Testo
Provvedimento
PI5192 - DRIVE BEER
Provvedimento n.
15823
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA
SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2006;
SENTITO
il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO
il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo;
VISTO
il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO
il proprio provvedimento dell’8 marzo 2006, con il quale è stata disposta la
sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05;
VISTI
gli atti del procedimento;
CONSIDERATO
quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con
richieste di intervento pervenute nelle date 26 e 31 gennaio 2006, integrate
entrambe in data 9 febbraio 2006, le associazioni AICAT (Associazione Italiana
dei Club degli Alcolisti in Trattamento) e OMNES (Osservatorio Media No Limits
e Sicurezza stradale) hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai
sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, dei messaggi
diffusi, a mezzo affissionale, in un’area di servizio sulla Milano-Como,
rilevazione del 14 dicembre, e in un’area di servizio sull’autostrada A26
Genova, rilevazione del 3 gennaio 2006, nonché a mezzo internet, sul sito www.drivebeer.it,
rilevazione dell’11 gennaio 2006, dalla società Tarricone S.p.A., relativi alla
promozione della bevanda "Drive Beer".
I profili di
ingannevolezza rilevati nei messaggi riguardano: l’associazione dell’alcol al testimonial,
che è un professionista della velocità, in quanto costituisce un implicito
incoraggiamento a bere per assomigliare al campione; l’affermazione che la
birra è in regola con il codice della strada e che "l’alcol è giusto",
non considerando però che l’alcol agisce sulle persone in modo diverso; i
continui richiami alla velocità e al rapporto auto/alcol/velocità presenti nel
sito; i claims: "tanto gusto, alcol giusto", "bevi,
gusti, guidi e non rischi", "una promessa formidabile, per
bere, guidare e non rischiare", "l’unica birra creata per la
gente che guida", "la birra creata per chi guida",
che si presentano tendenziosi e fuorvianti, rischiando di annullare l’assioma
"chi guida non deve bere alcolici" che si è da sempre
sostenuto; l’associazione della birra alla guida di veicoli, incoraggiandone
l’assunzione e promettendo di non incorrere in sanzioni penali dovute alla
guida in stato di ebbrezza, richiamando il codice della strada e la norma
relativa.
Con richiesta di
intervento pervenuta in data 12 maggio 2006, integrata, da ultimo, in data 14
giugno 2006, l’associazione OMNES ha segnalato, altresì, per gli stessi
profili, la presunta ingannevolezza di un messaggio diffuso sull’emittente
radiofonica Radio Monte Carlo, in data 9 aprile 2006 intorno alle ore 23.45, e
di uno spot televisivo, diffuso sull’emittente "La7", in data 10
aprile 2006 alle 21 circa, e su "MTV", in data 26 aprile alle ore 9
circa, volti a promuovere la bevanda "Drive Beer".
II. MESSAGGI
I
messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono in un affissionale,
in alcune pagine del sito internet www.drivebeer.it, in uno spot
televisivo ed in uno spot radiofonico.
L’affissionale
riproduce l’immagine del pilota Giancarlo Fisichella che, sorridente, mostra
una bottiglia di Drive Beer, che fiancheggia la scritta "Drive Beer",
e l’headline, posizionato nella parte superiore del manifesto, riporta
l’indicazione "La birra in regola con il codice della strada".
Sul fondo dell’affissionale è presente, con caratteri ridotti, oltre al claim
"tanto gusto, alcol giusto", la specifica "Alcoltest:
due drive beer da 33 cl da 2,5% producono un tasso alcolico nel sangue
inferiore allo 0,5 g/l, limite consentito. Ricordati di bere con moderazione".
Il sito internet si
compone, invece, di diverse pagine web contenenti, in gran parte,
l’immagine del testimonial Fisichella, accanto alla bottiglia di Drive
Beer, nonché il claim "La birra in regola con il codice della
strada" ed altri dal medesimo tenore, quali "tanto gusto,
alcol giusto", "bevi, gusti, guidi e non rischi",
"per bere, guidare e non rischiare!", "una birra
nuova, unica, rivoluzionaria. Una birra […] per la gente che guida!",
"[…] la birra creata per la gente che guida!". Laddove viene
riportato il claim principale "La birra in regola con il codice
della strada", viene specificato, altresì, che l’assunzione di 2
bottiglie da 33 cl di Drive Beer, da parte di una persona di 70 kg, permette di
non superare il tasso di alcol nel sangue individuato dalla legge come il tasso
limite (0,5 g/l), mentre, bevendo una bottiglia da 33 cl di birra normale
(4,6%), la stessa persona presa a parametro di riferimento avrà un tasso
alcolico nel sangue superiore allo 0,5 g/l.
Lo
spot televisivo si apre con l’immagine del pilota Fisichella che, in qualità di
direttore d’orchestra, pur vestito con la tuta da Formula 1, inizia a dirigere
un coro formato da due distinte tipologie di soggetti. Nella parte superiore
figurano alcuni soggetti abbigliati come poliziotti americani, mentre nella
parte inferiore è individuato un gruppo di uomini e donne con indosso una
camicia gialla. Un poliziotto, solista del coro, inquadrato in primo piano,
esordisce cantando "Bere due birre e poi guidare, no.. no.. non si può",
ed accompagna la prestazione canora con dei gesti tali da rafforzarne la
comunicatività. I soggetti in giallo continuano cantando "si che si
può, che si può fare, c’è una gran novità…Drive Beer", mentre la
macchina da presa fa una panoramica su tutto il gruppo e si scorgono i
poliziotti che si guardano disorientati e perplessi per l’affermazione.
Nell’immagine successiva il poliziotto solista interroga direttamente il
"direttore" del coro chiedendo: "Che ne dice Fisichella?",
ed il pilota risponde "Drive Beer: la birra in regola con il codice
della strada". L’inquadratura successivamente sfuma su una bottiglia
di Drive Beer con a fianco un bicchiere. Mentre il coro canta, su una banda
nera posta nella parte inferiore dello schermo scorre un super, a
velocità sostenuta, con la scritta "Alcol Test: due Drive Beer cl –
2,5%vol = tasso alcolico inferiore 0,5 g/l, LIMITE CONSENTITO, RICORDATI DI
BERE CON MODERAZIONE".
Lo spot radiofonico è
articolato su un coro che canta "Bere due birre e poi guidare no.. no..
non si può", "Si che si può, che si può fare…c’e’ una gran novità […]
Drive Beer, tanto gusto, alcol giusto". Al termine si sente chiedere, da
una voce fuori campo, "Che ne dice Fisichella?" e questi che risponde
"Drive Beer, la birra in regola con il codice della strada".
Successivamente, una ulteriore voce fuori dal coro specifica ulteriormente
"Alcol Test: con due Drive Beer da 33 centilitri tasso alcolico inferiore
a 0,5 grammi/litro, bere con moderazione".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In
data 17 febbraio 2006 è stato comunicato ai segnalanti ed alla società
Tarricone S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n.
206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario
oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 19, 20, 21 e 24 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle
caratteristiche del prodotto pubblicizzato e alle eventuali omissioni rilevanti
nella sua presentazione in ordine alla suscettibilità dello stesso di porre in
pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.
In data 19 giugno
2006, a seguito della richiesta di intervento del 12 maggio 2006, è stato
comunicato ai segnalanti ed alla società Tarricone S.p.A., in qualità di
operatore pubblicitario, l’integrazione soggettiva ed oggettiva della
comunicazione di avvio. L’integrazione è stata inviata anche alla società Gross
Drink S.r.l., in quanto nel corso del procedimento, ed in particolare dalle
informazioni rese dalle emittenti radiofoniche e televisive in data 12 e 14
giugno 2006, è emerso che la stessa risulta committente dei suddetti messaggi.
Inoltre, la stessa società, dalle evidenze documentali acquisite nel corso del
procedimento, risulta coinvolta anche nella diffusione dei messaggi in oggetto
e, in particolare, committente del messaggio diffuso a mezzo affissionale.
Anche detta società, pertanto, è da considerarsi parte del procedimento in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 20, lettera d), del
Decreto Legislativo n. 206/05.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Informazioni richieste alle società Tarricone S.p.A. e Gross Drink
S.r.l.
Contestualmente
alla comunicazione di avvio del procedimento del 17 febbraio 2006 è stato
richiesto alla società Tarricone S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di
fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
- analisi del
prodotto da cui emerga il tasso alcolometrico dello stesso;
- studi, analisi e
sperimentazioni medico scientifiche su cui si fonda l’assunto secondo il quale
una persona (nello specifico di 70 kg) che beve 2 bottiglie da 33 cl di Drive
Beer non supera il limite di 0.5 gr/litro prefissato dalla legge, da cui si
evinca il laboratorio di effettuazione, il protocollo seguito, la data, il
responsabile e i risultati ottenuti;
- studi e analisi
medico scientifiche alla base delle affermazioni secondo le quali bevendo 1
bottiglia da 33 cl di birra normale (4.6 % vol) la stessa persona avrà un tasso
alcolico nel sangue maggiore rispetto a quello previsto dalla legge, nonché in
merito alla fondatezza del raffronto posto in essere nel grafico presente nel sito,
da cui si evinca il laboratorio di effettuazione, il protocollo seguito, la
data, il responsabile e i risultati ottenuti.
Contestualmente alla
integrazione della comunicazione di avvio del 19 giugno 2006, al fine di
acquisire specifici elementi di valutazione in merito ai messaggi, diffusi a
mezzo spot radiofonico e televisivo, nonché cartellonistica, è stato richiesto,
inoltre, alla società Gross Drink S.r.l. ed alla società Tarricone S.p.A., in
qualità di operatori pubblicitari, di fornire informazioni attestanti i
rapporti intercorrenti tra le suddette società, nonché il ruolo svolto da
ciascuna nella ideazione, predisposizione e diffusione dei suddetti messaggi.
b) Principali argomentazioni svolte dalla società Tarricone S.p.A.
Con
memoria pervenuta in data 27 febbraio 2006, la società Tarricone S.p.A. ha
evidenziato quanto segue:
- la Tarricone ha
iniziato l’attività di produzione e commercializzazione della birra nel corso
dell’esercizio 1999 e, oltre a produrre e commercializzare birra sotto il marchio
"Morena", opera anche attraverso altri marchi e, da novembre
2005, "Drive Beer". Dal 1999 ad oggi la società ha dedicato
una costante e crescente attenzione al rispetto della normativa vigente in
materia di produzione di birra e sicurezza alimentare;
- la Tarricone, oltre
a dedicare costantemente energie al fine di garantire il massimo standard
qualitativo alla propria produzione, ha da sempre avuto grande considerazione
per i problemi connessi alle conseguenze di un uso non moderato di sostanze alcoliche.
La Tarricone ha avviato studi e sperimentazioni dirette alla realizzazione di
una birra da collocare nella fascia delle cosiddette birre "light",
ma contenente un tasso alcolometrico decisamente inferiore alla percentuale del
3,5%, entro la quale una birra può essere definita "light";
- l’entrata in vigore
delle modifiche al codice della strada ha ispirato l’idea di realizzare una
birra che potesse, pur se assunta in quantità apprezzabili, consentire di non
superare gli 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, previsto quale limite al
di sopra del quale vengono applicate le sanzioni;
- la Tarricone è
riuscita nel proprio intento brevettando un sistema di produzione di una birra
"light" con un tasso alcolico del 2,5 % (e quindi molto
inferiore a quello delle tradizionali birre "light"), che
presenta un aspetto, un sapore e una corposità del tutto paragonabili a quelle
di una birra normale. Questa birra è stata chiamata "Drive Beer"
perché studiata per essere proposta ad un pubblico sensibile al problema della
sicurezza stradale. Drive Beer consente, se bevuta dal consumatore-tipo
appartenente al target individuato dalla Assobirra ("Giovane adulto, di
area metropolitana, di istruzione medio alta, in prevalenza studente o libero
professionista (…) ") e nella misura indicata dal produttore (2
bottiglie da 33 cl), di mantenere un tasso alcolico nel sangue inferiore a 0,5
grammi per litro, limite oltre al quale, in base al nostro codice della strada,
viene accertato lo stato di ebbrezza;
- il pubblico al quale
si rivolge il prodotto è infatti quello dei consumatori adulti che trovano
gradevole bere la birra in occasione del pasto. Drive Beer viene distribuita,
infatti, per il 70% nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata e per il
30% nell’ambito del canale Horeca (bar, ristoranti, circoli sportivi…);
- è necessario
comprendere la ratio che ha ispirato la scelta della Tarricone di
impiegare quale testimonial della campagna pubblicitaria per il prodotto
Drive Beer il pilota Fisichella: egli collabora da tempo con istituzioni
italiane su progetti di sicurezza stradale e politiche sociali e proprio il suo
continuo crescente impegno nel campo della promozione della sicurezza stradale
ha spinto la Tarricone a chiedere al pilota di accettare di fare da testimonial
alla campagna di un prodotto che si propone di promuovere con forza l’esigenza
sempre più avvertita di bere in maniera intelligente, moderata e prudente e di
evitare i rischi connessi al rapporto alcol-guida;
- l’Autorità ha
affrontato diverse volte il tema della violazione dell’articolo 24 in relazione
a messaggi pubblicitari relativi alla birra. Nell’ambito di tali procedimenti i
resistenti hanno sempre evidenziato che la birra, che ha un contenuto alcolico
non superiore al 5%, non rientra nella categoria dei prodotti pericolosi
disciplinati dal legislatore. Le considerazioni sull’assenza di pericolosità
della birra sono assolutamente pertinenti e condivisibili e, se valgono per le
cosiddette birre normali, a maggior ragione devono valere per il prodotto Drive
Beer, il cui tasso alcolico è pari al 50% di quello contenuto nelle birre
normali. Anche nell’ipotesi, tuttavia, in cui venisse applicato, al caso di
specie, l’articolo 24, l’Autorità ha chiarito che in base a tale disposizione
di legge i messaggi riguardanti i prodotti suscettibili di mettere in pericolo
la salute e la sicurezza dei consumatori non sono vietati in sé. Nel caso di
specie, appare necessario rilevare che nel legal posto nella parte
inferiore delle affissioni è contenuto un esplicito invito a bere con
moderazione e una chiara indicazione delle quantità da consumare per la
certezza di mantenere a livelli accettabili il tasso alcolico presente nel
sangue;
- non c’è nessun
richiamo all’emulazione delle performances del pilota, peraltro difficilmente
compatibili con un abuso di bevande alcoliche. Nessun soggetto potrebbe
ritenere che i risultati del pilota siano dovuti ad un consumo smodato di
birra. Fisichella, che non è mai raffigurato alla guida di un’auto da corsa, si
limita a tenere in mano una bottiglia da 33 cl di birra ricordando al pubblico
di bere Drive Beer proprio al fine di essere in regola con le disposizioni del
codice della strada. A questo proposito, è necessario ricordare che una lettura
diversa della campagna e la censura del testimonial prescelto
discriminerebbe in maniera assolutamente irragionevole un’azienda che ha fatto
della guida sicura il cuore della propria strategia pubblicitaria, in
particolare in rapporto ad aziende concorrenti che, nonostante abbiano scelto
di associare i propri prodotti a testimonial collegati al mondo della
guida, non hanno ricevuto alcuna sanzione;
- nel nostro caso, la
presenza di Fisichella rimanda all’idea di una guida responsabile, sottolineata
dalla presenza di continui richiami al codice della strada e dalla figura del
poliziotto;
- la pubblicità
chiarisce quali debbano essere i quantitativi di un consumo lecito (due
bottiglie da 33 cl). I test effettuati dimostrano in maniera
inequivocabile la veridicità di quanto viene comunicato nella pubblicità. La
Tarricone ha effettuato internamente e fatto effettuare da laboratori esterni
delle prove su campioni casuali di persone mediante l’utilizzo di alcol test.
