
Nota: Trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 “Cose suscettibili di occupazione” del Codice Civile che recita al comma primo “Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione”. Pertanto, decorso tale termine, il centro di raccolta dove è stato conferito il veicolo procederà alla sua demolizione previa cancellazione dal P. R. A. ai sensi dell’articolo 103 del Codice della Strada (la documentazione relativa alla procedura di cancellazione deve essere corredata dell’attestazione dell’organo di polizia che ha proceduto al rinvenimento dal quale si evinca lo stato di abbandono del veicolo e che lo stesso non sia oggetto di furto al momento della demolizione. Si precisa che l’onere della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia; comunque i relativi intestatari dei veicolo oggetto di abbandono, qualora identificabili, avranno l’obbligo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione eventualmente in loro possesso.
Una peculiare applicazione del D.M. n° 460/99 è attribuita agli organi di polizia, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre 60 giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto appositamente divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad un centro di raccolta autorizzato, dopo avere verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto (i 60 giorni decorrono dal primo accertamento, ovvero dalla prima redazione del verbale di contestazione per sosta vietata, senza obbligo di rimozione; infatti laddove si applica la rimozione come sanzione accessoria, le disposizioni applicative sono riconducibili al D.P.R. 13 febbraio 2001 n° 189). A tal proposito l’articolo 159 comma 5° del Codice della Strada conferisce agli organi di polizia la possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove
 per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Inoltre, si rappresenta che alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia (in questo caso si deve applicare il D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915). In merito alle circostanze della contestazione e dell’avvenuto conferimento del veicolo, l’organo di polizia che ha proceduto deve riferire al Sindaco del comune competente per territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 927 “Cose ritrovate” del Codice Civile che recita “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 “Pubblicazione del ritrovamento” del Codice Civile “Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine indicato nell’articolo 929 del Codice Civile “Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata” con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento. Pertanto trascorso il predetto termine senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. Per quanto riguarda la completa procedura per l’applicazione del D.M. 460/99 è opportuno visionare la circolare emanata dal Ministero dell’Interno n° 300/A/47086/105/14/2 del 28 gennaio 2000.
Nota
: Le predette disposizioni si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di 60 giorni continuativi senza l’effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.
Per quanto riguarda il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 si rappresenta che lo stesso è stato emanato in attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed in particolare ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli dichiarati fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della sua qualità. Inoltre tenta di evitare le distorsioni dovute alla concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese il cui interesse è diretto ai veicoli fuori uso per quanto riguarda il mercato:
• della raccolta;  
• della demolizione;  
• del trattamento; 
• del riciclaggio.  
Infatti, il predetto decreto, determina i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli. I veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi una massa massima non superiore a 3,5 t.) della direttiva 70/156/CEE ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE con esclusione dei tricicli a motore sono classificati “fuori uso” quando: 1. sono consegnati ad un centro di raccolta:
• direttamente dal detentore ;
• tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
• tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione.  
Nota: E’ comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario. 2. è previsto dalla vigente normativa in materia di veicoli a motore, in tutti i casi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; 3. si procede a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; 4. il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. L’articolo 1 lettera “b” del Decreto Legislativo 209/2003 definisce con il termine “veicoli fuori uso” un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22/97 “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Il regime sanzionatorio ascrivibile ai veicoli fuori uso identificati dal D. Lgs. 209/2003 è riconducibile alle particolari ipotesi di cui agli articoli 5 e 13 che dispongono l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 1.666,67; mentre per i veicoli non compresi nelle categorie M1 ed N1, nonché i veicoli a motore a tre ruote di cui alla direttiva 2002/24/CE, si applica la sanzione relativa agli articoli 192/1° e 255/1° del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” di euro 206,67 (la sanzione è penale se l’abbandono di veicoli è effettuato da parte di imprese o ditte).

*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale
  


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di Franco Medri*

Da "il Centauro" n. 105
Venerdì, 25 Agosto 2006
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