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INCIDENTE MORTALE: RISARCITO IL FUNERALE ED IL DANNO ESISTENZIALE

La Cassazione, il danno “esistenziale” non deve essere provato

RESPONSABILITA’ AUTOMOBILISTICA
Sentenze in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa

INCIDENTE MORTALE: RISARCITO IL FUNERALE ED IL DANNO ESISTENZIALE
La Cassazione, il danno "esistenziale" non deve essere provato

a cura di Ugo Terracciano*

 (ASAPS) - Diritto al risarcimento, in caso di sinistro mortale, anche per le spese sostenute per il funerale. Questo è l’aspetto più pubblicizzato, anche se meno importante, su giornali e siti specializzati, della sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata nel lontano 18 gennaio 1997, oggi confermata dalla Cassazione con la pronuncia 12 giugno 2006, n. 13546.

Gli eredi di una vittima della strada avevano presentato istanza di risarcimento del danno al Tribunale ottenendo una somma a titolo sia di risarcimento del danno patrimoniale, che di ristoro del danno non patrimoniale. La cifra comprendeva la perdita dell’apporto alla contribuzione economica, il danno morale, la riparazione del veicolo ed anche le spese per il funerale. Non era stato riconosciuto, però dalla corte territoriale il danno biologico, cioè la diminuzione apprezzabile economicamente della qualità della persona, né a titolo di eredità, né per diritto proprio. Non iure hereditatis, poiché la vittima era deceduta pressoché istantaneamente e, per così dire semplificando, non aveva fatto in tempo ad acquisire un diritto al risarcimento, per le gravi lesioni riportate, che i parenti potessero poi ereditare. Non iure proprio  poiché, secondo il tribunale, non era stato provato il danno alla salute e cioè l’insorgenza di malattie psicofisiche causa la scomparsa del congiunto. Il danno biologico sotto forma di danno esistenziale, invece, era stato riconosciuto e risarcito, anche se sulla scorta di un ragionamento poi censurato dalla Corte di Cassazione. E la sentenza dell’Alta Corte n. 13546/2006, su questo punto, è una decisione di scuola. Per quanto riguarda la figura di recente elaborazione, del danno esistenziale, come particolare forma di risarcimento per danno non patrimoniale, la corte di Brescia l’aveva fatta rientrare nel concetto di “danno biologico”, come “menomazione psicofisica della persona, in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione, e che assume rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica” (Cass., 17/5/1985, n. 3025; Cass., 20/12/1988, n. 6938; Cass., 6/7/1990, n. 7101). 

Ora, in Cassazione, entrano in causa diverse considerazioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale che, l’art. 2059 cod. civ. ammette al risarcimento solo nei casi determinati dalla legge. Il discorso è piuttosto complesso ed per questo è stato perciò oggetto di diversi orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità. Qui, basta ricordare che l’interpretazione secondo la quale, con riferimento all’art.185 cod. pen., la possibilità di addivenire ad un risarcimento del danno non patrimoniale si restringerebbe ai soli fatti che costituiscono reato, è stata dalla Corte superata con l’ammissione al risarcimento di tutti i casi in cui vi sia lesione di interessi essenziali della persona, costituzionalmente garantiti. Trattandosi di interessi fondamentali, che si traducono in diritti inviolabili, è la stessa norma costituzionale che li prevede a determinarne la risarcibilità ai sensi dell’art. 2059. E’ un modo molto tecnico per dire che il diritto alla salute, anche se non comporta danni patrimoniali, deve essere comunque quantificato pecuniariamente. Nel nostro caso, perciò, si è ammessa la risarcibilità del danno “morale” inteso come patema d’animo o sofferenza psichica interiore, nonché del “danno biologico psichico”, cioè una lesione alla integrità psicofisica, che è più del mero dolore, ma una degenerazione della sofferenza psichica che tracima nella vera e propria malattia.

