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Corte di Cassazione 31/08/2006

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Pagamento in misura ridotta – Violazione al codice della strada – Termine

(Cass. Civ., sezione I, 17 ottobre 2005, n. 20100)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 20100

 Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Pagamento in misura ridotta – Violazione al codice della strada – Termine – Pagamento effettuato dopo l’introduzione del giudizio di opposizione – Rilevanza sull’impugnazione – Esclusione – Limiti.

 In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada, il «pagamento in misura ridotta» solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 2002 e 2003, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione.

 Svolgimento del processo. – Il 10 luglio 2001 S.P. propose opposizione contro il verbale di contestazione della Polizia municipale di Ravenna, per violazione dell’art. 142, commi 1 e 8 del codice della strada, rilevata il 14 maggio 2001, lamentando la mancata contestazione immediata della violazione, che sarebbe stata possibile ove più a valle fosse stata collocata una seconda pattuglia.

Il Comune di Ravenna eccepì la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, per fatto che successivamente la opponente aveva pagato la sanzione pecuniaria.

L’adito Giudice di pace di Ravenna ha accolto il ricorso con sentenza 28 gennaio 2002, dopo avere disatteso la eccezione del Comune, in quanto il pagamento della sanzione non aveva comportato acquiescenza e rinunzia alla opposizione, avendo solo giovato ad evitare l’aggravamento della sanzione. Ha infatti ritenuto che la mancata contestazione immediata costituisce la inevitabile conseguenza del fatto che era stato utilizzato un apparecchio rilevatore della velocità che, per quanto lo stesso verbale aveva evidenziato, non consentiva di determinare l’illecito se non dopo il transito del veicolo e quando esso è a distanza del posto di rilevamento e non può essere fermato; e dunque era derivata da scelta del Comune piuttosto che da fattori esterni.

Ha proposto ricorso il Comune di Ravenna, articolato su tre motivi, illustrati da memoria; non ha svolto difese l’intimata, mentre il P.M. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo, ritenendolo manifestamente infondato, tanto da giustificare la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.35 c.p.c.

motivi della decisione. – Con il primo motivo sono stati denunziati la violazione degli artt. 202 e 203 c.s. e il vizio di motivazione in relazione al pagamento della sanzione amministrativa, che per il fatto di essere stato effettuato in modo incondizionato era incompatibile con la volontà di persistere nella opposizione.

Con il secondo è denunziata la violazione degli artt. 200 e 201 c.s. e 384 del regolamento di esecuzio9ne ed attuazione, congiuntamente, anche in tal caso, al vizio di motivazione, con riguardo alla statuizione in ordine alla mancata contestazione immediata, risultando le indicazione contenute nel verbale conformi alle previsione delle norme invocate; e infine con il terzo quella dell’art. 4 L. 2248/1865 all. E, in riferimento alle censure della sentenza impugnata, relative alla organizzazione del servizio di rilevamento degli eccessi di velocità.

Il primo motivo è infondato.

L’art. 202 c.s. consente al trasgressore di pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, purchè nei sessanta dalla contestazione o dalla notificazione.

Parallelamente l’art. 203 stabilisce che. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, trasgressore possa, nello stesso termine, proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione; ovvero, secondo la interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale (ord. 315/1995; sent. 437/1995, 255 e 311/1994), rivolgersi al giudice indipendentemente dal ricorso amministrativo, mediante la impugnazione del verbale di accertamento.

Tanto essendo nella specie avvenuto, quando nessun pagamento era ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è stato correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; né ha trovato in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l’uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una volta che sia stato attivato di essi (electa una via non datur recursus ad alteram).  

Infatti il primo comma dell’art. 203, prevedendo il rimedio del ricorso amministrativo (o giurisdizionale) solo nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, stabilisce, ad tempo, che quel pagamento non possa utilmente sopravvenire, neanche quando il termine dei sessanta giorni non sia decorso, una volta esperito il ricorso, il quale dunque non è alcun modo influenzato dal versamento della somma di misura ridotta, ammenochè non si accompagni ad una formale rinunzia alla impugnazione.

Fondati sono, invece, gli altri due motivi.

E’ indirizzo consolidato di questa Corte che a fronte dell’accertamento a mezzo di apparecchi automatici di rilevamento della velocità, i quali consentono solo dopo il transito del veicolo di stabilire se la condotta sia stata illecita, la circostanza che la fattispecie sia compresa tra quelle tipizzate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione esclude la necessità della contestazione immediata, la norma costituendo la affermazione ex lege della sua impossibilità, e comporta solo l’obbligo della sua menzione nel verbale di accertamento.

Né può essere condiviso l’assunto che la mancata contestazione immediata derivò da una libera scelta dl Comune, che aveva utilizzato un apparecchio di rilevamento della velocità inidoneo a consentire in tempo utile quella contestazione, sia perché sono insuscettibili di essere censurate dal giudice ordinario le modalità organizzative dal servizio da parte della P.A. (Cass. 4048/2002; 12105/2001), sia perché la condotta posta in essere risulta esservi conformata alle previsioni regolamentari richiamate (Cass. 5528/2005; 3017/2004; 18443/2003; 17345/2002; 14313/2001).

La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Giudice di pace di Ravenna, in persona di altro giudicante, anche per le spese di cassazione. (Omissis). [RIV-0605P515]


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Giovedì, 31 Agosto 2006
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