Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Ordinanza prefettizia – Declaratoria d’inammissibilità – Termine di cui all’art. 204, comma 1, c.s. – Applicabilità – Escussione

(Giud. di Pace di Treviso, 15 novembre 2005, n. 1242)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace Civile di Treviso
15 novembre 2005, n. 1242

 

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Ordinanza prefettizia – Declaratoria d’inammissibilità – Termine di cui all’art. 204, comma 1, c.s. – Applicabilità – Escussione.

 

Qualora il Prefetto abbia emesso provvedimento con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione al codice della strada, poiché proposto oltre il termine si sessanta giorni previsto dall’art. 203 c.s., non applicabile a tale emissione il termine perentorio di centoventi giorni di cui all’art. 204, comma primo, stabilito per l’ordinanza-ingiunzione.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso non è fondato e non merita di essere accolto. Nel caso in esame nessuna ordinanza-ingiunzione è stata emessa dal Prefetto di Treviso a carico del ricorrente, ma solo un provvedimento con cui, giustamente, è stato inammissibile il ricorso proposto per decorrenza dei termini previsti. Quindi nessun provvedimento sanzionatorio del tipo ordinanza-ingiunzione da emettere nei termini perentori stabiliti.

Sussistono giusti per compensare le spese di lite.

 

P.Q.M.

Respinge il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Il tutto a spese compensate. [RIV-07.0806P764]


© asaps.it
Martedì, 05 Settembre 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK