(AGI) - Roma, 24 ago. -
L’automobilista che viene multato per eccesso di velocità mentre sta
accompagnando una persona in ospedale deve sempre dimostrare che si sia
trattato di una vera e propria emergenza. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con una sentenza (n.18394) depositata oggi dalla seconda sezione
civile. Gli ’ermellini’ hanno infatti rigettato il ricorso di un cittadino contro
la decisione del giudice di pace di Novara di confermare la contravvenzione,
elevatagli dalla polizia stradale di Romagnano Sesia, per aver superato di
oltre 40 km/h i limiti di velocità sull’autostrada A26 (violazione
dell’articolo 142/9 codice della strada). Il giudice aveva rilevato che
"nessuna prova era stata offerta in ordine all’utilizzo improprio
dell’apparecchio telelaser rilevatore della velocità, né sussisteva la prova
che la persona che era sull’auto guidata dall’opponente avesse bisogno di immediate
cure mediche". L’uomo, dunque, si era rivolto alla Suprema Corte
sostenendo che la sentenza impugnata aveva concentrato la valutazione
"solo sulla rilevanza probatoria del certificato medico conseguito dopo
l’elevazione del verbale di contestazione, trascurando invece di considerare lo
stato soggettivo dell’agente e, cioè, la sua convinzione che la persona
trasportata avesse bisogno di immediate cure mediche; inoltre, per l’errata
comparazione tra il fatto e il pericolo, avendo attribuito maggiore rilevanza
al superamento dei limiti di velocità, anziché al pericolo di vita della
persona trasportata". |
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