Emanate
le nuove norme in tema di corresponsione delle provvidenze alle vittime del
dovere ed ai soggetti equiparati con specifico riferimento "ad eventi verificatisi sul territorio
nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all’estero dal 1° gennaio 2003".
Il
provvedimento si pone l’obiettivo di estendere progressivamente i benefici già
previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche ai
caduti o feriti nell’adempimento del dovere, secondo quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2005, n.
266.
In
particolare, vengono individuati i termini e le modalità di attivazione delle
relative procedure, l’ordine di corresponsione delle provvidenze, il metodo di
valutazione della percentualizzazione dell’invalidita’ permanente.
(Altalex,
29 agosto 2006)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243
Regolamento concernente termini e modalita’ di corresponsione delle
provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della
progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della
criminalita’ e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
(GU n. 183 del 8-8-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l’articolo 1, commi
562, 563, 564 e 565;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l’articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di
approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita’ da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalita’ di attuazione
dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai
richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del
terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai
familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10
milioni di euro a decorrere dal 2006;
Ravvisata la necessita’ di acquisire, per la puntuale identificazione dei
beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei
procedimenti d’ufficio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il
seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle
leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi,
autorizzate dall’autorita’ gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al
dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque
implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e
fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche,
in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Art. 2.
Principi generali e ambito di
applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita’ per la
corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata,
stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi
563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della
progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della
criminalita’ e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova
autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio
nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all’estero dal 1° gennaio 2003, in favore
delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche’ dei
rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalita’ di cui agli
articoli 3 e 4.
Art. 3.
Termini e modalita’ delle procedure
1.
Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli
interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse
a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole
posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei
componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l’ordine cronologico di
accadimento degli eventi, a cominciare dal piu’ remoto nel tempo e fino a tutto
il 31 dicembre 2005.
Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo’
procedere d’ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a
formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione
del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni
successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine
cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.
4. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver
verificato la compatibilita’ finanziaria generale con il limite massimo di
spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle
amministrazioni di appartenenza delle vittime l’elenco nominativo dei destinatari
delle provvidenze in favore dei quali puo’ farsi luogo alla corresponsione.
5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente
sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria
successiva.
6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, l’ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di
previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In
relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 e’ comunque riservata la
somma di 500.000 euro l’anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito
dall’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da
corrispondere sempre nell’ordine previsto dall’articolo 4.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 4.
Ordine di corresponsione delle
provvidenze
1.
A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste
equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), ove non gia’ attribuite interamente ad altro titolo,
sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in
favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo, fino ad esaurimento
delle risorse annuali disponibili, secondo l’ordine di cui alle seguenti
lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella
misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di
invalidita’, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui
all’articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad
eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi
casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In
mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti
anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi
mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di
cui all’articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari
ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all’articolo 2, commi
1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per
quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a
concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalita’
di cui all’articolo 1, comma 2, come modificato dall’articolo 2 della legge 17
agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all’articolo 4;
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilita’ di rivalutazione delle percentuali di invalidita’, gia’
riconosciute ed indennizzate, di cui all’articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica a carico dello
Stato, di cui all’articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo, relativamente ai
documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonche’
quello dell’esenzione dell’erogazione delle indennita’ da ogni tipo di imposta,
di cui all’articolo 8.
2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia’ previsti dalla
vigente normativa in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo,
alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui
alle leggi indicate al comma 1, si potra’ far luogo subordinatamente a nuova
autorizzazione di spesa.
Art. 5.
Percentualizzazione della invalidita’
permanente
1.
La percentualizzazione della invalidita’ permanente, viene valutata in base
alle tabelle per i gradi di invalidita’ e relative modalita’ d’uso, approvate
con il decreto del Ministro della sanita’ in data 5 febbraio 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e
successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla
tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2000, e successive modificazioni.
Capo II
Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del
dovere
Art. 6.
Riconoscimento delle infermita’ per
particolari condizioni ambientali od operative
1.
L’accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari
condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita’
permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti
dall’articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ effettuato
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 165, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella
composizione e con le modalita’ previste dall’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio
sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidita’, di cui all’articolo 5.
3. Le infermita’ si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari
condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie
circostanze e i fatti di servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito
denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta
la riconducibilita’ delle infermita’ dipendenti da causa di servizio alle
particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con
parere da comunicare all’amministrazione entro quindici giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 e’ motivato specificamente in ordine alla
ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e’ firmato dal presidente e
dal segretario del Comitato.
6. Nell’esame delle pratiche in cui le infermita’ non risultino ancora
riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al
comma 4.
7. Per l’esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui
al presente regolamento, il Comitato e’ integrato di volta in volta da un
ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia,
dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza.
8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma
564 della citata legge n. 266 del 2005, l’amministrazione adotta, nei termini e
secondo le competenze previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od
operative di missione, delle infermita’ permanentemente invalidanti, percentualizzandole
ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.
Art. 7.
Clausola di salvaguardia
1.
Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il
Ministero dell’economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Cio’ ai fini,
nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti
correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva
entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 7 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
Registrato
alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ministeri
istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321
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