Giurisprudenza di legittimità
Il ricorrente eccepiva, tra l’altro e per quanto qui
interessa, ai sensi dell’articolo 28 della legge 689/91, la prescrizione del
diritto vantato dall’amministrazione (nella specie: la Prefettura di
Caltanisetta), essendo trascorso il prescritto quinquennale. Montepaschi Serit Spa si costituiva ed eccepiva la propria
carenza di legittimazione passiva nonché la regolarità della procedura di
riscossione. 2. – Il Giudice di pace di Mussomeli rigettava il ricorso
e, per quello che qui rileva, stabiliva che, essendo state iscritte a ruolo
nell’anno 2000 e notificate al ricorrente il 5 marzo 2001, nel rispetto del
D.P.R. 602/73, non era maturata la prescrizione del diritto. 3. – Avverso tale sentenza il signor S. ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo contro cui resiste il
Ministero dell’Interno – Prefettura di Caltanissetta, con controricorso. La Concessione del Servizio non ha svolto difese. Motivi della decisione. 1. – Con l’unico motivo di
ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli
209 c.s. e 28 della legge 689/81) il ricorrente deduce che la prescrizione,
quinquennale, decorre dalla data di contestazione dell’infrazione e che la
stessa potrebbe essere interrotta manifestata dall’amministrazione con la
formazione dei ruoli, attività di natura puramente interna. Inoltre, il ricorrente si duole della violazione dell’art.
17 del D.P.R. 602/73, per il mancato rispetto dei termini di iscrizione a ruolo
delle somme dovute per le violazioni stradali. 2. – Il ricorso, che è fondato, deve essere accolto. 2. 1. – In particolare, si palesa fondata la prima parte
della censura, che intende conseguire l’annullamento della sentenza per aver
respinto il ricorso del contravventore sulla base del fatto che le cartelle
sarebbero state notificate nei termini previsti dal D.P.R 600/73 e, comunque, entro il quarto mese
successivo al termine per la consegna dei ruoli (articolo 25 D.P.R. 602, cit.). 3. – Questa Corte (nella sentenza 12999/99) ha già avuto
modo di stabilire il principio a termini del quale, in materia di formazione e
trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la riscossione di somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazione al codice della
strada, non è applicabile la decadenza prevista dall’articolo 17 del D.P.R
602/73, ma solo la prescrizione quinquennale prevista sia dall’articolo 209
c.s., relativamente alle sanzioni conseguenti alla infrazioni stradali, sia dall’articolo
28 della legge 689/81, per le sanzioni in genere da illeciti amministrative. La doglianza censura la decisione di merito là dove questa
ha respinto il ricorso del contravventore, sull’applicabilità del temine
quinquennale, stabilito dall’articolo 28 della detta legge 689, in genere, e
dall’articolo 209 c.s., in specie, con riguardo alla prescrizione
dell’illecito. E tanto già basta a
far accogliere il mezzo, se non fosse necessario compiere anche una ulteriore
precisazione, acutamente sollecitata nello stesso ricorso. 3.1. – Infatti, in materia di prescrizione dei diritti,
secondo l’articolo 2943, ultimo comma, c.c., essa «è interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in moro il debitore». Da tale previsione, applicabile anche al caso di specie,
la giurisprudenza ha sempre tratto la regola del carattere recettizio dell’atto
interruttivo e ha affermato il principio (Cass., sent. 7917/97, 5212/86,
706/73) secondo il quale: «la norma civilistica (ha) stabilito una innegabile
connessione tra effetto interruttivo e natura recettizio dell’atto, con la
conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario»
dell’atto «non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale
alla produzione dell’effetto» (fattispecie relativa a notifica nulla). Orbene, l’attività di formazione dei ruoli è pacificamente
attività interna all’amministrazione (nello stesso senso anche la Corte
costituzionale, nella sentenza 280/05, par. 3, ultima parte) e, quindi, come tale inidonea ad essere percepita
ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa. 3.2. – Una interpretazione difforme della previsione
codicistica, del resto, sarebbe anche in contrasto con quella
costituzionalmente orientata, applicata proprio (in materia strettamente
fiscale) con la pronuncia della Consulta n. 280, già citata, a termini della
quale non è consentito, dall’articolo 24 Cost. «lasciare il contribuente
assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque,
se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e
irragionevole» paragrafo n. 4 della motivazione. Né si dica che il caso qui in esame è distante da quello
oggetto della fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale, atteso che –
pure nelle ovvie diversità – il termine
quinquennale di prescrizione, nel nostro caso, potrebbe, artificiosamente,
divenire un termine ordinario solo che la formazione del ruolo venga attestata
come avvenuta in prossimità della scadenza del termine (quinquennale), a
partire dalla quale poi inizierebbe a decorre «un nuovo periodo di
prescrizione» (paramenti quinquennale) com’è tipico e proprio dell’effetto
interruttivo (articolo 2945 c.c.). In questo solco, bene si colloca la sentenza condivisibile,
e secondo la quale, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi
delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentale che hanno la
funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossa della pena
pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di
contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere
attribuita efficacia interruttivo della prescrizione ai sensi del secondo comma
dell’articolo 28 della legge 689/91, con conseguente irrilevanza di atti che
tipicamente manifestino analoga intenzione. (Fattispecie di negata efficacia
interruttivo della prescrizione all’invito al pagamento, trattandosi di atto
estraneo al procedimento sanzionatorio). 3.3 – La sentenza qui impugnata, che ha sconosciuto i
principi di diritto enunciati, va cassata, senza però necessità di rinvio, in
quanto, non essendo necessaria altri accertamenti in fatto, sulla sola base dei
fatti di causa pacifici e non controversi (decorso di un termine superiore ai
cinque anni intercorsi tra la notifica dei verbali e la cartella, senza altri
atti intermedi, eccettuata la consegna dei ruoli all’esattore), permette di accertare
che al momento della notifica della cartella esattoriale era già decorso il
termine di prescrizione quinquennale, che posto che – come sopra chiarito – in
tale computo non si può tenere conto, quale evento interruttivo del suo
decorso, dell’avvenuta consegna dei ruoli all’esattore dell’amministrazione
creditrici, attività puramente interna e comunque non percepibile nella sfera
del debitore. 4. – Va, pertanto, in accoglimento del ricorso
introduttivo dell’opponente, dichiarato prescritto il diritto
dell’amministrazione all’esazione delle somme relative alle due violazione
amministrative oggetto di opposizione. 5. – Nei fatti narrati si ravvisano giusti motivi per
compensare le spese dell’interno giudizio. (Omissis). [RIV-0602P135] |
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