Prima dell’avvio della campagna pubblicitaria è stato deciso di eseguire nuovi test
con l’etilometro, sia internamente che avvalendosi di un laboratorio esterno;
- l’attitudine
ingannatoria dei messaggi deve essere valutata con riferimento al consumatore
medio. Il parametro di riferimento presuppone, dunque, una apprezzabile
capacità di discernimento. Ritenere che i consumatori medi possano essere
indotti dalla pubblicità a tralasciare qualsiasi tipo di precauzione nel
consumo di un prodotto dichiaratamente alcolico, non ponendosi alcun tipo di
limite, contrasta con qualsiasi logica di buon senso e buona fede
nell’applicazione dei principi in materia di pubblicità decettiva;
- sul sito sono stati
indicati i test eseguiti dalla Tarricone sul prodotto Drive Beer. Il
richiamo al peso dei soggetti testati (70kg) è stato deciso solo per dare maggior
concretezza al dato espresso e soprattutto perché fosse percepito dal
consumatore "tipo" della birra. Tale dato è veritiero ma limitativo.
Dalle prove effettuate si evince, infatti, che i medesimi risultati sono stati
ottenuti su soggetti di peso decisamente inferiore o superiore. Il dato
comunicato (volume alcolometrico accertato inferiore agli 0,5 g/l) è, quindi,
dotato di un carattere di assolutezza (sempre ovviamente relativa al pubblico
di coloro che guidano);
- l’infondatezza
delle contestazioni sui claims non può che apparire assolutamente palese
in considerazione dell’avvenuta dimostrazione di non decettività del messaggio.
Se è vero che il consumo indicato di Drive Beer consente di mantenere lucidità
e un tasso alcolico nella norma, il claim "tanto gusto alcol
giusto" appare appropriato. Tale claim non vuole genericamente
trasmettere l’idea che l’alcol sia giusto in assoluto e che sia giusto
qualunque tipo di consumo. Giusto e appropriato è il tasso alcolico contenuto
in due bottiglie da 33 cl di Drive Beer. Analoghe considerazioni valgono per
gli altri claim presenti, peraltro, solo nel sito.
Dai test
prodotti in atti si evince che dalle prove interne effettuate con alcol test,
su 15 soggetti, maschi e femmine, con età dai 19 ai 45 anni, peso corporeo da
58 a 78, prima e dopo il pasto, si individua un tasso alcolico nel sangue
inferiore allo 0,5 g/l. Risultati analoghi sono conseguiti anche dalle prove
interne effettuate con etilometro. Dalla relazione conclusiva ai rapporti di
prova redatta dall’Irsaq ("Istituto di ricerca sulla sicurezza, ambiente e
qualità"), allo stesso modo, si evince che, dalla disamina dei soggetti
(100) sottoposti alla prova con etilometro, il tasso alcolico è inferiore allo
0,5 g/l.
Successivamente, con
memoria del 12 giugno 2006 la società Tarricone S.p.A. ha evidenziato come la
reputazione acquisita presso istituzioni pubbliche e private, che ha la propria
ragion d’essere nella costante opera di promozione di modelli di comportamento
e di consumo ispirati alla responsabilità, con particolare riguardo ai problemi
connessi alla guida, valga a dimostrare che la pubblicità è stata capita dal
pubblico.
c) Principali argomentazioni svolte dalle società Tarricone S.p.A. e
Gross Drink S.r.l. a seguito della estensione soggettiva ed oggettiva del
procedimento
Successivamente
alla integrazione del procedimento, con memorie del 30 giugno 2006 la Tarricone
S.p.A. e la Gross Drink S.r.l. hanno evidenziato che:
- il capitale sociale
di entrambe le società è detenuto dai Signori Vito Tarricone e Fabrizio
Tarricone. Amministratore unico di entrambe le società è il Signor Vito
Tarricone ed entrambe le società hanno la propria sede legale in Balvano, Zona
industriale di Baragiano;
- Tarricone S.p.A. ha
quale oggetto sociale la produzione e l’imbottigliamento di birra, malto,
lieviti e derivati e la relativa commercializzazione all’ingrosso e al
dettaglio;
- Gross Drink S.r.l.
ha, invece, quale oggetto sociale, le seguenti attività: acquisto di pubblicità
dai media; attività commerciale/pubblicitaria e acquisto/vendita di pubblicità;
realizzazione di spot;
- tra le due società
intercorre un rapporto di stretta collaborazione. E’ Gross Drink, quindi, ad
esempio, a stipulare i contratti aventi ad oggetto l’ideazione e la
realizzazione delle campagne pubblicitarie, la pianificazione media, le
relazioni con i testimonial. E’ possibile concludere che la campagna
pubblicitaria volta a promuovere il prodotto Drive Beer è stata ideata e
gestita dalla società Gross Drink S.r.l., su incarico, non formalizzato, della
Tarricone S.p.A. che, invece, si occupa della produzione e della
commercializzazione della birra denominata "Drive Beer";
- è indubbio che sia
nel radiocomunicato, sia nello spot, l’indicazione della quantità di bevanda
alcolica che garantisce l’assoluta sobrietà è stata enunciata in maniera chiara
ed esplicita: essa infatti non è stata affidata solo ad un legal o ad un
super, gli strumenti abitualmente utilizzati in pubblicità, ma
addirittura è stata inserita nello scambio di battute tra le due parti del
coro. E’ inconfutabile che l’indicazione sia della massima chiarezza: affermare
"bere due birre.." vuol proprio dire bere un numero di birre
pari a 2, per una quantità di bevanda pari a 66 cl e, d’altronde, non si può
nemmeno sostenere che essa sia un’espressione idiomatica o una frase fatta, né
nella lingua italiana né nel lessico conviviale. Nessuno potrebbe percepirla
come "bere qualche birra";
- il claim
"la birra in regola con il codice della strada" riveste per la
Tarricone un’importanza fondamentale in considerazione delle iniziative che la
società ha svolto e intende svolgere insieme a soggetti impegnati nella
promozione dell’istanza della guida sicura, con particolare riferimento al
consumo di alcolici. Con il richiamo al codice della strada si ottiene,
infatti, l’effetto straordinario di potenziare la carica deterrente delle
sanzioni previste dal legislatore. Esso è apprezzato e capito da istituzioni e
consumatori;
- la società, in
seguito alle indicazioni fornite nel corso del procedimento, ha immediatamente
uniformato ad esse le proprie pubblicità arrivando, nel caso dello spot
televisivo, ad operare modifiche una volta conclusa la fase di produzione, di
fatto girando un nuovo spot. Ad ulteriore dimostrazione della piena disponibilità
alla collaborazione con le Autorità preposte alla tutela dei consumatori, la
Tarricone manifesta la propria apertura a qualsiasi proposta tesa a rendere
ancora più chiari i limiti di consumo, modificando il legal
relativamente alla dimensione dei caratteri ed al suo posizionamento sulla
schermata televisiva, o inserendo un super fisso per tutta la durata
dello spot.
