Giurisprudenza di legittimità In tema di violazione
delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui sia contestata una
violazione del codice della strada per la quale non è consentito il pagamento
della sanzione pecuniaria in misura ridotta (art. 202 c.s.), il relativo
verbale di accertamento non costituisce titolo esecutivo, se il contravventore
non propone ricorso amministrativo, in quanto in detta ipotesi il titolo
esecutivo è costituito dall’ordinanza-ingiunzione che il Prefetto è tenuto ad
emettere nel termine previsto dall’art. 204 c.s., decorrente dalla scadenza del
termine per la proposizione del ricorso amministrativo indicato nel precedente
art. 203. . Il giudice di pace ha in
particolare ritenuto fondato il motivo di opposizione con cui I. A. aveva
rilevato che la detta ordinanza gli era stata notificata nove mesi dopo
l’accertamento dell’infrazione, e quindi che non era stato rispettato il
termine previsto dall’art. 204 del codice della strada; con conseguente assorbimento
degli altri motivi per cui aveva proposto opposizione. L’Ufficio territoriale del Governo
di Benevento chiede la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. I.A. non ha svolto attività
difensiva. Motivi della decisione. – Con l’unico motivo del suo
ricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Benevento afferma che nel caso di
specie non era applicabile l’art. 204 del codice della strada perché
l’ordinanza-ingiunzione prefettizia è stata emanata «in assenza di ricorso… per
una infrazione non conciliabile»; e che è applicabile invece la norma di cui
all’art. 28 della legge n. 689 del 1981. La censura è infondata. Questa Corte ha gia avuto modo di
affermare (cfr. la sentenza n. 3715 del 2003) che nel caso in cui sia
contestata una violazione del codice della strada per la quale non è consentito
il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all’art. 202 del codice
della strada (come nel caso di specie), il relativo verbale di accertamento
dell’infrazione non costituisce titolo esecutivo per la riscossione della
sanzione, se il contravventore non propone opposizione al verbale; e che, in
tal caso, titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione che la pubblica
amministrazione deve emanare secondo le modalità di cui all’art. 27 della legge
689 del 1981. Questa Corte, nella sentenza
innanzi citata, ha peraltro precisato che in tal caso il Prefetto deve emanare
l’ordinanza-ingiunzione previsto da quest’ultima norma, decorrente dalla
scadenza del termine per la proposizione, da parte del contravventore, del
ricorso amministrativo previsto dal precedente art. 203. Non sono state proposte e non si
ravvisano ragioni per modificare tale orientamento giurisprudenziale. Nulla sulle spese, perché
l’intimato non ha svolto attività difensiva. (Omissis). [RIV-0605P483] |
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