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Corte di Cassazione 26/08/2006

CASSAZIONE: CORSA IN AUTO VERSO OSPEDALE, EMERGENZA VA PROVATA

(AGI) - Roma, 24 ago. - L’automobilista che viene multato per eccesso di velocità mentre sta accompagnando una persona in ospedale deve sempre dimostrare che si sia trattato di una vera e propria emergenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza (n.18394) depositata oggi dalla seconda sezione civile. Gli ’ermellini’ hanno infatti rigettato il ricorso di un cittadino contro la decisione del giudice di pace di Novara di confermare la contravvenzione, elevatagli dalla polizia stradale di Romagnano Sesia, per aver superato di oltre 40 km/h i limiti di velocità sull’autostrada A26 (violazione dell’articolo 142/9 codice della strada). Il giudice aveva rilevato che "nessuna prova era stata offerta in ordine all’utilizzo improprio dell’apparecchio telelaser rilevatore della velocità, né sussisteva la prova che la persona che era sull’auto guidata dall’opponente avesse bisogno di immediate cure mediche". L’uomo, dunque, si era rivolto alla Suprema Corte sostenendo che la sentenza impugnata aveva concentrato la valutazione "solo sulla rilevanza probatoria del certificato medico conseguito dopo l’elevazione del verbale di contestazione, trascurando invece di considerare lo stato soggettivo dell’agente e, cioè, la sua convinzione che la persona trasportata avesse bisogno di immediate cure mediche; inoltre, per l’errata comparazione tra il fatto e il pericolo, avendo attribuito maggiore rilevanza al superamento dei limiti di velocità, anziché al pericolo di vita della persona trasportata".
I giudici di piazza Cavour hanno giudicato il ricorso "infondato": la censura, hanno affermato, "non evidenzia elementi di contrasto con quelli dedotti in sentenza, in quanto una volta escluso e, per giunta in maniera eclatante, lo stato di pericolo della persona trasportata, per ciò stesso deve ritenersi che il conducente dell’autovettura, che trasportava costei, non poteva trovarsi in uno stato psicologico di tale apprensione da indurlo a mettere in pericolo la sicurezza del traffico, tenendo una velocità tanto elevata". Nella sentenza del giudice di pace, infatti, ha osservato la Cassazione, "risulta chiaramente evidenziato che il certificato medico esibito dal ricorrente non accertò alcun malessere della persona sottoposta a visita medica, tant’è che rimise all’indagine ecografica l’accertamento di una eventuale colica renale e il risultato di tale analisi non fu esibito al giudicante".


Da Agi on line


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Sabato, 26 Agosto 2006
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