Giurisprudenza di legittimità Il Comune di Ravenna eccepì la
inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, per fatto che successivamente
la opponente aveva pagato la sanzione pecuniaria. L’adito Giudice di pace di Ravenna
ha accolto il ricorso con sentenza 28 gennaio 2002, dopo avere disatteso la
eccezione del Comune, in quanto il pagamento della sanzione non aveva
comportato acquiescenza e rinunzia alla opposizione, avendo solo giovato ad
evitare l’aggravamento della sanzione. Ha infatti ritenuto che la mancata
contestazione immediata costituisce la inevitabile conseguenza del fatto che
era stato utilizzato un apparecchio rilevatore della velocità che, per quanto
lo stesso verbale aveva evidenziato, non consentiva di determinare l’illecito
se non dopo il transito del veicolo e quando esso è a distanza del posto di
rilevamento e non può essere fermato; e dunque era derivata da scelta del
Comune piuttosto che da fattori esterni. Ha proposto ricorso il Comune di
Ravenna, articolato su tre motivi, illustrati da memoria; non ha svolto difese
l’intimata, mentre il P.M. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,
ritenendolo manifestamente infondato,
tanto da giustificare la trattazione in camera di consiglio ai sensi
dell’art.35 c.p.c. motivi
della decisione. –
Con il primo motivo sono stati denunziati la violazione degli artt. 202 e 203
c.s. e il vizio di motivazione in relazione al pagamento della sanzione
amministrativa, che per il fatto di essere stato effettuato in modo
incondizionato era incompatibile con la volontà di persistere nella opposizione. Con il secondo è denunziata la
violazione degli artt. 200 e 201 c.s. e 384 del regolamento di esecuzio9ne ed
attuazione, congiuntamente, anche in tal caso, al vizio di motivazione, con
riguardo alla statuizione in ordine alla mancata contestazione immediata,
risultando le indicazione contenute nel verbale conformi alle previsione delle
norme invocate; e infine con il terzo quella dell’art. 4 L. 2248/1865 all. E,
in riferimento alle censure della sentenza impugnata, relative alla
organizzazione del servizio di rilevamento degli eccessi di velocità. Il primo motivo è infondato. L’art. 202 c.s. consente al
trasgressore di pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme,
purchè nei sessanta dalla contestazione o dalla notificazione. Parallelamente l’art. 203
stabilisce che. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, trasgressore possa, nello stesso termine, proporre ricorso al Prefetto
del luogo della commessa violazione; ovvero, secondo la interpretazione
adeguatrice della Corte costituzionale (ord. 315/1995; sent. 437/1995, 255 e
311/1994), rivolgersi al giudice indipendentemente dal ricorso amministrativo,
mediante la impugnazione del verbale di accertamento. Tanto essendo nella specie
avvenuto, quando nessun pagamento era ancora stato effettuato, il procedimento
giurisdizionale è stato correttamente avviato, in difetto della condizione
ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione;
né ha trovato in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto
l’uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una
volta che sia stato attivato di essi (electa una via non datur recursus ad
alteram). Infatti il primo comma dell’art.
203, prevedendo il rimedio del ricorso amministrativo (o giurisdizionale) solo
nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, stabilisce, ad tempo,
che quel pagamento non possa utilmente sopravvenire, neanche quando il termine
dei sessanta giorni non sia decorso, una volta esperito il ricorso, il quale
dunque non è alcun modo influenzato dal versamento della somma di misura
ridotta, ammenochè non si accompagni ad una formale rinunzia alla impugnazione. Fondati sono, invece, gli altri
due motivi. E’ indirizzo consolidato di questa
Corte che a fronte dell’accertamento a mezzo di apparecchi automatici di
rilevamento della velocità, i quali consentono solo dopo il transito del
veicolo di stabilire se la condotta sia stata illecita, la circostanza che la
fattispecie sia compresa tra quelle tipizzate dall’art. 384 del regolamento di
esecuzione ed attuazione esclude la necessità della contestazione immediata, la
norma costituendo la affermazione ex lege della sua impossibilità, e comporta
solo l’obbligo della sua menzione nel verbale di accertamento. Né può essere condiviso l’assunto
che la mancata contestazione immediata derivò da una libera scelta dl Comune,
che aveva utilizzato un apparecchio di rilevamento della velocità inidoneo a
consentire in tempo utile quella contestazione, sia perché sono insuscettibili
di essere censurate dal giudice ordinario le modalità organizzative dal
servizio da parte della P.A. (Cass. 4048/2002; 12105/2001), sia perché la
condotta posta in essere risulta esservi conformata alle previsioni
regolamentari richiamate (Cass. 5528/2005; 3017/2004; 18443/2003; 17345/2002;
14313/2001). La sentenza va dunque cassata, con
rinvio al Giudice di pace di Ravenna, in persona di altro giudicante, anche per
le spese di cassazione. (Omissis). [RIV-0605P515] |
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