d) Informazioni richieste ed acquisite dall’Istituto Superiore di
Sanità
In
data 5 maggio 2006 è stata inoltrata all’Istituto Superiore di Sanità una
richiesta di informazioni in merito agli effetti sui riflessi e sulle capacità
di guida che l’assunzione di 2 bottiglie da 33 cl con gradazione pari a 2,5%
produce, tenendo conto del sesso, dell’età, del peso del consumatore e del
fatto che l’assunzione avvenga o meno nell’ambito dei pasti e, nello specifico,
se dette quantità lascino riscontrare un tasso inferiore a quello consentito
dal codice della strada.
In data 16 giugno
2006 l’Istituto Superiore di Sanità ha trasmesso una nota informativa redatta
dalla Direzione del Reparto Salute della Popolazione e Suoi Determinanti del
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, nel
quale si specifica che:
- le indicazioni
relative ad alcol e guida possono essere riassunte sulla base di quanto
riportato testualmente nelle Linee guida per una sana alimentazione dell’INRAN
e di seguito riportate "Non consumare bevande alcoliche se devi
metterti alla guida di autoveicoli (…) e quindi hai bisogno di conservare
intatte attenzione, autocritica e coordinazione motoria";
- un elemento di
giudizio che sollecita l’adozione e l’applicazione del principio di precauzione
è legato alla valutazione degli effetti che fisiologicamente possono rilevarsi
a seguito dell’assunzione pur moderata di bevande alcoliche e così
riassumibile: "0,2" iniziale tendenza a guidare in modo più
rischioso, i riflessi sono disturbati leggermente ma aumenta la tendenza ad
agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del
rischio; "0,4" rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione
mentale; le percezioni e i movimenti o le manovre vengono eseguiti bruscamente
con difficoltà di coordinazione; "0,5" il campo visivo si riduce
prevalentemente a causa della riduzione della visione laterale (più difficile
perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di
sorpasso); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della
capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi o uditivi e della
conseguente capacità di reazione. Dalle indicazioni sopra riportate si
evince che, anche a seguito di modesti livelli alcolemici, l’organismo non si
trova nelle condizioni psicofisiche di integrità richieste dalla guida di un
qualsiasi veicolo;
- le quantità di
alcol di 2 Drive Beer corrispondono mediamente a quella di 1 qualsiasi birra (a
parità di quantità) che abbia una gradazione doppia della stessa. Qualunque
bevanda alcolica consumata che determini l’introito di 12 grammi di alcol
(quanto quelli contenuti in media in 2 Drive Beer) comporta le medesime
condizioni di alcolemia, la cui variabilità è tuttavia un effetto largamente
soggettivo e risultante dall’influenza di numerosi fattori;
- non è dimostrabile,
in assoluto, che il consumo di alcol, pur moderato, possa essere dichiarabile e
considerabile esente da rischio. Tale atteggiamento di cautela tiene conto
della estrema variabilità individuale, congenita o acquisita, biologica o
mediata da fattori concorrenti, che possono modificare il normale metabolismo
dell’alcol nell’organismo. Vi sono diversi e vari fattori soggettivi che
potrebbero comunque generare un livello alcolemico difforme rispetto a quello
pubblicizzato o garantito dal produttore;
- l’approccio
generale è potenzialmente induttivo di considerazioni contrastanti con le
impostazioni perseguite dagli organismi di tutela della salute e della
sicurezza stradale e comunque non garanti delle esigenze di un adeguato livello
di protezione da condizioni di pericolo alla salute e alla sicurezza
dell’individuo e di eventuali terzi;
- l’Organizzazione
Mondiale della sanità, il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
– National Institute of Health, il Ministero della Salute e le Linee Guida
per una sana alimentazione degli italiani sconsigliano la guida sotto gli effetti
dell’alcol. Non esistono al momento evidenze che indichino che il consumo
moderato esponga a minor rischio l’individuo che sceglie di consumare alcol;
- l’assorbimento
dell’alcol e il picco dell’alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue)
risultano fortemente condizionati dall’efficienza del processo metabolico e da
una serie di circostanze che prevedono l’integrità dell’organismo e l’assenza
di fattori che possono interferire sull’assorbimento, per cui le concentrazioni
registrabili a livello individuale possono subire notevoli e significative
variazioni individuali. Tra questi fattori, i principali sono rappresentati dal
sesso, dall’età, dalla presenza di cibo nello stomaco e dal tipo di alimenti,
dalle condizioni della mucosa gastrica, dalle condizioni epatiche, dal peso
corporeo (…). Inoltre numerose condizioni possono influenzare i livelli medi di
alcolemia registrabili in condizioni di perfetta efficienza dell’organismo.
Pertanto, gli effetti in termini di alcolemia sono, a parità di alcol ingerito,
fortemente influenzati da tali fattori. In termini di salute e di sicurezza le
considerazioni sopra esposte sono alla base dell’affermazione e
dell’orientamento seguito a livello di tutela del consumatore e della salute
dell’individuo che non esistono soglie sicure di consumo alcolico o
consumo esente da rischio.
In data 19 giugno
2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase
istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n.
284.
Con memorie
conclusive del 17 luglio 2006 la Tarricone S.p.A. e la Gross Drink S.r.l. si
sono riportate ai precedenti scritti difensivi, precisando, altresì, che:
- con la
comunicazione in data 17 febbraio 2006, con la quale la Tarricone S.p.A. è
stata informata dell’avvio del procedimento, l’Autorità ha formulato alla
stessa Tarricone una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 5, comma
2, lettera del D.P.R. n. 284/03. Sin da subito si deve evidenziare che solo la
prima delle richieste dell’Autorità (analisi del prodotto da cui emerga il
tasso alcolometrico) rientra nel novero delle informazioni di cui all’articolo
5, comma 2, lettera a). L’oggetto delle ulteriori richieste, invero, sembra
attenere alla lettera b) del medesimo comma e cioè a quelle richieste aventi ad
oggetto la prova "sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella pubblicità". Nonostante il legislatore non individui
esplicitamente il contenuto delle richieste di informazioni di cui alla lettera
a) del comma 2 dell’articolo 5, dall’analisi dei provvedimenti dell’Autorità
non sembra possano sussistere dubbi circa il fatto che esse debbano riguardare
le specifiche tecniche del prodotto e comunque caratteristiche del prodotto e
del servizio pubblicizzato. Quando l’Autorità ha la necessità di acquisire
prove sull’esattezza e sulla veridicità di quanto esplicitato nell’ambito delle
comunicazioni pubblicitarie deve ricorrere all’istituto dell’onere della prova.
L’improprio inquadramento della richiesta di informazioni ha originato il primo
dei vizi procedurali riscontrabili nel procedimento;
- l’Autorità,
ricevuti gli studi, le analisi, e i protocolli di cui aveva chiesto la consegna
in sede di avvio, ha rivolto una ulteriore richiesta di informativa
all’Istituto Superiore di Sanità e l’oggetto della richiesta di informazioni
attiene alla veridicità di quanto comunicato nella pubblicità della Drive Beer.
Oltre a ciò, è opportuno sottolineare che la risposta ai quesiti dell’Autorità
avrebbe reso necessario eseguire una serie di analisi e di accertamenti di
natura eminentemente tecnica. Presupposto di tale richiesta di informazioni,
evidentemente, è la necessità di fare accertare da un soggetto terzo
l’attendibilità delle prove fornite dalla Tarricone a supporto della non
decettività della campagna del prodotto. Ma se questa era l’intenzione
dell’Autorità, l’istituto cui essa è ricorsa appare del tutto inappropriato ed
utilizzato in violazione del principio del contraddittorio. L’odierna
resistente, a differenza di quanto sarebbe accaduto se fosse stata disposta una
perizia o una consulenza tecnica, non ha potuto assistere, per mezzo di un
proprio tecnico, all’attività svolta dall’Istituto Superiore della Sanità;
- l’elaborato
dell’Istituto Superiore della Sanità non ha in alcun modo risposto ai quesiti
sottoposti dall’Autorità;
- l’Istituto ha
esordito affermando l’impossibilità "di una valutazione di merito
riguardo alle modalità di esecuzione delle misurazioni effettuate a supporto
della tesi difensiva allegata alla richiesta in oggetto" e sembrerebbe
evincersi che l’impossibilità di valutazione delle misurazioni effettuate
discenderebbe dal fatto che i protocolli di esame prodotti sarebbero non
omogenei, dal fatto che i campioni di popolazione selezionati sarebbero stati
"arruolati", e dal fatto che l’analisi chimica del prodotto non
consentirebbe di fare valutazioni comparative. Le motivazioni sopra riportate,
tuttavia, sono destituite di fondamento;
- dalla relazione
dell’Istituto emergono ulteriori inesattezze;
- l’Istituto ha
affermato, senza fornire alcun dato a sostegno, che qualunque bevanda alcolica
che abbia una gradazione doppia di quella contenuta in una bottiglia di 33 cl
di Drive Beer comporti le medesime condizioni di alcolemia registrate sui
campioni di soggetti esaminati dopo aver bevuto due Drive Beer. Tale dato, in
realtà, contrasta con gli esiti degli esami eseguiti sui soggetti cui era stata
fatta bere una bottiglia di birra con un tasso alcolico del 4,6 %;
- l’Istituto ha
affermato che non sarebbe vero che il consumo di alcol pur moderato possa
essere dichiarato "esente dal rischio". Gli argomenti impiegati
dall’Istituto sono suggestivi ma del tutto inconferenti. In primo luogo,
infatti, la pubblicità non afferma in termini generali che il consumo
dell’alcol sia esente dal rischio ma solo che il consumo di due Drive Beer
produce un tasso alcolico nel sangue inferiore al limite legale dello 0,5 g/l,
superato il quale è vietato porsi alla guida. In secondo luogo, non è stato
fornito alcun dato sull’incidenza della variabilità individuale che può
modificare il normale metabolismo dell’alcol. A questo proposito, si evidenzia
che i rilievi dell’Istituto potrebbero avere un senso se i test fossero
stati eseguiti su campioni del tutto omogenei di riferimento. Ma così non è
accaduto. Dall’esame dei test si evince che i soggetti testati avevano
età, sesso, peso diversi ed erano sia a stomaco pieno che a stomaco vuoto;
- i test hanno
avuto esiti diversi ma quello che conta è che, in nessun caso, è stato superato
il tasso alcolemico dello 0,5 g/l;
- l’Istituto ha
affermato la decettività dell’assunto relativo all’esistenza di una birra in
regola con il codice della strada. Tale claim avrebbe riflessi "potenzialmente
pregiudiziali per la salute e la sicurezza dell’individuo che non riceve,
peraltro, in merito, alcuna indispensabile integrazione informativa volta a
favorire una scelta completamente informata e comprensiva di tutti i fattori
soggettivi che potrebbero comunque generare un livello alcolemico difforme
rispetto a quello pubblicizzato o garantito dal produttore".
