Giurisprudenza di merito Depenalizzazione –
Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Ordinanza prefettizia – Declaratoria
d’inammissibilità – Termine di cui all’art. 204, comma 1, c.s. – Applicabilità
– Escussione. Qualora il Prefetto
abbia emesso provvedimento con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per
violazione al codice della strada, poiché proposto oltre il termine si sessanta
giorni previsto dall’art. 203 c.s., non applicabile a tale emissione il termine
perentorio di centoventi giorni di cui all’art. 204, comma primo, stabilito per
l’ordinanza-ingiunzione. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso non è fondato e non merita di essere
accolto. Nel caso in esame nessuna ordinanza-ingiunzione è stata emessa dal
Prefetto di Treviso a carico del ricorrente, ma solo un provvedimento con cui,
giustamente, è stato inammissibile il ricorso proposto per decorrenza dei
termini previsti. Quindi nessun provvedimento sanzionatorio del tipo ordinanza-ingiunzione
da emettere nei termini perentori stabiliti. Sussistono giusti per compensare
le spese di lite. P.Q.M. Respinge il ricorso e conferma il
provvedimento impugnato. Il tutto a spese compensate. [RIV-07.0806P764] |
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