La morte di un parente, indiscutibilmente, menoma (anche per sempre), la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull’ equilibrio e armonia del nucleo familiare. Nel caso di specie si trattava di un nucleo familiare pacificamente convivente, costituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggiorenni, unita anche nell’attività lavorativa, dato che i figli lavorano col padre. Per i superstiti di quella famiglia la vita non sarà mai più quella che si prospettava. Ma se si dice che questa menomazione è “indiscutibile”, significa che il danno si da per scontato anche senza doverne portare le prove davanti al giudice ed infatti, la Corte aveva già avuto modo in passato di affermare e di ribadire che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo dì presunzioni [v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 19/8/2003, n. 12124; Cass., 15/7/2005, n. 15022 ) , le quali al riguardo assumono anzi “precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).

 

* Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna


Corte di Cassazione
Sezione III civile
Sentenza n. 13546 del 12 giugno 2006

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’ esito di incìdente stradale avvenuto a Cella-tica il 23/2/1993 il sig. Angelo C. decedeva.

Nel 1994 i sigg.ri Lidia B., Alex e Massimiliano C., in proprio e quali eredi del defunto nonché quali soci e legali rappresentanti della società Cidue & C. s.n.e., convenivano avanti al Tribunale di Brescia i sigg.ri Tarcisio e Renata G., la compagnia Assicurazioni Tirrena s.p.a. in l.c.a. e la M.A.A

Assicurazioni s.p.a., quest’ultima in nome e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ivi sentirli condannare -previo accertamento e declaratoria dell’esclusiva responsabilità del G. nella causazione del suindicato sinistro- al risarcimento in via solidale dei danni da essi conseguentemente sofferti, Nella resistenza dei convenuti -la sola M.A.A. essendosi mantenuta contumace-, con sentenza del 18 gennaio 1997 1’adito giudice, riconosciuta 1’esclusiva responsabilità del Tarcisio G. nella causazione del sinistro, condannava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore degli attori delle somme di £ 285.314.000, a titolo di danno patrimoniale subito per la perdita dell’apporto di contribuzione economica in qualità di -rispettivamente- marito e padre; di £ 200.000.000, a titolo di danno morale ( £ 100 milioni per la moglie e £ 50.000.000 per ciascuno dei figli ); di £ 5.390.000 per spese funerarie; e di £ 15.000.000 per la riparazione del veicolo ( liquidate a favore della società intestataria ) . Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno biologico dagli attori proposta iure heredìtatis ( nella ravvisata in configurabìlità nel caso di tale tipo di danno, essendo il C. deceduto quasi immediatamente dopo il sinistro ) e iure proprio ( in difetto della prova di malattie psicofische insorte a causa della scomparsa del congiunto ).

Rigettato il gravame interposto in via principale dalla Tirrena s.p.a., con sentenza del 12/1/2002 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’ appello incidentale spiegato dagli originari attori Lidia B., Alex e Massimiliano C., in proprio e quali eredi del defunto Angelo C., condannava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore dei predetti dell’ulteriore somma ( equitativamente liquidata ) di £ 90.000.000 ( £ 30.000.000 per ciascuno ), a titolo di risarcimento del danno dai medesimi subito iure proprio in ragione della «permanente alterazione del rapporto familiare» conseguente alla perdita dello stretto congiunto e alla privazione ex abrupto «di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano il suo modo d’essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fondamentale dell’equilibrio e armonia del nucleo familiare». Avverso la suindicata sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione la compagnia As sìcurazioni Tirrena s.p.a., sulla base di unico complesso motivo.

Resistono con controricorso i sigg.ri B., Alex e Massimiliano C..

