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Valido il verbale notificato in base alla ricostruzione del sinistro

a cura di Ugo Terracciano

RESPONSABILITA’ AUTOMOBILISTICA
Sentenze in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa

VALIDO IL VERBALE NOTIFICATO IN BASE ALLA RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO

a cura di Ugo Terracciano*

(Asaps) Il principio della contestazione immediata dell’infrazione al trasgressore non è un dogma assoluto, ma si deve contemperare con l’esigenza degli organi di polizia stradale di accertare compiutamente la dinamica dei fatti e quindi di determinare con certezza la colpevolezza dell’utente sanzionato. Pertanto, in caso di incidente stradale, è legittimo che il verbale venga contestato alla conclusione del rilievo tecnico, d’ufficio. Se ancora si nutrissero dubbi in proposito, a dissiparli è intervenuto il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza del 27 luglio 2006.

La questione della contestazione immediata si dibatte ancora in giurisprudenza, soprattutto con riferimento al rilevamento della velocità tramite apparecchiature elettroniche, per la frequenza con la quale, in questo campo, i verbali, a seguito di fotografia ed accertamento della velocità, vengono notificati al domicilio del trasgressore. Dopo tante oscillazioni la Cassazione era giunta ad una conclusione per così dire “salomonica”. Diceva la Corte, nelle sentenze Sez. III, 18.6.1999, n.6123, in Foro it. 99, 11, 3242 - Sez. III, 18.6.1999, n.6123, in Foro it. 99, 11, 3242, che “se il giudice (o il prefetto in sede di ricorso amministrativo), in base al proprio prudente apprezzamento, riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa in materia di circolazione stradale, pur concretamente possibile in relazione alle circostanze del caso, non è stata effettuata, legittimamente, procede all’annullamento del provvedimento sanzionatorio ”. Come dire: non c’è una regola generale ed assoluta, se non quella di verificare se, nel caso concreto, non siano stati calpestati i diritti di difesa di colui che riceve la sanzione. Ed è proprio a questo diritto di difesa che si appellava il ricorrente di Taranto, nel lamentare di non aver avuto la possibilità di spiegare le proprie ragioni inserendole testualmente nel verbale, dato che l’atto gli era giunto a casa a distanza di tempo. Insomma, che non avesse dato la precedenza al pedone, il giorno dell’incidente, gli andava contestato immediatamente, invece che comunicargli al domicilio la multa di centotrentotto euro e la decurtazione di ben cinque punti sulla patente.

Ora, che la sanzione debba conseguire ad un rigoroso accertamento è un principio di civiltà giuridica, ancor prima che di correttezza amministrativa. Proprio in ossequio al sacrosanto diritto di difesa, a nessuno è ascrivibile alcun comportamento illegittimo se non sia stata accertata la dinamica dei fatti, il ruolo che il soggetto ha avuto nel determinarli, la colpevolezza di quest’ultimo. E’ una regola fondamentale quando si accertano i reati (il codice di procedura penale impone alla polizia, fin dal primo intervento di raccogliere le prove sul luogo del misfatto). Altrettanto dicasi, come rammenta il giudice di Taranto, per gli illeciti amministrativi.

Prevede infatti l’art. 13, comma 1, della legge n. 689/81( Atti di accertamento): "Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.". In ordine alla valenza del verbale, poi, questo “fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in ordine alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento(Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988).

Quindi, il diritto di difesa è garantito e la contestazione differita gioca a favore del trasgressore.


Giudice di Pace di Taranto
SENTENZA
27 luglio 2006

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 04.05.2006 il sig. L. Domenico proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 14057 (n. registro contravvenzioni 49755/2005) notificato il 06/03/2006 a seguito della violazione dell’art. 191 comma 1 e 4 del Dlgs.n. 285/92 e ss. mod., accertata dalla Polizia Municipale del Comune di Taranto, che aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 138,00, oltre a spese accessorie, per un totale di euro 143,60; nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n.5 punti sulla patente di guida.

Da detto verbale dì accertamento si evinceva che il giorno10/11/2005, alle ore 18.20, nel Comune di Taranto, in località V.le Liguria/Via Emilia il conducente del veicolo "Opel Corsa" targato T…… aveva violato l’art. 191 comma 1 e 4 perché "non dava la precedenza ai pedoni che transitavano sull’attraversamento pedonale".

Dal verbale si evinceva che "La contestazione non è potuta avvenire immediatamente perché elevata d’ufficio; scaturita a seguito degli accertamenti di rito eseguiti sul luogo e della successiva necessaria ricostruzione della dinamica del sinistro". Si rilevava, inoltre, che gli agenti accertatori indicavano, quale conducente dei veicolo, il sig. L. Domenico, nato a Noci e residente alla Via Belle Arti, e quale proprietario la sig.ra M. Cosima, nata a Taranto il 23/05/1941 ed ivi residente in Via Belle Arti.

Il ricorrente impugnava detto verbale per i seguenti motivi:

1) preliminarmente, sosteneva la nullità della notifica del verbale de quo avvenuta "mediante il deposito presso l’ufficio postale", senza che fosse stata data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale (Cassazione, sez. II civile, sentenza 04.04.2006 n° 7815);

2) MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 e 201 del C.d.S.;

3) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA;

4) Erronea applicazione dell’art. 201 del c.d.s;

5) non applicabilità della sanzione accessoria ex art. 126 bis del CDS.

Alla fissata udienza del 27.07.2006 compariva per l’opponente il proprio difensore, che si riportava al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento.