L’Istituto non ha esaminato evidentemente la campagna pubblicitaria. Al
consumatore vengono fornite tutte le informazioni necessarie per un’assunzione
del prodotto che permetta di rimanere all’interno dei limiti previsti dalla
legge;
- la Tarricone, nelle
more del procedimento, ha provveduto a modificare il sito internet eliminando
tutti quegli elementi denunciati nella comunicazione di avvio, eccezion fatta
per le espressioni "tanto gusto alcol giusto" e "la
birra in regola con il codice della strada";
- il materiale
prodotto esplicativo del mercato della birra in Italia e dei suoi consumatori
non può che condurre a considerare la birra, in generale, e Drive Beer, in
particolare, un "prodotto non pericoloso". In ogni caso, l’esame
unitario e complessivo delle pubblicità del prodotto evidenzia il rispetto
delle condizioni cui l’articolo 24 del Decreto Legislativo 206/05 subordina la
liceità delle pubblicità dei prodotti pericolosi. Drive Beer, se consumata nei
limiti indicati nella pubblicità, consente effettivamente di essere in regola
con il codice della strada.
V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché
il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo
internet e per via radiofonica e televisiva, in data 20 luglio 2006 è stato
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto
in data 4 agosto 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il
messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla
base delle seguenti considerazioni:
- che le espressioni
contenute nei messaggi oggetto del procedimento accreditano al prodotto qualità
e caratteristiche non dimostrabili sulla pur sempre soggettiva e individuale
reazione all’assunzione di alcol, e ingenerano nel consumatore medio la
convinzione che l’assunzione di tale prodotto non possa alterare lo stato
psicofisico dell’organismo oltre ogni ragionevole affidamento, accreditando il
prodotto di caratteristiche che sono escluse dal parere dell’Istituto Superiore
di Sanità;
- che la induzione
dell’erroneo – allo stato degli atti – convincimento che l’assunzione del
prodotto non sia in grado di alterare la capacità di guidare di ogni soggetto
destinatario del messaggio, è rafforzata dal ricorrere, con insistenza, nei claim
riportati in Internet e nelle immagini dei poliziotti contenute nello spot televisivo,
al riferimento al codice della strada e alla conformità del prodotto a
quest’ultimo;
- che, in
particolare, il target tipo di emittenti quali "MTV" è
costituito da un pubblico di giovani amanti della musica, gran parte dei quali
si assume frequentino locali e discoteche e si trovino quindi a poter abusare
della birra pubblicizzata e assumere comportamenti potenzialmente
pregiudizievoli per la salute, sub specie di incremento nel consumo di
bevande alcoliche nella convinzione che essa non possa generare effetti di
ubriachezza;
- che, inoltre, i
messaggi relativi alla Drive Beer (la cui traduzione in italiano è "birra
da guida") associano il prodotto all’idea della velocità alla guida, anche
attraverso la scelta del testimonial Fisichella, noto pilota di Formula 1 e
simbolo di velocità, e tale figura alla formulazione icastica del claim "per
bere, guidare e non rischiare", e, tenuto conto della particolare
cautela che richiede il riferimento al consumo di bevande alcoliche, appaiono
formulati in maniera tale da evocare nel destinatario la suggestione della
esistenza di un prodotto alcolico in grado di non generare i noti e comuni
effetti del consumo di bevande alcoliche e consentire la guida veloce e sicura,
in tal senso risultano idonei a indurre a trascurare le normali regole di
prudenza e continenza nel consumo di alcolici sulla base dell’erroneo
convincimento della totale assenza di controindicazioni alla sua assunzione;
- che,
conseguentemente, il predetto messaggio, in quanto reca un suggestivo riferimento
alle vantate caratteristiche del prodotto come "in regola con il codice
della strada" è idoneo a ingannare il destinatario su tali
caratteristiche, e può essere percepito come un invito ad attenuare il
controllo nel consumo di birra, quella pubblicizzata al pari di altre con essa
confondibili, sul presupposto della incapacità della stessa a generare effetti
associabili allo stato di ebbrezza;
- che, per l’effetto,
il messaggio de quo è in grado di orientare indebitamente le scelte dei
consumatori, in considerazione della non veridicità di quanto in esso
dichiarato, nonché idoneo a trarre in inganno il consumatore medio creando
affidamento sulle caratteristiche del prodotto tale da favorirne un
allentamento dei meccanismi di controllo del consumo di alcolici e anzi può
essere percepito come un invito ad attenuare tale controllo sul presupposto
della conformità al codice della strada e alla associazione ad un simbolo della
velocità quale il pilota di Formula 1 Fisichella;
- che, pertanto, i
messaggi pubblicitari relativi alla promozione della bevanda "Drive
Beer" risultano idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono
rivolti o da essi raggiunte sulle caratteristiche del prodotto, nonché
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,
inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza laddove
l’immagine del personaggio campione di Formula 1 che ricorda l’idea della
velocità alla guida associata alla formulazione icastica del claim
"una birra per la gente che guida", e tenuto conto della
particolare cautela che richiede il riferimento al consumo di bevande
alcoliche, appare formulato in maniera tale da evocare nel destinatario la
suggestione della esistenza di un prodotto alcolico in grado di non generare
gli effetti tipici del consumo di bevande alcoliche, e in tal senso risulta
idoneo a indurre a trascurare le normali regole di prudenza e continenza nel
consumo di alcolici.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) Aspetti procedurali
Con
riferimento ai messaggi oggetto della richiesta di intervento appare
necessario, in premessa, precisare che, alla luce di quanto emerso nel corso
del procedimento, la società Tarricone S.p.A. deve considerarsi operatore
pubblicitario ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 206/05
quanto al messaggio diffuso via internet, risultando la stessa intestataria
della registrazione del sito. Quanto agli altri messaggi, l’operatore deve
esser individuato nella società Gross Drink S.r.l., che risulta essere il
committente degli stessi, nonché la società che ha ideato e gestito la campagna
pubblicitaria del prodotto Drive Beer.
