L’art.
384[1] del
regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una serie di circostanze, nelle
quali vien meno l’obbligo di procedere a contestazione immediata
dell’autoveicolo. Tale dispensa sembrerebbe esonerare l’organo procedente di
cui all’art. Nel
caso de quo, gli ermellini hanno ribadito che l’esemplificazione
dell’art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e “non significa che ogni qual volta
sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il
giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto”. A
parere dei giudicanti, la dizione dell’art. 384 del regolamento sopra citato
“indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere
alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei
presupposti si siano in concreto verificati”. Con il dictum in questione
si è evidenziato che non esiste una presunzione legale di impossibilità della
contestazione immediata qualora le circostanze di fatto emergenti come: -
l’apparecchio utilizzato (nel caso in esame Autovelox 104c/2), avrebbero
consentito agli agenti di regolarsi diversamente. Anche in ipotesi come quelle
testé delineate, il giudice di merito può, secondo il felice orientamento della
Suprema Corte, indagare nel caso concreto, se effettivamente, nel momento in
cui si è verificata la trasgressione alla norma del codice della strada, i
soggetti deputati ad intervenire fossero realmente impossibilitati a farlo. Il caso in esame Tizio
proponeva ricorso avverso verbale di contestazione elevato dalla Polizia
stradale di X, con cui gli veniva contestata violazione ex art. (Altalex, 6 settembre 2006. Nota di Luca Bardaro) ***
[1] Art. 384 reg. esec. e attuaz. C.d.S. - Casi di
impossibilità della contestazione immediata (art. [2] Art. 12, comma 1, C.d.S. – Espletamento dei servizi di polizia
stradale - L’espletamento
dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a)
in via principale alla specialita’ Polizia Stradale della Polizia di Stato; b)
alla Polizia di Stato; c)
all’Arma dei carabinieri; d)
al Corpo della guardia di finanza; d-bis)
ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di
competenza; f)
ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia
stradale. f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto; SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (Presidente M. Spadone, Relatore E. Malzone) Motivi della decisione Il
Giudice di Pace di Castelvetrano, con sentenza n. 60/02 ha accolto
l’opposizione proposta da L.F. avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale
di Trapani in data 11.5.01, notificato il 31.10.01, con cui gli veniva gli
contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 e gli veniva ingiunto di
pagare la somma di L. 295.430, di cui L. 41.400 per spese di notifica, pari a
Euro 158,58, ed ha annullato il provvedimento impugnato. Avverso
detta sentenza ricorre per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di
Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione dell’art.
142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo
Reg.to, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza
impugnata non avrebbe considerato che, in base all’art. 384 Reg. C.d.S.,
l’impossibilità della contestazione immediata è presunta ex lege e nessun margine
di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione. Il
ricorso è infondato. L’esemplificazione dell’art. 384 Reg.to C.d.S., lett. e)
non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di
detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine
sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell’art. 383 del menzionato
regolamento, lett. e) indica un criterio di massima relativo alla possibilità o
meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di
accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è,
quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata
ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto
emergenti, quali le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato (autovelox
104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero
consentito agli agenti di regolarsi diversamente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Così
deciso in Roma, il 10 febbraio 2006. Depositato
in Cancelleria il 11 aprile 2006. |
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