Giudice di Pace Arezzo Sentenza 27 giugno 2006 Circolazione
stradale – Veicolo al servizio di persone invalide regolarmente munito di
autorizzazione – Accesso alla zona ZTL – Necessità di ulteriore autorizzazione
rilasciata dal comune – Esclusione. Il permesso di
circolazione di veicoli al servizio di invalidi con deficit deambulatorio non è
vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
La verifica fatta anche a posteriori, con utilizzo di strumenti di rilevamento
e controllo, negli accessi in ZTL, della titolarità del permesso in capo a chi
si assume trasportato nel veicolo, incombe sull’Ente, ed è onere dello stesso
operare in concreto, assumendo le iniziative utili ad evitare abusi. La
circostanza che si esegua un controllo di possibili accessi abusivi mediante un
sistema di videocontrollo automatizzato non può comportare una riduzione del
diritto di libera locomozione ai soggetti portatori di handicap. Il Giudice di Pace di Arezzo dottor Rodolfo Pieschi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115/06
del R.G., promossa, con ricorso, da XXXXX, che si difende in proprio ex Art. 82
C.p.C., RICORRENTE contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -
PREFETTO di Arezzo RESISTENTE OGGETTO: Opposizione a
Decreto-ingiunzione del Prefetto, che ha confermato una sanzione amministrativa. CONCLUSIONI: Il ricorrente chiede
l’annullamento delle contravvenzioni. Il resistente Prefetto di Arezzo
ha delegato il Comune di Arezzo alla tutela in sede giudiziaria, in relazione
al presente procedimento, ex Art. 205, 3 ° comma D.Lg.vo n. 285 del 30.04.1992. SVOLGIMENTO DELLA CAUSA Con ricorso depositato il
16.01.2006 ed all’udienza del 27.06.2006 il sig. xxxxx esponeva che il giorno
18.12.04, con vettura di sua proprietà, venuto ad Arezzo dalla sua residenza di
Lanciano (Chieti), entrava in ZTL (via Guido Monaco) in orario non consentito
(h. 1 0,16 e 10,20), ma, in tale occasione, era in possesso di autorizzazione,
in quanto aveva quale trasportato il figlio, di anni 13, riconosciuto disabile.
L’auto aveva il contrassegno invalidi n. 939 del 29.9.2003. Notificati al sig.
xxxxxx n. 2 addebiti di infrazione all’art. 7 cod. d. str., il ricorrente si
opponeva di fronte al Prefetto di Arezzo, che confermava però le infrazioni con
proprio Decreto-Ordinanza poiché, secondo l’Ente, il conducente non aveva
attivato “le procedure previste ed indicate nella segnaletica”. Avverso il Decreto lo stesso si
rivolgeva a questo Giudice di Pace. All’udienza del 27.06.2006, si
costituiva il Comune di Arezzo, a seguito della predetta delega, chiedendo
invece la conferma dei verbali di accertamento (e del conseguente Decreto
prefettizio), poiché, secondo l’Amministrazione Locale, il possesso di permesso
per portatori di handicap non costituisce deroga alla norma violata. Il Comune
- si legge in comparsa di costituzione e risposta - ha infatti messo in opera
una serie di facilitazioni per mettere in condizione le persone con limitate
capacità motorie di non risentire delle barriere di accesso al centro storico.
L’Ente ha scritto ai portatori di handicap residenti nel Comune di Arezzo, ha
inserito apposita segnaletica con le procedure per l’autorizzazione all’accesso
ed ha provveduto all’indicazione di apposito numero verde. Stanti tali
iniziative, il Comune escludeva la possibilità di una “sanatoria a posteriori”
che lascia spazio ad abusi “in modo troppo marcato”. Concludeva pertanto per la
reiezione del ricorso. All’udienza, dopo la precisazione
delle conclusioni e la discussione, questo giudicante pronunciava dispositivo
di sentenza, riservandosi sulle motivazioni. MOTIVI DELLA SENTENZA Si dà atto, innanzi tutto, della legittimità
della comparsa di costituzione e risposta del Comune di Arezzo, ai sensi
dell’Art. 205 L. n. 214 del 1.8.2003 (Nuovo Codice della strada) che prevede,
da parte del Prefetto, la delega della tutela giudizi aria all’Amministrazione
cui appartiene l’organo accertatore, nei giudizi di opposizione alle
Ordinanze-Ingiunzioni di pagamento emesse dal Prefetto, a seguito di ricorso ex
Art. 203 cod. d. str. La Prefettura di Arezzo ha
emanato, dopo la citata normativa, il Decreto n. D/14/03D-Area IV del 15.10.2003,
con delega al Comune a rappresentare l’Ufficio Territoriale del Governo di
Arezzo. Risulta in atti una copia di “concessione
parcheggio invalidi” da parte del Comune di Lanciano, con scadenza 29.9.2008.
Nel caso di specie il sig. xxxxx (conducente) aveva con sé il figlio disabile
ed il suo status gli consentiva detti accessi, poiché poteva fruire delle
agevolazioni previste dall’art.188 cod. d. str., in primis la circolazione
nelle zone soggette a limitazione di traffico. Dalla lettura dell’Art. 381/2°
comma, 3° periodo del Reg. di attuazione al codice della strada (D.P.R. n.
495/92), emerge con chiarezza che il permesso di circolazione di veicoli a
servizio di invalidi con deficit deambulatorio non è vincolato ad uno specifico
veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale. La verifica fatta
anche a posteriori, con utilizzo di strumenti di rilevamento e controllo, negli
accessi in ZTL, della titolarità del permesso in capo a chi si assume
trasportato nel veicolo, incombe sull’Ente, ed è onere dello stesso operare in
concreto, assumendo le iniziative utili ad evitare abusi. L’osservazione del
Comune che un cittadino, nelle condizioni sopra esposte, deve richiedere
preventiva autorizzazione ad accedere alla ZTL comunicando la targa del veicolo,
non appare conforme alle norme del vigente cod. d. str., che riservano libertà
di accesso nelle ZZ.TT.LL. ai veicoli con portatori di handicap. Pertanto, la circostanza che si
esegua un controllo di possibili accessi abusivi mediante un sistema di videocontrollo
automatizzato non può comportare una riduzione del diritto di libera
locomozione ai soggetti portatori di handicap. La possibilità di libero accesso
deve così essere garantita solo esibendo il permesso-concessione per invalidi.
Appare pertanto pur sempre giustificabile la condotta del Comune, che notifica
il verbale al proprietario di un veicolo non riconoscibile dal sistema di
videocontrollo come veicolo trasportante un soggetto invalido, proprio perché
detta circostanza non è altrimenti riscontrabile dal Comune se non in un
momento successivo, e cioè in sede di ricorso in opposizione al verbale di
contestazione. Ciò rende pertanto necessaria una attività da parte del
ricorrente, volta all’accertamento giurisdizionale del suo diritto di accesso, attività
svolta dal sig. xxxxxx, che tra, l’altro, avendo la residenza a Lanciano
(Chieti), non è risultato destinatario di avvisi da parte del Comune di Arezzo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, decidendo sul
ricorso di xxx avverso il Decreto-Ordinanza del Prefetto di Arezzo n.
780/781/05 - Area IV - del 12.9.05, ANNULLA il Decreto sopra indicato,
disponendo, conseguentemente l’annullamento dei verbali nn. 44800/04 e
yyyyyyyyy. NULLA per le spese di lite. Così deciso ad Arezzo il 27 giugno
2006. |
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