Rilancio
economico e sociale, manovra bis e contenimento della spesa pubblica,
disposizioni in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Questi
gli ambiti di intervento del c.d. ’’pacchetto Bersani’’ sulle liberalizzazioni
approvato con il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 e definitivamente
convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Queste
le principali misure del provvedimento:
- Alimentari: liberalizzazione della
produzione del pane. Da oggi sarà sufficiente una dichiarazione di inizio
attività al Comune, aboliti i limiti quantitativi alla produzione ed il
numero dei panifici in ciascun comune.
- Assicurazioni: abolita la vendita in
esclusiva delle polizze assicurative, con possibilità di agenti
plurimandatari. I risarcimenti arriveranno inoltre dalla propria
compagnia, riducendo i tempi di attesa.
- Authority: multe tra il 3% e il 10% del
fatturato per violazione delle norme sulla concorrenza.
- Banche: obbligo per la banca di
comunicare al cliente per iscritto le variazioni al contratto del conto
corrente con possibiltà per il correntista di recedere dal contratto senza
costi ulteriori. Ogni banca dovrà inoltre adeguare i tassi di interesse
dei conti correnti bancari (debitori e creditori) in contemporanea con le
variazioni stabilite dalla Banca Centrale Europea.
- Casa: abolizione delll’obbligo
della dichiarazione Ici con la possibilità per i proprietari di case di
liquidare l’imposta sulla dichiarazione dei redditi (Unico o 730).
- Farmaci: via libera alla loro vendita
- se non soggetti a prescrizione medica - nei supermercati e in tutti gli
esercizi commerciali (esclusi gli alimentari). Unico vincolo: la presenza
di un laureato in farmacia.
- Notai: abolito l’obbligo dell’atto
notarile nel caso di passaggio di proprietà di automobili, moto e barche.
Da oggi sarà necessario solo un atto, gratuito, da effettuare in Comune.
- Professionisti: abolita la tariffa minima
per i professionisti, con possibilità del cliente di negoziare la
parcella. Da oggi i liberi professionisti - ad eccezione dei medici
nell’esercizio della professione reso nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso - potranno
pubblicizzare la propria attività.
- Pubblici esercizi: prevista l’abolizione delle
commissioni comunali e provinciali per il rilascio della licenza
necessaria all’apertura di un esercizio pubblico.
- Taxi: nuova disciplina del
servizio ed aumento dei mezzi in circolazione attraverso la programmazione
a livello locale. Possibilità per i tassisti di ampliare i turni di
lavoro, avvalendosi di dipendenti o familiari, e per i consorzi di
utilizzare veicoli aggiuntivi.
(Altalex,
4 agosto 2006)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223.
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 coordinato con la Legge
di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale.».
(GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183)
(Nota: le
modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 248 sono evidenziate con
caratteri in neretto)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare la libera scelta
dei consumatori e di rendere piu’ concorrenziali gli assetti di mercato,
favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare interventi
intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonche’ in
tema di entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il
seguente decreto-legge:
TITOLO I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della
concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione di settori produttivi
Art. 1.
Finalita’ e ambito di intervento
1.
Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117,
commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle
materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento
civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il
rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri
della Commissione europea, dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato e delle Autorita’ di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’ di scelta del
cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e
dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita’ imprenditoriali e
la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle
relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela
della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1.
In conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di
liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di
assicurare agli utenti un’effettiva facolta’ di scelta nell’esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita’ libero
professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse
o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i
costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità
del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;
c) il divieto di fornire all’utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone
o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale
relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni
reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti. Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio,
sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica,
le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attività professionali.
2-bis. All’articolo 2233 del codice
civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Sono nulli, se non redatti in forma
scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali“.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l’adozione di misure a garanzia della qualita’ delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in
ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza
nel settore della distribuzione commerciale
1.
Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela
della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ ed
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai
sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l’esercizio di attivita’ commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore
alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita’ commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali, fatta salva la
distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate
sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non
siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale o quantitativo
allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno
degli esercizi commerciali, tranne
che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i
medesimi prodotti.
f-bis) il divieto o l’ottenimento di
autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda
con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto
e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del
settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di
cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1°
gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la
liberalizzazione dell’attivita’ di produzione di pane
1.
Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel
settore della panificazione ed assicurare una piu’ ampia accessibilita’ dei
consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la
lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di
panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita’ da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita’ dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del
responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime
in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e
di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
2-bis. È comunque consentita
ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di
propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in
conformità al diritto comunitario:
a) la denominazione di “panificio“ da riservare alle
imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di “pane fresco“ da riservare al
pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni
finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata
delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello
territoriale;
c) l’adozione della dicitura “pane conservato“ con
l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali
modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorita’ competenti in materia igienico-sanitaria esercitano
le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai
sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della
distribuzione di farmaci
1.
Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita’ di
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui
ha sede l’esercizio e secondo le modalita’ previste dal
presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di apertura
dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito
reparto, alla presenza e con
l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o piu’
farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo
ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo’ determinare liberamente lo sconto sul
prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco,
purche’ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’
nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed
ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di
Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso
della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi
delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’obbligo di
chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialita’ in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da
parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita’ del
rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa la parola:
«distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai
seguenti:
“9. A seguito di acquisto a titolo di
successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora
vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa
cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si
applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475“.
6-ter. Dopo il comma 4
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
“4-bis. Ciascuna delle società
di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro
farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.“
7. Il comma 2 dell’articolo 100 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del
servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari
all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza
del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli
articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e
degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m),
della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o
analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a
quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento
del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si
avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti
stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono
espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di
lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio
del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello
di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che
assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di
licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può
essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al
controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di
linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante
l’impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non
cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di
prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell’utenza;
d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione,
prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b)
e c) della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a
specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla
guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di
servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del
servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi
di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio
del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza
dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di
svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari
comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da
rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,
degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze
secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
e della disciplina adottata dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi
di proprieta’ di beni mobili registrati
1.
L’autenticazione della sottoscrizione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi
puo’ essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella
stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema
di responsabilita’ civile auto
1.
In conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite
dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle
compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole
contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di
sconti massimi per l’offerta ai
consumatori di polizze relative all’assicurazione obbligatoria
per la responsabilita’ civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu’ agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilita’ civile auto ad una o piu’ compagnie assicurative individuate, o
che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai
sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti
massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che regolano il
rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione
obbligatoria per responsabilita’ civile auto.
3-bis. All’articolo 131 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Per l’offerta
di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli
dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta
nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo
sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto“.
Art. 9.
Prime misure per il sistema
informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1.
All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore, potenziando il
sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo
le modalita’ prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la
lettera c), e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali
1. L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è
sostituito dal seguente:
“Art. 118. - (Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere
convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica
unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma
scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal
cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di
liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di
interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente“.
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente
ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di
soppressione di commissioni
1.
Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto
1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari
dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3
febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive
modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti
di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di
circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1.
Fermi restando i principi di universalita’, accessibilita’ ed adeguatezza dei
servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto
maggiormente concorrenziale delle connesse attivita’ economiche e di favorire
il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita’, i comuni possono
prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in
ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte
e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2
ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti
soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e’
comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita’ ambientale ed alla
sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata
mobilita’ urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita’ non
discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita’ ai principi di
sussidiarieta’, proporzionalita’ e leale cooperazione, l’accesso, il transito e
la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di
veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita’ di utilizzo in
particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi’ essere previste zone di divieto di fermata,
anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza
contestazione immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione
fotografica o telematica nel rispetto
della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati
personali.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi
degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza,
devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad
altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione
finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o
enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle
precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non
consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti
relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente
perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del
presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i
contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma
in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.
Art. 14.
Integrazione dei poteri
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
1.
Al capo II del titolo II
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di
un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorita’ puo’, d’ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare
l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L’Autorita’, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, puo’ infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3
per cento del fatturato.
«Art. 14-ter. (Impegni) – 1.
Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per
l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o
degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni
tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti
dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il
procedimento senza accertare l’infrazione.
2. L’Autorita’ in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai
sensi del comma 1 puo’ irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorita’ puo’ d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda
la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. L’Autorita’,
in conformita’ all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento
generale i casi in cui, in virtu’ della qualificata collaborazione prestata
dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria può
essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è
parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura
delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi
correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli
17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai
fini rispettivamente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli
obbligatori per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli
impegni resi obbligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni
previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga
da un’impresa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto
dell’attuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il
trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del
servizio idrico integrato
1.
All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio
idrico integrato al 31 dicembre 2007».
TITOLO
II
Misure per la ripresa degli interventi
infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
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