Competenza per territorio per l’opposizione alla
contestazione della violazione dell’art. 180 – 8° comma del Codice della Strada
(omissione della indicazione del nome del conducente) dott.
Renato Amoroso CLASSIFICAZIONE DELL’ILLECITO Trattasi di illecito omissivo. L’istituto è noto al
diritto penale, all’art. 40 – 2° comma C.P., ove si specifica che non impedire
un evento che si ha l’obbligo di prevenire, equivale a cagionarlo. In realtà,
nel caso de quo, si tratta più semplicemente di un inadempimento ad un obbligo
di legge, che costituisce comunque una violazione. L’interesse pubblico
tutelato, tuttavia, è quello della individuazione del reale trasgressore, al
quale applicare la sanzione del tutto personale della decurtazione dei punti della
patente. In tal senso l’obbligo de quo è stato anche classificato quale obbligo
di collaborazione del cittadino con la Pubblica Amministrazione. La condotta
illecita, in ogni caso, è essenzialmente un “non fare” in presenza di un
obbligo di “fare”. MOMENTO DI CONSUMAZIONE DELL’ILLECITO L’illecito omissivo, allorchè la condotta dovuta
debba essere adempiuta entro un termine di tempo prestabilito, si consuma allo
spirare del termine utile, senza possibilità di recupero. “In tema di fatti omissivi connessi alla mancata
attuazione di una determinata condotta entro un termine prefissato, al fine di
verificare se si tratti di reato istantaneo o di reato permanente è necessario
considerare se, decorso inutilmente il termine penalmente sanzionato, la
condotta prescritta non possa essere più tenuta utilmente, perché
l’inosservanza del dovere ha cagionato in modo irreparabile e definitivo la
lesione dell’interesse protetto dalla legge; ovvero se l’azione prescritta
possa essere ancora utilmente tenuta, stante la persistenza dell’interesse
giuridico sotteso alla norma penale incriminatrice”. (Cassaz. penale, sez. IV,
3 giugno 1995) “Per aversi reato omissivo istantaneo non basta
che sia prefissato un termine per l’adempimento del dovere sanzionato
penalmente ma è necessario che si tratti di termine oltre il quale l’azione
prescritta non può essere utilmente compiuta, dato che la inosservanza del
dovere ha prodotto in modo definitivo la lesione dell’interesse protetto dalla
norma incriminatrice”. (Cassaz. penale, sez. III, 20 maggio 1985). La individuazione del momento di consumazione
dell’illecito istantaneo e non permanente determina la competenza. Il tempo della consumazione: è lo spirare del
termine previsto per la comunicazione Il luogo della consumazione: l’ultimo luogo, prima
dello spirare del termine, nel quale avrebbe potuto essere adempiuto l’obbligo. TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA DOVUTA Si tratta di una comunicazione scritta, da
inoltrare ad un destinatario precisato. Si deve quindi presumere che il mezzo
della comunicazione tramite servizio postale sia la modalità più comune (anche
se non l’unica). Il principio generale (ormai codificato dalle nuove
norme del Codice di procedura civile a seguito della sentenza della Corte Cost. 26.11.2002 n.
477 e successive conferme) sancisce l’adempimento agli obblighi di notifica
o comunicazione nel momento della consegna all’ufficiale postale o ufficio
delle notifiche. Gli effetti per il notificante maturano dal momento
dell’inoltro, restando estranei al mittente gli eventuali effetti negativi
delle operazioni materiali di trasporto e consegna della comunicazione La comunicazione può essere inviata da qualunque
luogo sul territorio nazionale ma tale riflessione non porta a conclusioni
significative. Poiché si discute della possibilità astratta della
comunicazione, e quindi, dello spirare della possibilità concreta di inviare la
stessa, si deve presumere che l’ultimo momento utile a tale invio si consumi
nel luogo principale degli affari e degli interessi dell’obbligato, cioè la sua
residenza. PRIMA CONCLUSIONE L’illecito si consuma nel momento e nel luogo in
cui il trasgressore perde l’ultima possibilità in ordine di tempo di spedire la
comunicazione; quindi allo spirare del termine di trenta giorni e presso la sua
residenza. VERIFICA DELLE NORME DI ORDINE PROCESSUALE NORME DEL CPC L’eventuale opposizione avverso la contestazione ha
quale convenuto la Pubblica Amministrazione. L’art. 25 cpc indica il Giudice del luogo ove è
sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. In relazione all’art. 180 – 8° ed
all’art. 126 bis CdS, l’obbligo sorge al momento e nel luogo ove viene ricevuto
l’invito, cioè la residenza dell’obbligato. Il luogo ove deve essere eseguita l’obbligazione
con la comunicazione, per quanto sopra già esposto, coincide con l’ultimo
momento utile ad eseguire l’atto che comporta l’estinzione dell’obbligo: la
residenza dell’obbligato resta il luogo più probabile. L’art. 22 determina la competenza per territorio
del Giudice ove è commessa la violazione. Senza ripetersi, la violazione dell’invito di cui
all’art. 126 bis CdS e quindi la violazione dell’art. 180-8°, sono commesse nel
luogo di residenza del trasgressore (restando irrilevante la violazione della
norma di comportamento che ha dato origine all’invito a comunicare i dati del
conducente). La Cassazione ha affermato più volte che, per tutto
quanto non previsto dalla Legge
689/81, devono applicarsi le norme processuali del giudizio ordinario
civile. NORME DEL CPP La Legge 689/81 deriva
dalla depenalizzazione di illeciti penali; l’impostazione sistematica di tale
normativa è di natura penale e l’illecito omissivo è tipico del diritto penale.
E’ d’obbligo, tuttavia, prendere atto che la detta legge non disciplina reati
ma illeciti amministrativi. Non è quindi conferente il richiamo alle norme che
regolano il processo penale. In via residuale, peraltro, anche l’esame delle
norme che regolano la competenza per territorio in materia penale, di cui agli
artt. 8 e 9 cpp, non portano a concludere per luoghi diversi dalla residenza
dell’imputato. |
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