Gli intimati sigg.ri Tarcisio e Renata G., e Nuova M.A.A Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la Assicurazioni Tirrena s.p.a. denunzia violazione dell’ art. 2697 ce. ;

violazione dei presupposti di configurabìlità e relative «modalità di prova» del c.d. danno esistenziale; violazione del’ art. 27 29 ce. ; vìzio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia. Lamenta l’erroneità della ravvisata configurabilita di un risarcibile danno esistenziale, quale «terza figura di danno», altra e diversa dal danno biologico e dal danno morale, essendosi sia dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 372 del 1994 ) che in giurisprudenza dì legittimità ( Cass. n. 1073 del 2002 ) affermato essere «il c.d. danno morale soggettivo» risarcibile «solo se si trasforma in lesione della integrità psico-fisica, da provare con gli opportuni mezzi, non escluse le presunzioni che, secondo il dettato dell’art. 2729 cod. civ., devono essere gravi, precise e concordanti>>. Deduce ulteriomente che non può pervenirsi a ritenere configurabile un danno «presunto iuris et de iure», anche in mancanza di idoneo supporto probatorio, conseguente ad ogni evento «doloroso nell’ambito della famiglia».

Denunzia la sussistenza di «molteplici aspetti di arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità» derivanti dall’affermazione che non vi è nel caso prova alcuna di un «trauma psicologico permanente» (con conseguente mancata ammissione della richiesta CTU in ragione del ravvisato difetto di «idoneo substrato probatorio» ) per poi ravvisarsi la sussistenza di un «danno psico-fisico permanente, definito danno esistenziale, che sì differenzierebbe dal patema d’animo e dallo stato di angoscia transeunte», senza che risultino peraltro neppure indicate le specifiche situazioni scaturite per i danneggiati in conseguenza della dolorosa perdita del congiunto. Il motivo è infondato. Nel riformare la sentenza di primo grado, che -come si legge nell’impugnata sentenza- aveva ( tra l’altro ) rigettato «la domanda di risarcimento del danno biologico proposta iure proprio, in difetto di una prova concreta che dal fatto per cui è causa» fossero «derivate ai familiari malattie psicofisiche, non rapportabili al semplice dolore o sofferenza per la morte del congiunto, che già rilevano per il danno morale», la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto di poter «far rientrare» il «danno esistenziale» subito «dalla persona offesa a causa della morte violenta del congiunto» nel concetto di danno biologico, quest’ultimo intendendo quale «menomazione psicofisica della persona, in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione, e che assume rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica», secondo la risalente nozione di tale danno accolta dall’espressamente evocata Cass., 17/5/1985, n. 3025 (nonché ribadita da Cass., 20/12/1988, n. 6938; Cass., 6/7/1990, n. 7101 ), invero non rispondente al significato ad esso attualmente attribuito. Al riguardo la corte di merito sottolinea che «l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver ricordato che "il possesso del migliore stato di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano", ha definito la salute come "benessere fisico, psichico e sociale, non consistente soltanto in un’ assenza di malattia o di infermità", e tale ampia nozione di salute non è ignota alla nostra legislazione: basti richiamare l’art. 4 della legge 194/1978, dove è previsto che la donna possa interrompere la gravidanza quando il parto o la maternità "comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica", o anche l’art. 9 della legge 300/70, dove viene distinto più volte la salute del lavoratore e la sua integrità fisica>>.

Nel porre in evidenza, da un canto, che alla stregua di una «moderna concezione della persona intesa come portatrice di valori, aspettative e diritti che trova il suo punto di riferimento costituzionale negli artt. 2 - 29- 32 della Costituzione, l’ordinamento giuridico deve tutelare il diritto