Per il Comune di Taranto si costituiva l’avv. G. Alessandro, depositando comparsa di risposta, con allegata la documentazione in copia informale ex art. 23 L. 689/81, controdeducendo tutto quanto sostenuto nel ricorso dall’opponente.

In detta comparsa il Comune, in riferimento alla eccezione della mancata contestazione immediata ed ai sensi dell’art. 201 c.s. precisava che gli agenti verbalizzanti avevano indicato quale motivo della mancata contestazione immediata la circostanza che " la contestazione è stata elevata d’ufficio scaturita a seguito degli accertamenti di rito eseguiti in luogo e della necessaria ricostruzione del sinistro", come chiaramente riportato nel testo della contravvenzione notificata. In particolare, gli agenti accertatoti, intervenuti a seguito di chiamata per un sinistro, una volta sopraggiunti nel luogo dell’impatto, avevano ovviamente svolto le opportune indagini per poter ricostruire la dinamica dello stesso sinistro, raccogliendo le dichiarazioni delle parti coinvolte e quelle informate sui fatti.

Sulla base della documentazione depositata dalle parti, sentite le stesse, non ritenendosi necessaria alcuna attività istruttoria, l’opposizione era decisa, dandosi lettura in udienza del dispositivo della sentenza e con riserva di motivazione.

 MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L’opposizione é del tutto infondata e come tale non merita accoglimento.

I. Si osserva in via preliminare che l’eccezione di nullità della notifica è infondata, poiché in data 04.03.2006 l’agente postale, stante l’assenza del destinatario ( L. Domenico) ha rilasciato l’avviso di rito "mod.26", che ha consentito in data 06.03.06 al ricorrente di ritirare il plico presso l’Ufficio postale. Nella stessa data risulta inviata da detto Ufficio postale la raccomandata n. 3448P, che evidentemente è pervenuta al ricorrente dopo l’avvenuto ritiro, ma che non è stata depositata in atti, richiamando impropriamente la sentenza della Cassazione ( sez. II civile, sentenza 04.04.2006 n° 7815), non applicabile nel caso di specie, stante la ritualità e piena validità della notifica effettuata.

II. Relativamente alla eccezione di "MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 e 201 del C.d.S." la stessa è priva di fondamento, per cui va rigettata. In particolare é vero che l’art. 201 del C.D.S. prescrive: "1.La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.", ma è pur vero che la possibilità di svolgere accertamenti al fine di procedere ad una corretta ricostruzione degli eventi e ad alla irrogazione di eventuali sanzioni è espressamente prevista dal combinato disposto di cui all’ art. 196 C.d.s ed art. 13 L.689/81.

Prevede il 1° comma dell’art. 13 della legge n. 689/81( Atti di accertamento): " Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.".

Gli agenti accertatori, essendo intervenuti nell’immediatezza del verificarsi dell’incidente, tramite il verbale redatto possono dare certezza sulle risultanze e deduzioni dei rilievi eseguiti.

Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, la violazione è stata contestata con il verbale, notificato il 06.03.2006, anche se redatto in data 10.11.2005.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha precisato il seguente principio: "Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non e’ necessario in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento; ciò non significa, tuttavia, che l’impugnativa dell’opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente. " (Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988).

Orbene, gli elementi raccolti dagli accertatori consentono di avere certezza sulla circostanza dell’omessa e dovuta precedenza da parte dell’opponente-conducente verso chi transitava sulle strisce pedonali.

III. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. Anche questa eccezione è priva di fondatezza, poiché il ricorso ora in esame è la prova inconfutabile che il ricorrente ha potuto svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa.

IV. Applicazione dell’art. 201 del c.d.s.

Anche questa eccezione è infondata, poiché l’art. 201 è stato applicato correttamente.
Ad integrazione di quanto osservato al punto II. precedente, gli agenti verbalizzanti, obbligatoriamente intervenuti sul posto, hanno indicato quale motivo della mancata contestazione immediata la circostanza che " la contestazione è stata elevata d’ufficio scaturita a seguito degli accertamenti di rito eseguiti in luogo e della necessaria ricostruzione del sinistro", come chiaramente emerge dal testo della contravvenzione notificata.

V. Infine, la sanzione accessoria ex art. 126 bis del c.d.s. è applicabile, poiché, come sopra detto, la contestazione è avvenuta dopo i rilievi e le dichiarazioni raccolte dagli agenti accertatori ( n. 2 marescialli di P.M.) che hanno appurato quale conducente del veicolo, il sig. L. Domenico, evidentemente presente ai rilievi, altrimenti sarebbe denunciabile per omissione di soccorso ai sensi dell’art. 189 del CDS.

Pertanto, la violazione di cui al verbale impugnato, non può che essere confermata, ritenendo per giusti motivi e per quanto impropriamente sostenuto nel ricorso di applicare il doppio della sanzione conseguente alla violazione contestata e con l’applicazione della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida del conducente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di processo,

 
P.Q.M.

il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. Domenico, e depositato il 04.05.2006, avverso il verbale di contestazione n. 14057 in data 10.11.2005 reg. contr. n. 49755/2005, rigettate tutte le altre eccezioni e deduzioni, poiché non rilevanti ai fini della decisione, così decide:

1) Rigetta il ricorso;
2) conferma l’esigibilità della sanzione al doppio del minimo edittale;
3) dichiara applicabile la decurtazione di n. 5 punti dalla patente del ricorrente;
4) compensa tra le parti le spese processuali.

(omissis)

* Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna


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Mercoledì, 06 Settembre 2006
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