Finchè non sia iniziata l’esecuzione, è ammissibile l’esperibilità della tutela cautelare d’urgenza avverso provvedimento di fermo amministrativo, e ciò a causa dell’inidoneità ad esplicare effetti nel procedimento in corso o in procedimenti futuri di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione prima del pignoramento (che determina l’inizio dell’esecuzione). Così il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 26.06.2006, ha statuito in accoglimento a un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso un provvedimento di fermo effettuato sull’autoveicolo del ricorrente dalla società concessionaria territorialmente competente per la riscossione dei tributi. Nodo gordiano dell’intera decisione dell’organo giudicante, e presupposto logico del principio sopra enunciato, è costituito dalla oramai acclarata giurisdizione del g.o. in materia di fermo, considerato – secondo l’insegnamento della Suprema Corte di legittimità - alla stregua di atto preliminare funzionale del procedimento coattivo civile. Sulla scorta di quanto appena rilevato, in presenza dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, perentoriamente previsti ex lege, l’adito organo giudicante può concedere la sospensione d’urgenza del provvedimento di fermo amministrativo, con tutte le conseguenze del caso – è bene rilevarlo - in punto di giudicato interno dell’ordinanza ammissiva de qua e della successiva e solo facoltativa fase di merito, alla luce delle più recenti riforme del processo civile. (Altalex, 14 settembre 2006. Nota di Sabrina Pane) TRIBUNALE IL GIUDICE letto il ricorso depositato il 04 marzo 2006, nell’interesse di B. N., in corso di causa nell’ambito del procedimento civile n. … corrente tra B.N. c/ xxx Spa, osserva quanto segue: Ritiene questo Giudice che vi sono le condizioni previste dell’art. 669 sexies 2^ comma c.p.c. per l’emissione di un decreto inaudita altera parte di concessione della misura cautelare richiesta. In punto di ammissibilità occorre premettere che la tutela invocata dal ricorrente si struttura come richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento di fermo amministrativo del proprio automezzo emesso in data 28 aprile 2003 ai sensi dell’art. 86 del D.P.R 602/73, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs 193/2001, di modo ché si impone preliminarmente la disamina dei caratteri di tale istituto. I- NATURA DEL FERMO, QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Siffatto istituto, invero, trova le sue origini nel "fermo amministrativo" previsto dall’art. 69, ult. comma, del RD n. 2440 del 1923, strumento peculiare che, nell’ambito della legge di contabilità dello Stato, appare finalizzato ad assicurare una più intensa tutela alla pretesa creditoria dello Stato nei confronti del soggetto obbligato. L’art. 91-bis del D.P.R 602/1973 ha introdotto tale strumento anche nella procedura di riscossione prevedendo la possibilità per la direzione regionale delle entrate di disporre il fermo dei veicoli a motore ed autoscafi "qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento ". Il D.lgs n. 46 del 26 febbraio 1999, in attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, ha previsto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo ed ha esteso il fermo a tutti i beni mobili registrati La novella del D.lgs n. 193 del 27 aprile 2001 ha poi introdotto significative novità: a) ha conferito il potere prima riservato all’amministrazione statale direttamente ai concessionari; b) ha in parte rimarcato l’autonomia del fermo rispetto alla pignoramento, in quanto ha escluso che la sua applicabilità debba essere condizionata al mancato rinvenimento del bene. Occorre poi menzionare il fermo amministrativo previsto dall’art. 206 del d.lgs ( Cod. della strada ) che si configura come sanzione accessoria per espressa dizione legislativa laddove, nei casi sopra indicati, si suole affermare che esso costituisce una tipica misura di autotutela diretta a garantire la realizzazione della pretesa erariale. Tuttavia, tale affermazione - nell’indagare la natura degli atti di autotutela amministrativa - non appare di particolare ausilio, posto che tali atti, per come segnalato dalla più autorevole dottrina amministrativa, rivestono per l’appunto natura esecutiva di altri provvedimenti amministrativi. Maggiori spunti di riflessione possono allora trarsi dalla determinazione dei mezzi di tutela ordinaria che il legislatore ha previsto per il debitore nell’ambito della procedura di riscossione. In particolare, occorre distinguere: a norma dell’art. 57 del Dpr 602/1973 ( come modificato dalle novelle sopra richiamate) non sono ammesse:a) le opposizioni regolate dall’art. 615 cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617 cpc relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 46/99 tale norma non si applica alle entrate tributarie diverse da quelle di cui all’art. 2 Dlgs 31/12/1992, n. 546, ed a quelle non tributarie: per esse il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se concorrono gravi motivi e sono ammesse nelle forme ordinarie