alla salute, ossia il benessere fisico e psichico inteso nel senso ampio di cui si è detto, da ogni ingiusta offesa altrui>>, e, per altro verso, la plurioffensività del sinistro, con l’avvertita esigenza che vengano risarciti tutti i danni conseguenti ad «ogni sinistro», anche quelli subiti da «terze persone», da considerarsi non già quali danni «di riflesso» o «di rimbalzo» ( come affermato dalle richiamate Cass. n. 60/91, Cass. n. 1516 del 2001 e Cass. n. 10291 del 2001 ) bensì quali danni anch’ essi «diretti», la corte dì merito ha affermato che tale danno ( da intendersi come «permanente alterazione del rapporto familiare ... incidente sulla salute intesa in senso lato come benessere fisico, psichico e sociale» ) va invero «differenziato» dal danno morale, da ravvisarsi viceversa nella mera sofferenza o perturbamento psichico. Ha quindi concluso per la autonoma risarcibilità della «morte violenta di un parente stretto» quale danno iure proprio sofferto dagli stretti congiunti, ponendo al riguardo in rilievo come sia «indiscutibile» che «la morte di un parente stretto menoma, anche per sempre, la personalità del superstite privandola, ex abrupto, di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano il suo modo d’essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fondamentale dell’equilibrio e armonia del nucleo familiare».

Danno che ha poi liquidato facendo ricorso al criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 cc*

Orbene, la suindicata riconduzione del «danno esistenziale» all’interno del «danno biologico» operato dal giudice del gravame di merito va invero riconsiderata alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte in materia.

Nel fare il punto sugli orientamenti interpretati vi maturati all’esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell’ambito di un "’sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 ce. e dal danno non patrimoniale ex art. 20 59 ce ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass. , 31/5/2003, n. 8828 ).

Con particolare riferimento a quest’ultimo, nell’avvertita insufficienza dell’ interpretazione che ne segnava la coincidenza -limitandone corrispondentemente la risarcibilità- con l’unica ipotesi tipica positivamente prevista ( art. 18 5 c.p. ) , quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d’animo o sofferenza psichica di carattere interiore ( danno morale ) , questa Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all’ esterno del danno morale, espressamente qualificato come « soggettivo»; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l’ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibili-tà dalla ricorrenza del reato ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, questa Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ) .

Ha fatto al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l’evoluzione interpretativa in argomento. Anzitutto alla pronunzia che ha riconosciuto la tutela del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non suscettìbili direttamente di valutazione economica, includendovi il ed. danno biologico, quale lesione del bene "salute", figura autonoma ed indipendente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere patrimoniale { v. Corte Cost., 26/7/1979, n. 88).

Alla sentenza che ha quindi collocato il danno biologico nell’ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 cc, ravvisandone il fondamento nell’ingiustizia insita nel fatto menomativo della integrità biopsichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dì un diritto costituzionale tutelato ( il diritto alla salute contemplato dall’art. 32 Cost. ) ai limiti posti dall’art. 2059 ce. (v. Corte Cost., 14/7/1986, n. 184) .

Alla decisione, ancora, che ha nuovamente ricondotto il danno biologico nell’ ambito dell’ art. 2059 cc. (v. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372).

In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all’ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato ( v. Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/1/2005, n. 729).

Movendo (anche) dalle modifiche legislative nel corso degli anni intervenute ( art. 2 L. n. 117 del 1988 in tema di risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, L. n. 675 del 1996, in tema di moda lità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.lgs. n. 286 del 1998, in tema dì adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89 del 2001, in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) , il danno biologico è stato quindi recepito nell’ambito dell’ ampia categoria del danno non patrimoniale in una

diversa e più restrittiva accezione rispetto a quella accolta dalla corte dì merito nell’impugnata sentenza , venendo ad essere fissato nel significato di lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ). Danno non rimasto invero allo stadio di mero dolore o patema d’animo interiore, con degenerazione della sofferenza interiore fino a sfociare in una patologia obiettivamente riscontrabile ( es., malattia psico-fisica, esaurimento nervoso, ecc.).

La categoria del danno non patrimoniale si è ravvisata tuttavia, anche all’esito dell’enucleazione di tale figura ulteriore e diversa dal danno morale «soggettivo», risultare ancora non esaustìvamente considerata, rinvenendosi molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale «soggettivo» né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.

Situazioni che in dottrina sono state indicate sostanziarsi nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso, e racchiuse nella sintesi verbale <<danno esistenziale».