Appare necessario,
altresì, precisare che la tipologia delle informazioni richieste, a seguito
della comunicazione d’avvio, non ha alcuna ragione di essere contestata.
Dall’articolo 5, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 284/03 discende,
infatti, in combinato disposto con l’articolo 26, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 206/05, che l’Autorità può richiedere di fornire prove sull’esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità e che, se tale prova è
omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere
considerati inesatti. Ciò che principalmente tende a differenziare una
richiesta di informazioni dall’onere probatorio è riscontrata, quindi,
esclusivamente dal rilievo di carattere processuale che ne consegue. In caso di
disposizione dell’onere della prova, infatti, diversamente dalla mera richiesta
di informazioni, come nel caso di specie, laddove l’operatore non riesca a
provare quanto pubblicizzato si configura un profilo di ingannevolezza in re
ipsa.
Discorso parzialmente
analogo merita anche l’ulteriore eccezione sollevata che fa riferimento alle
informazioni richieste all’Istituto Superiore di Sanità. Anche in questo caso,
l’Autorità non ritenendo sussistere la necessità di richiedere perizie o
consulenze tecniche in merito alle analisi svolte dall’operatore, si è limitata
esclusivamente a chiedere informazioni o chiarimenti in merito agli effetti sui
riflessi e sulle capacità di guida che l’assunzione di 2 bottiglie da 33 cl con
gradazione pari a 2,5% produce tenendo conto del sesso, dell’età, del peso del
consumatore e del fatto che l’assunzione avvenga o meno nell’ambito dei pasti
e, nello specifico, se dette quantità lascino riscontrare un tasso inferiore a
quello consentito dal codice della strada.
b) Valutazione di merito
I
messaggi, alla luce di un’analogia sostanziale del loro contenuto, saranno
oggetto, in gran parte, di trattazione unitaria.
Tutti i messaggi
promuovono la bevanda Drive Beer come ottimale per coloro che guidano,
considerando che, come espresso negli stessi messaggi, l’assunzione di 2 Drive
Beer da 33 cl comporterebbe un tasso alcolemico inferiore allo 0,5 g/l, limite
stabilito dal codice della strada, e lasciano intendere, alcuni attraverso
affermazioni esplicite ("Bevi, guidi e non rischi"), altri
implicitamente, mediante il claim principale ("La birra in
regola con il codice della strada") che il suo consumo non esponga a
rischi per la guida.
Quanto
alle informazioni riportate sul fondo dell’affissionale, si specifica che sono
individuate con caratteri e modalità sproporzionate rispetto al claim
principale, di non facile lettura, e, conseguentemente, non sono da ritenersi
debitamente fornite. Con riguardo ai messaggi diffusi a mezzo internet e spot
radiofonico, invece, si rileva che il claim principale è chiarito,
rispettivamente, con riguardo al messaggio diffuso a mezzo internet, dalla
pagina web che riporta chiaramente l’indicazione quantitativa delle
birre, la cui assunzione sarebbe conforme al tasso limite stabilito dal codice
della strada e, con riguardo allo spot radiofonico, dalla chiara indicazione
della qualità da assumere. Discorso a parte merita lo spot televisivo. Con
riguardo a quest’ultimo, per quanto il parlato faccia riferimento a due birre,
chiarendo il claim principale, tuttavia, l’indicazione "Alcol
Test: due Drive Beer cl – 2,5%vol = tasso alcolico inferiore 0,5 g/l, LIMITE
CONSENTITO, RICORDATI DI BERE CON MODERAZIONE" è riportata con
modalità grafiche e velocità tali da renderne difficile la lettura.
Tuttavia, al di là
della scarsa leggibilità della scritta esplicativa circa i risultati dell’alcol
test, profilo in relazione al quale è stato disposto il provvedimento di
sospensiva con riguardo al messaggio diffuso mediante affissionale, si deve
ritenere che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, i messaggi
presentino, nel loro complesso, un contenuto fuorviante ed omissivo.
Come rilevato
dall’Istituto Superiore di Sanità, non esistono infatti bevande
alcoliche che possono vantare una generalizzata e assoluta compatibilità al
codice della
Lunedì, 04 Settembre 2006
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