RESPONSABILITA’
AUTOMOBILISTICA
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(Asaps) Il principio della contestazione immediata dell’infrazione al
trasgressore non è un dogma assoluto, ma si deve contemperare con l’esigenza
degli organi di polizia stradale di accertare compiutamente la dinamica dei fatti
e quindi di determinare con certezza la colpevolezza dell’utente sanzionato.
Pertanto, in caso di incidente stradale, è legittimo che il verbale venga
contestato alla conclusione del rilievo tecnico, d’ufficio. Se ancora si
nutrissero dubbi in proposito, a dissiparli è intervenuto il Giudice di Pace di
Taranto, con sentenza del 27 luglio 2006. La questione della contestazione
immediata si dibatte ancora in giurisprudenza, soprattutto con riferimento al
rilevamento della velocità tramite apparecchiature elettroniche, per la
frequenza con la quale, in questo campo, i verbali, a seguito di fotografia ed
accertamento della velocità, vengono notificati al domicilio del
trasgressore. Dopo tante oscillazioni la
Cassazione era giunta ad una conclusione per così dire “salomonica”. Diceva la Corte, nelle sentenze Sez. III, 18.6.1999, n.6123, in Foro it. 99, 11, 3242 -
Sez. III, 18.6.1999, n.6123, in Foro it. 99, 11, 3242,
che “se il giudice (o il prefetto in
sede di ricorso amministrativo), in base al proprio prudente apprezzamento,
riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa in
materia di circolazione stradale, pur concretamente possibile in relazione alle
circostanze del caso, non è stata effettuata, legittimamente, procede all’annullamento
del provvedimento sanzionatorio ”. Come dire: non c’è una regola
generale ed assoluta, se non quella di verificare se, nel caso concreto, non
siano stati calpestati i diritti di difesa di colui che riceve la sanzione. Ed
è proprio a questo diritto di difesa che si appellava il ricorrente di Taranto,
nel lamentare di non aver avuto la possibilità di spiegare le proprie ragioni
inserendole testualmente nel verbale, dato che l’atto gli era giunto a casa a
distanza di tempo. Insomma, che non avesse dato la precedenza al pedone, il
giorno dell’incidente, gli andava contestato immediatamente, invece che
comunicargli al domicilio la multa di centotrentotto euro e la decurtazione di
ben cinque punti sulla patente. Ora, che la sanzione debba conseguire ad un rigoroso accertamento è un
principio di civiltà giuridica, ancor prima che di correttezza amministrativa.
Proprio in ossequio al sacrosanto diritto di difesa, a nessuno è ascrivibile
alcun comportamento illegittimo se non sia stata accertata la dinamica dei
fatti, il ruolo che il soggetto ha avuto nel determinarli, la colpevolezza di
quest’ultimo. E’ una regola fondamentale quando si accertano i reati (il codice
di procedura penale impone alla polizia, fin dal primo intervento di
raccogliere le prove sul luogo del misfatto). Altrettanto dicasi, come rammenta
il giudice di Taranto, per gli illeciti amministrativi. Prevede infatti
l’art. 13, comma 1, della legge n. 689/81( Atti di accertamento): "Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
e ad ogni altra operazione tecnica.". In ordine alla valenza del
verbale, poi, questo “fa piena prova,
fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di
apprezzamento o da lui compiuti, nonché in ordine alla provenienza del
documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti,
mentre non è necessario in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699
e 2700 c.c., l’esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte
intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni
ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle
quali non si estende la fede privilegiata del documento” (Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n.
2988). Quindi, il diritto di difesa è garantito e la contestazione differita gioca a favore del trasgressore. Giudice di Pace di Taranto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da detto verbale dì accertamento si evinceva che il
giorno10/11/2005, alle ore 18.20, nel Comune di Taranto, in località V.le
Liguria/Via Emilia il conducente del veicolo "Opel Corsa" targato T……
aveva violato l’art. 191 comma 1 e 4 perché "non dava la precedenza ai
pedoni che transitavano sull’attraversamento pedonale". Dal verbale si evinceva che "La contestazione non è
potuta avvenire immediatamente perché elevata d’ufficio; scaturita a seguito
degli accertamenti di rito eseguiti sul luogo e della successiva necessaria
ricostruzione della dinamica del sinistro". Si rilevava, inoltre, che gli
agenti accertatori indicavano, quale conducente dei veicolo, il sig. L.
Domenico, nato a Noci e residente alla Via Belle Arti, e quale proprietario la
sig.ra M. Cosima, nata a Taranto il 23/05/1941 ed ivi residente in Via Belle
Arti. Il ricorrente impugnava detto verbale per i seguenti
motivi: 1) preliminarmente, sosteneva la nullità della notifica
del verbale de quo avvenuta "mediante il deposito presso l’ufficio
postale", senza che fosse stata data notizia al destinatario, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della
notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale (Cassazione, sez.
II civile, sentenza 04.04.2006 n° 7815); 2) MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 e 201 del C.d.S.; 3) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA; 4) Erronea applicazione dell’art. 201 del c.d.s; 5) non applicabilità della sanzione accessoria ex art. 126
bis del CDS. Alla fissata udienza del 27.07.2006 compariva per
l’opponente il proprio difensore, che si riportava al ricorso chiedendone
l’integrale accoglimento. Per il Comune di Taranto si costituiva l’avv. G.