Si è in giurisprudenza e dottrina pressoché generalmente avvertita peraltro la necessità, in uno sforzo di categorizzazione unificante, di individuare tratti comuni alle varie ipotesi al riguardo indicate, e di delimitare 1’ambito di relativa risarcibilità, in ossequio anche al principio generale dell’ ordinamento in base al quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, sicché il danneggiante è tenuto a risarcire tutto il danno ma solo il danno a lui ascrivibile.

Esigenza di delimitazione d’altro canto avvertita già dallo stesso legislatore, il quale, diversamente che per quello patrimoniale ex art. 2043 ce., ha improntato in termini dì tipicità la risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 ce, limitandola ai soli casi previsti dalla legge ( cfr. Cass., 15/7/2005, n. 15022 ).

A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità è pertanto pervenuta a considerare il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 ce solamente in pre senza di lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente un «caso determinato dalla legge», al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828. V. altresì Cass., 12/12/2003, n. 19057; Cass., 15/7/2005, n. 15022 ).

Tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti ( salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc. ) , senz’altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell’ambito della famìglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. Interessi che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828. V. altresì, in particolare, Cass., 15/7/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324 ) .

Le Sezioni Unite di questa Corte sono quindi recentissimamente giunte ad affermare che il danno esistenziale consiste in «ogni pregiudizio ( di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile ) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’ espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno» ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ) .

Nel sottolineare che, diversamente da quello morale, esso non ha natura meramente emotiva ed interiore ma deve essere oggettivamente accertabile ed aver determinato «scelte dì vita» diverse da «quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso», con obiettiva incidenza «in senso negativo» nella sfera del danneggiato, «alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita», le Sezioni Unite hanno escluso in particolare che «la lesione degli interessi relazionali connessi al rapporto di lavoro resti sostanzialmente priva di effetti», senza provocare invero «conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l’interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva» ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).

Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che il <<danno esistenziale> non consiste in meri «dolori e sofferenze», ma deve aver determinato «concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita».

Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato che, pur dovendo -diversamente dal danno morale soggettivo ( v. Cass., 10/8/2004, n. 15418 ) -obiettivarsi, a differenza del danno biologico rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ) .

Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" ( art. 29 Cost. ) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratifi cazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione -se non annullamento- delle positività che dal rapporto parentale derivano ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 20/10/2005, n. 20324 ), viene a determinarsi quello <<sconvolgìmento delle abitudini di vita» che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini dì intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell’alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all’ interno del nucleo familiare che all’ esterno di esso nell’ambito dei comuni rapporti della vita di relazione ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Esso si sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare, che all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione; della privazione ( oltre che di quello materiale anche } del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale ( cura, amore ), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro, come per ì coniugi in particolare previsto dall’art. 143 ce. ( dalla relativa violazione potendo conseguire l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’addebitabilità della separazione personale ) ; per il genitore dall’ art. 147 ce., e ancor prima da un principio immanente nell’ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale ( v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166; Cass., 1/4/2004, n. 6365; Cass., 9/6/1990, n. 5633 ) , da considerarsi in combinazione con l’art. 8 L. adoz. ( la violazione dell’obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato dì abbandono del minore che ne legittima l’adozione ) ; per il figlio nell’art. 315 ce , secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.

Trattasi, come dalla corte di merito correttamente affermato nell’impugnata sentenza, di danno non già «riflesso» o «di rimbalzo» bensì «diretto», dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l’evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l’estinzione della vita della vìttima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento.

Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consìste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.

Si è infatti escluso che tale tipo di danno sìa configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni ( sulla base di elementi obiettivi forniti dall’interessato ). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l’illecito ha reso invece impossibile ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l’analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.

Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria sì compone, nella quale vanno d’altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell’art. 2059 ce.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri ( cfr. Cass., 24/2/2006, n. 4184; Cass., 26/2/2003, n. 28 69, con riferimento in particolare al danno biologico ), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna del le tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass., 28/7/2005, n. 1583; Cass., 7/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale «sinonimo>> della locuzione «danno non patrimoniale», v. peraltro Cass., 15/7/2005, n. 15022).

Neil’impugnata sentenza, al di là dell’erroneo inquadramento sistematico sopra evindenzìato, la corte di merito, pur sembrando a volte privilegiare il profilo della perdita del rapporto familiare in sé e per sé considerato, il «fatto storìco>> di non avere più il coniuge o il genitore a causa dell’illecito e di non potere più essere, relativamente a quella persona, coniuge e figlio, alla stregua del complessivo tenore delle argomentazioni spese in motivazione risulta aver fatto invero sostanzialmente applicazione del sopra delineato concetto di danno esistenziale, come emerge anche da quanto affermato in sede di relativa qualificazione ( « ... un danno che potremmo chiamare danno esistenziale e che sostanzialmente è configurabile quando la morte violenta di un congiunto provoca uno sconvolgimento ed un’alterazione permanente dell’ equilibrio del nucleo familiare» ) nonché dalla compiuta attribu zione della somma in questione in favore degli stretti congiunti in vìa ulteriore ed autonoma rispetto ai già riconosciuti danni patrimoniale e morale, pur escludendo avere essi subito un «trauma psicofisico permanente», integrante -come detto- il danno biologico, secondo il suo attuale effettivo significato.

Stante quanto sopra rilevato e precisato in termini di configurabilità del danno esistenziale ed in ordine alla sua natura dì danno-conseguenza, infondata risulta invero altresì la censura dalla ricorrente mossa in termini di vizio di motivazione.

Del pari priva di fondamento sì rivela la denunziata violazione dell’art. 2697 ce. Neil’ affermare essere «indiscutìbile» che «la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre), la personalità del superstite», incidendo sul suo «modo di essere» pure «nei rapporti esterni», oltre che sull’ «equilibrio e armonìa del nucleo familiare», e movendo dalla considerazione che nel caso trattavasi di nucleo familiare pacificamente convivente costituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggiorenni, unita anche nell’attività lavorativa, atteso che il più grande dei figli svolgeva lavorava con il padre e della costituita società faceva parte anche la rispettiva moglie e madre, la corte di merito ha infatti ritenuto il danno in questione presuntivamente provato.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire, la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo dì presunzioni [ v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 19/8/2003, n. 12124; Cass., 15/7/2005, n. 15022 ) , le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).

Le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità ( v. Cass., Sez, Un. , 24/3/2006, n. 6572 ) e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento probatorio dì rango wsecondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e «più debole» rispetto alla prova diretta o rappresentativa.

Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare 1’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria.

Questa Corte è pervenuta ad affermare che «la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insor genza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata ( cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova ) , essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum,quando viene rilevata, in quanto 1’una e 1 ’altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, 1 ’ onere della prova contraria» ( così Cass., 27/11/1999, n. 13291 ).

Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2 697 ce. sollevata dal provare il fatto previsto { che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il «fatto base» ) . Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice in assenza di prova contraria ( quando, come nel caso, ammessa ) il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Il prevalente orientamento segnala peraltro che at traverso lo schema logico della presunzione la legge non vuole imporre conclusioni indefettibili ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole (elastiche) dì esperienza, del fatto ignoto da quello noto, mentre quando queste regole si irrigidiscono -assumendo consistenza di normazione positiva- si ha un fenomeno qualitativamente diverso, e dalla praesumptio hominis si passa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 16/3/1979, n. 1564 ).

Come da questa Corte ripetutamente affermato, in tema di prova per presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del princìpio di probabilità: non occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come 1 ’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarieta assoluta ed esclusiva ( in tal senso v. peraltro Cass,, 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088 ), ma è sufficiente che 1’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza ( v. Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026 ) , basate siili’ id quod plerumque accidit ( v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082 ).

