Con l’applicazione del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 viene regolamentata
la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta
autorizzati dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari, nonché di quelli acquisiti ai sensi della normativa
prevista dal Codice Civile. Le condizioni richieste per l’applicazione del
predetto decreto sono il rinvenimento su aree ad uso pubblico (la sede stradale
e le relative pertinenze, le aree private soggette a pubblico passaggio) ad
opera degli organi di polizia di
• veicoli a motore e
• rimorchi (i rimorchi agricoli non sono assoggettabili allo stato di
abbandono di cui al D.M. 460/99 in quanto non sono classificati come rimorchi
ai sensi dell’articolo 56 del Codice della Strada, ma a macchine agricole
trainate come disposto dall’articolo 57 del Codice della Strada) in condizioni
da far presumere lo stato di abbandono e, cioè privi della targa di
immatricolazione o del contrassegno di identificazione, oppure di parti
essenziali per l’uso o la conservazione. Pertanto, gli operatori di polizia
stradale, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme
del Codice della Strada, dovranno:
1. accertare che nei confronti del veicolo non sia pendente una denuncia di
furto;
2. dare atto, con apposito verbale di constatazione, dello stato d’uso e di
conservazione del veicolo e delle parti mancanti;
3. procedere alla notificazione degli atti al proprietario del veicolo (se
identificabile);
4. disporre il conferimento provvisorio del veicolo ad uno dei prescritti
centri di raccolta (individuati annualmente dai Prefetti ai sensi del D. P. R.
871/82).
Nota: Trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero qualora non sia
identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia
stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata
ai sensi dell’articolo 923 “Cose suscettibili di occupazione” del Codice Civile
che recita al comma primo “Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si
acquistano con l’occupazione”. Pertanto, decorso tale termine, il centro di
raccolta dove è stato conferito il veicolo procederà alla sua demolizione
previa cancellazione dal P. R. A. ai sensi dell’articolo 103 del Codice della
Strada (la documentazione relativa alla procedura di cancellazione deve essere
corredata dell’attestazione dell’organo di polizia che ha proceduto al
rinvenimento dal quale si evinca lo stato di abbandono del veicolo e che lo
stesso non sia oggetto di furto al momento della demolizione. Si precisa che
l’onere della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di
circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta è limitato a quelli rinvenuti
nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli
organi di polizia; comunque i relativi intestatari dei veicolo oggetto di
abbandono, qualora identificabili, avranno l’obbligo di consegnare le targhe e
i documenti di circolazione eventualmente in loro possesso.
Una peculiare applicazione del D.M. n° 460/99 è attribuita agli organi di
polizia, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il
protrarsi per oltre 60 giorni della sosta di un veicolo a motore o di un
rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto appositamente divieto ai
sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della Strada (D. Lgs.
30 Aprile 1992 n. 285), anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la
rimozione, ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad un
centro di raccolta autorizzato, dopo avere verificato che nei riguardi del
veicolo non risulta presentata denuncia di furto (i 60 giorni decorrono dal
primo accertamento, ovvero dalla prima redazione del verbale di contestazione
per sosta vietata, senza obbligo di rimozione; infatti laddove si applica la
rimozione come sanzione accessoria, le disposizioni applicative sono
riconducibili al D.P.R. 13 febbraio 2001 n° 189). A tal proposito l’articolo 159
comma 5° del Codice della Strada conferisce agli organi di polizia la
possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Inoltre,
si rappresenta che alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia (in questo caso si
deve applicare il D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915). In merito alle circostanze
della contestazione e dell’avvenuto conferimento del veicolo, l’organo di
polizia che ha proceduto deve riferire al Sindaco del comune competente per
territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 927 “Cose ritrovate”
del Codice Civile che recita “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al
proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco
del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”. Il
sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 “Pubblicazione del
ritrovamento” del Codice Civile “Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di
pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche
successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”, dispone, ove il
proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri,
sia identificabile, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel
termine indicato nell’articolo 929 del Codice Civile “Trascorso un anno
dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario,
la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,
appartiene a chi l’ha trovata” con l’esplicita avvertenza della perdita
della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al
pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento. Pertanto
trascorso il predetto termine senza che il proprietario abbia chiesto la
restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta
procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni
d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. Per quanto riguarda la
completa procedura per l’applicazione del D.M. 460/99 è opportuno visionare la
circolare emanata dal Ministero dell’Interno n° 300/A/47086/105/14/2 del
28 gennaio 2000. Nota: Le predette disposizioni si applicano anche ai
veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al
parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di 60 giorni
continuativi senza l’effettuazione del pagamento delle somme dovute in
conformità alle tariffe.
Per quanto riguarda il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 si
rappresenta che lo stesso è stato emanato in attuazione alla direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed in particolare ha lo scopo di
ridurre al minimo l’impatto dei veicoli dichiarati fuori uso sull’ambiente, al
fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento
della sua qualità. Inoltre tenta di evitare le distorsioni dovute alla
concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle
medie imprese il cui interesse è diretto ai veicoli fuori uso per quanto
riguarda il mercato:
• della raccolta;
• della demolizione;
• del trattamento;
• del riciclaggio.
Infatti, il predetto decreto, determina i presupposti e le condizioni che
consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente,
razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero
e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli. I veicoli a motore
appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di
persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)
ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi una massa massima
non superiore a 3,5 t.) della direttiva 70/156/CEE ed i veicoli a motore a
tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE con esclusione dei
tricicli a motore sono classificati “fuori uso” quando: 1. sono consegnati ad
un centro di raccolta: • direttamente dal detentore ; • tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso; • tramite il concessionario o il
gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira
un veicolo destinato alla demolizione.
Nota: E’ comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo
regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia
stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di
esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata
effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario. 2. è previsto
dalla vigente normativa in materia di veicoli a motore, in tutti i casi
rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; 3. si procede a seguito di
specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; 4. il
veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di
abbandono. L’articolo 1 lettera “b” del Decreto Legislativo 209/2003 definisce
con il termine “veicoli fuori uso” un veicolo a fine vita che costituisce un
rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22/97 “qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Il
regime sanzionatorio ascrivibile ai veicoli fuori uso identificati dal D. Lgs.
209/2003 è riconducibile alle particolari ipotesi di cui agli articoli 5 e 13
che dispongono l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 1.666,67;
mentre per i veicoli non compresi nelle categorie M1 ed N1, nonché i veicoli a
motore a tre ruote di cui alla direttiva 2002/24/CE, si applica la sanzione
relativa agli articoli 192/1° e 255/1° del Decreto Legislativo
3 Aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” di euro 206,67
(la sanzione è penale se l’abbandono di veicoli è effettuato da parte di
imprese o ditte).
*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale
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