Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007 - ma potrà applicarsi ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 - la normativa relativa all’indennizzo diretto, secondo il D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254: "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private" (G.U. n. 199, 28 agosto 2006). Tale disciplina si applica: - in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati; - ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, nonché veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese aventi sede legale nello Stato italiano. La richiesta di risarcimento del sinistro viene presentata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica) dal danneggiato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile, all’impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La compagnia assicuratrice dà immediata comunicazione della richiesta a quella dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha inoltre varato il regolamento che liberalizza l’attestato di rischio e fissa nuovi obblighi informativi a tutela del consumatore in occasione della scadenza dei contratti Rca.
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