La presunzione basata sulla regola di esperienza (la quale ove fondata sulla tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico richiama l’istituto proprio dell’esperienza tedesca dell’Anscheinsbeweis ), che può indurre il giudice ad escludere la necessità di ulteriori prove al riguardo, è, diversamente da quella legale, in realtà rimessa ad una conclusione di tipo argomentativo, nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.e. La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l’idoneità nel caso concreto di quest’ultima a vincerla.

Pur se anche nell’ambiente familiare è astrattamente possìbile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare in vero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione da Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572.

Si è in giurisprudenza di legittimità affermato rispondere invero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza ( v. Cass., 11/8/2004, n. 15568 ), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari ( v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/2/2006, n. 3289 ).

Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, 1’elemento della prevedibilità dell’evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell’interesse all’intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell’evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni ( anche se non necessariamente per tutta la vita ) sia sull’assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto ( anche ) all’ esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.

Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla ( es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contras seganti da continue tensioni e screzi; coniugi in realtà "separati in casa", ecc. ).

Non si tratta infatti, diversamente da quanto lamentato dalla odierna ricorrente, di un’ipotesi di presunzione iuris et de iure.

Nel caso in esame, incontestato il fatto-base della normale e pacifica convivenza del nucleo familiare costituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggiorenni, il cui armonico svolgimento trova sintomatica conferma nella circostanza che uno dei figli svolgeva anche attività lavorativa con il padre e che della costituita società faceva parte anche la rispettiva moglie e madre, ed allegata { atteso che, se dispensa la parte che intende avvantaggiarsi dagli effetti favorevoli collegati al fatto dall’ onere di provare quest’ultimo, la presunzione non dispensa altresì dall’ onere di allegare il medesimo } dagli odierni controricorrenti la circostanza che la morte del loro stretto congiunto ha per essi comportato un’alterazione dell’ equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficoltà di partecipazione all’ attività quotidiana e della demotivazione rispetto alla vita futura (come pure delle molteplici difficoltà incontrate nella conduzione della piccola azienda de cui avevano dovuto continuare ad occuparsi da soli), la corte di merito ha ritenuto provato il danno esistenziale da essi sofferto.

Era quindi l’odierna ricorrente a dover fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante ai controricorrenti dalla perdita del -rispettivamente-marito e padre Nessun elemento risulta tuttavia essere stato dalla medesima dedotto e provato al riguardo, essendosi la ricorrente limitata ad eccepire la mancanza di prova in ordine al fatto che tale alterazione fosse degenerata in un trauma psicologico permanente dal quale fosse derivata una malattia psicofisica, una situazione cioè integrante, come sopra esposto, la diversa fattispecie del danno biologico ( v. Cass., 3/5/2004, n. 8333; Cass., 4/2/2002, n. 1442. V. anche Cass., 10/2/2003, n. 1937 ) .

Correttamente, nel complessivo risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli odierni resistenti è stata quindi dalla corte di merito concessa un’ulteriore somma a ristoro anche di tale aspetto, non considerato nella liquidazione operata dal giudice di prime cure.

Il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel futuro, privo ( come il danno morale ed il danno biologico ) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma dì denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827 ), essere -co me nel caso- liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 122 6 e 2056 ce. ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ), in considerazione dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, 1’età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse (v. Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 7/11/2003, n. 16716; Cass., 29/9/2004, n. 19564; Cass., 15/7/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324) .

Modificata, in applicazione dei poteri a questa Corte conferiti dall’art. 384, 2° co., c.p.c, la motivazione nei sensi fatti sopra palesi, a tale stregua venendo conseguentemente meno anche 1’ulteriore profilo di doglianza concernente il dedotto vizio di motivazione, l’impugnata sentenza può essere mantenuta ferma per il resto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le

parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 22/2/2006

Il Consigliere est.


 

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a cura di Ugo Terracciano

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Venerdì, 01 Settembre 2006
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