Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per
l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle
imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose
(ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti
farmaceutici, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2.
Requisiti
1. Le imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli
autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che,
nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un
sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le
altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di cui all’art. 1,
acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi
accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi
di Certificazione e Ispezione).
2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all’Albo nazionale degli
autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che
intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie
merceologiche di cui all’art. 1, acquisiscono la relativa certificazione,
secondo quanto stabilito al comma 1.
3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente
decreto per le categorie merceologiche di cui all’art. 1, che intendono
mantenere il sistema di gestione in qualità alla
scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia
stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione
secondo quanto stabilito al comma 1.
4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in
possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del
trasporto stradale e multimodale, secondo
parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, anche ai fini
dell’esercizio dell’attribuzione assegnata a tale
Comitato dall’art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, di provvedere all’accreditamento degli organismi di
certificazione di qualità per le imprese di
autotrasporto di merci.
5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli
indirizzi forniti dalla Consulta generale per l’autotrasporto e per la
logistica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.
284/2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime
delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente
accreditamento degli organismi di certificazione, anche attraverso la
costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da
esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla
pubblica amministrazione.
6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di
riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e dei sistemi di
certificazione di qualità operanti nell’ambito dell’Unione europea.
Art. 3.
Formazione
1. Il Comitato
centrale per l’Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti
dalla Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, promuove la
formazione e l’aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli
organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure.
2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di
ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento
e ne da’ comunicazione agli organismi di certificazione.
Art. 4.
Banca dati
1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema
informativo del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori,
le imprese di autotrasporto certificate, perché le stesse siano inserite in un
apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della
disciplina sulla tutela dei dati personali.
Art. 5.
Documentazione
1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come
individuati al precedente art. 2,
comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto,
tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione
comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 286/2005.
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