Alessandro, depositando comparsa di risposta, con allegata la documentazione in
copia informale ex art. 23 L. 689/81, controdeducendo tutto quanto sostenuto
nel ricorso dall’opponente. In detta comparsa il Comune, in riferimento alla eccezione
della mancata contestazione immediata ed ai sensi dell’art. 201 c.s. precisava
che gli agenti verbalizzanti avevano indicato quale motivo della mancata
contestazione immediata la circostanza che " la contestazione è stata
elevata d’ufficio scaturita a seguito degli accertamenti di rito eseguiti in
luogo e della necessaria ricostruzione del sinistro", come chiaramente
riportato nel testo della contravvenzione notificata. In particolare, gli
agenti accertatoti, intervenuti a seguito di chiamata per un sinistro, una
volta sopraggiunti nel luogo dell’impatto, avevano ovviamente svolto le
opportune indagini per poter ricostruire la dinamica dello stesso sinistro,
raccogliendo le dichiarazioni delle parti coinvolte e quelle informate sui
fatti. Sulla base della documentazione depositata dalle parti,
sentite le stesse, non ritenendosi necessaria alcuna attività istruttoria,
l’opposizione era decisa, dandosi lettura in udienza del dispositivo della
sentenza e con riserva di motivazione. L’opposizione é del tutto infondata e come tale non merita
accoglimento. I. Si osserva in via preliminare che l’eccezione di
nullità della notifica è infondata, poiché in data 04.03.2006 l’agente postale,
stante l’assenza del destinatario ( L. Domenico) ha rilasciato l’avviso di rito
"mod.26", che ha consentito in data 06.03.06 al ricorrente di
ritirare il plico presso l’Ufficio postale. Nella stessa data risulta inviata
da detto Ufficio postale la raccomandata n. 3448P, che evidentemente è
pervenuta al ricorrente dopo l’avvenuto ritiro, ma che non è stata depositata
in atti, richiamando impropriamente la sentenza della Cassazione ( sez. II
civile, sentenza 04.04.2006 n° 7815), non applicabile nel caso di specie,
stante la ritualità e piena validità della notifica effettuata. II. Relativamente alla eccezione di "MANCATA
APPLICAZIONE DELL’ART. 200 e 201 del C.d.S." la stessa è priva di
fondamento, per cui va rigettata. In particolare é vero che l’art. 201 del
C.D.S. prescrive: "1.La violazione, quando è possibile, deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell’avvenuta
contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che
gli interessati chiedono che vi siano inserite.", ma è pur vero che la
possibilità di svolgere accertamenti al fine di procedere ad una corretta
ricostruzione degli eventi e ad alla irrogazione di eventuali sanzioni è
espressamente prevista dal combinato disposto di cui all’ art. 196 C.d.s ed
art. 13 L.689/81. Prevede il 1° comma dell’art. 13 della legge n. 689/81(
Atti di accertamento): " Gli organi addetti al controllo sull’osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.". Gli agenti accertatori, essendo intervenuti
nell’immediatezza del verificarsi dell’incidente, tramite il verbale redatto
possono dare certezza sulle risultanze e deduzioni dei rilievi eseguiti. Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, la
violazione è stata contestata con il verbale, notificato il 06.03.2006, anche se
redatto in data 10.11.2005. A tal riguardo la Corte di Cassazione ha precisato il
seguente principio: "Nel giudizio di opposizione avverso
l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di
accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con
riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle
dichiarazioni delle parti, mentre non e’ necessario in applicazione della
disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento di detto rimedio
della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità
sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o
valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata
del documento; ciò non significa, tuttavia, che l’impugnativa dell’opponente
renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria,
dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei
poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce,
valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta
formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale
dell’opponente. " (Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988). Orbene, gli elementi raccolti dagli accertatori consentono
di avere certezza sulla circostanza dell’omessa e dovuta precedenza da parte
dell’opponente-conducente verso chi transitava sulle strisce pedonali. III. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. Anche questa
eccezione è priva di fondatezza, poiché il ricorso ora in esame è la prova
inconfutabile che il ricorrente ha potuto svolgere compiutamente il proprio
diritto di difesa. IV. Applicazione dell’art. 201 del c.d.s. Anche questa eccezione è infondata, poiché l’art. 201 è
stato applicato correttamente. V. Infine, la sanzione accessoria ex art. 126 bis del
c.d.s. è applicabile, poiché, come sopra detto, la contestazione è avvenuta
dopo i rilievi e le dichiarazioni raccolte dagli agenti accertatori ( n. 2
marescialli di P.M.) che hanno appurato quale conducente del veicolo, il sig.
L. Domenico, evidentemente presente ai rilievi, altrimenti sarebbe denunciabile
per omissione di soccorso ai sensi dell’art. 189 del CDS. Pertanto, la violazione di cui al verbale impugnato, non
può che essere confermata, ritenendo per giusti motivi e per quanto impropriamente
sostenuto nel ricorso di applicare il doppio della sanzione conseguente alla
violazione contestata e con l’applicazione della prevista sanzione accessoria
della decurtazione dei punti dalla patente di guida del conducente.
il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. Domenico, e
depositato il 04.05.2006, avverso il verbale di contestazione n. 14057 in data
10.11.2005 reg. contr. n. 49755/2005, rigettate tutte le altre eccezioni e
deduzioni, poiché non rilevanti ai fini della decisione, così decide: 1) Rigetta il ricorso; * Funzionario della
Polizia di Stato e |
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