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Drive Beer - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riaffermato che la pubblicità della Drive Beer costituisce effettivamente pubblicità ingannevole, ed ha comminato una sanzione di 60.500 euro complessivi

Drive Beer
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riaffermato che la pubblicità della Drive Beer costituisce effettivamente pubblicità ingannevole, ed ha comminato una sanzione di 60.500 euro complessivi
Con la pubblicazione di uno spazio di almeno mezza pagina, sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, del comunicato che riportiamo



Mail ricevuta dal Presidente Aicat Ennio Palmesino

Cari amici,

vi comunico che, in seguito alla nostra denuncia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che la pubblicità della Drive Beer costituisce effettivamente pubblicità ingannevole, come da noi sostenuto, ed ha comminato una sanzione di 60.500 euro complessivi ai produttori Tarricone e Gross Drink, che in questa campagna erano associati, ed obbligandoli alla pubblicazione a pagamento, su uno spazio di almeno mezza pagina, sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, del seguente comunicato:

COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE

AUTORITA’ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

******

La società Gross Drink S.r.l. ha diffuso a mezzo affissionali, spot radiofonici e televisivi, dei messaggi pubblicitari volti a promuovere la bevanda "Drive Beer"

ritenuti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

I MESSAGGI

nell’insieme degli elementi testuali e grafici, promuovono la bevanda come ottimale per coloro che guidano, considerando che l’assunzione di 2 Drive Beer da 33 cl comporterebbe un tasso alcolemico inferiore allo 0,5 g/l, limite stabilito dal Codice della strada, lasciando intendere, implicitamente, mediante il claim principale ("La birra in regola con il Codice della strada"), che il suo consumo non esponga a rischi per la guida

IN REALTÀ

sussiste un’estrema variabilità individuale, dovuta a molteplici fattori, che può influire sull’assorbimento metabolico dell’alcol, con conseguenti notevoli e significative variazioni individuali nelle concentrazioni nel sangue. In altri termini, il risultato ottenuto con il test non può essere, di fatto, generalizzabile in alcun modo, o essere presentato in modo assoluto, in quanto, al variare delle condizioni soggettive, i risultati dello stesso potrebbero subire sensibili variazioni.

L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell’adunanza dell’8 agosto 2006, ai sensi del Decreto Legislativo 206/05)


Saluti a tutti

Ennio Palmesino

 


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Lunedì, 04 Settembre 2006
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