Con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27
aprile 2006 (G.U. n. 191 del 18 agosto
2006) il servizio 112, Numero unico europeo di emergenza, viene individuato, ai
sensi dell’art.
127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione
dei dati personali) quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere
chiamate d’emergenza
provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118. Ai fini della corretta
funzionalità del servizio
112 come numero unico europeo di emergenza era infatti necessario abilitarlo al
trattamento
dei dati relativi all’ubicazione del chiamante, all’identificazione della linea
chiamante, nonchè al
trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della
gestione della chiamata ai
sensi dell’art. 127, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di
privacy. L’art. 127 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede infatti che il fornitore di
una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predisponga
procedure trasparenti per garantire l’inefficacia della soppressione
dell’identificazione della linea
chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all’ubicazione, nonostante il
rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte
dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/numero_emergenza_112/index.html
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