le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi nelle forme ordinarie. Di modo ché la tutela legislativa sembra chiaramente orientata ad individuare la sfera di tutela propria del giudice ordinario per quanto concerne le entrate non tributarie ovvero delle commissioni tributarie o del giudice dell’esecuzione per quanto concerne le entrate tributarie di cui all’art 2 del Dlg 546 /1992. E’ dunque in tali limiti che può ammettersi una tutela anche cautelare del debitore innanzi ai suddetti organi giurisdizionali. II-GIURISDIZIONE DELL’A.G.O. Dato questo quadro normativo di riferimento sembra doversi escludersi la giurisdizione del Giudice amministrativo laddove non si individui l’esercizio un potere concretamente conferito dalla legge al concessionario. Da una parte sembra, infatti, doversi escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista nell’ampia dizione del comma 2 lett. b) l’art. 33 del D.lgs n. 80 del 31/3/1998 in materia di pubblici servizi, sul presupposto che il concessionario della riscossione svolge un pubblico servizio in quanto sia in forza del principio di specialità che in forza del principio temporale, trattandosi di norme entrate in vigore successivamente, la giurisdizione trova una sua specifica regolamentazione. Questo, del resto, nel solco dei principi affermati in materia di fermo amministrativo di cui all’art. 69 del Rd 18/11/1923, n. 2440, che rappresenta un "provvedimento di autotutela esecutiva della PA equiparabile alle azioni esecutive individuali" (CdS -sez. VI- 23 ottobre-7 dicembre 2001, n. 6179; Cass., sez. I, 3/9/1996, n. 8053). E’ stato autorevolmente affermato che tale mezzo "consiste in un provvedimento di autotutela cautelare che incide in modo unilaterale sui rapporti patrimoniali tra l’amministrazione ed i privati contraenti, così che la sua adozione deve fondarsi su presupposti certi e deve essere corredata da motivazione ed esauriente, al pari di tutti gli atti che sono espressione del potere di autotutela " (CdS, sez. IV, 28/12/1996, n. 1333) soggiungendo che la sua adozione "per un fine diverso da quello consentito dalla norma " ne determina l’inefficacia e l’illegittimità per carenza assoluta di potere. Il parallelismo poi con lo strumento della possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili è evidente. L’art. 77, infatti, sempre con un atto di autotutela con funzione cautelare consente l’iscrizione di ipoteca per importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo una volta decorso il termine di cui all’art. 50, comma 1. Il collegamento con la procedura espropriativa è però assicurato dall’ultimo comma dell’art. 77, in quanto decorsi sei mesi dall’iscrizione il concessionario procede all’espropriazione. L’art. 86, invece, all’ultimo comma rimanda al decreto del Ministro delle Finanze di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo. A riguardo si è ritenuto che ai fini del regolamento attuativo possa essere richiamato il D.M. 7 settembre 1998, n.503 rimasto in vigore nonostante l’abrogazione integrale o parziale di alcune norme incompatibili con il Dls 193/2001. Pur tuttavia, anche ammesso in astratto che la disciplina successiva possa trovare attuazione attraverso uno strumento normativo antecedente alla sua entrata in vigore, si omette di considerare che a norma dell’art. 3 del regolamento richiamato il fermo avrebbe dovuto essere obbligatoriamente richiesto in caso di mancato reperimento del veicolo entro 60 giorni dalla data del verbale di pignoramento negativo o insufficiente e tale richiesta non esonerava il concessionario dall’obbligo di porre in essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti. Come si vede, l’emanazione del provvedimento di fermo, quindi, trovava disciplina e limite temporale all’interno della scansione prevista per la procedura esecutiva. L’abrogazione integrale dell’art. 3 conseguente all’entrata in vigore del Dlg 193/2001 ha determinato in particolare l’assenza di termini adeguati per assicurare l’attuazione pratica dello strumento in questione che, pure inserito nel capo III che detta "disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati", appare del tutto svincolato dalla procedura esecutiva con la conseguenza che la sua efficacia potrebbe anche essere indeterminata del tempo e configurare in tal modo un vero e proprio diritto di garanzia reale atipico e contrastante con i principi in materia. Tali considerazioni inducono a ravvisare nella mancata adozione di adeguata regolamentazione attuativa un conferimento di potere privo delle condizioni concrete di esercitabilità e quindi privo di effetti di affievolimento di diritti soggettivi (Cass., 3/9/1996, n. 8053). L’ordine di idee sopra rappresentato del resto, ha già trovato piena espressione giurisdizionali in plurime pronunce della Corte Suprema di Cassazione e T.A.R. ( Corte Suprema di Cassazione sentenza del 8/2/2000 n. 1372 Sez. I, sentenza n. 2051 del 23/2/2000 Sez. I, T.A.R. Catanzaro con sentenza n. 174 del 22.2.2001, T.A.R. Piemonte con ordinanza n. 1577 del 03.10.2002, T.A.R. Veneto con sentenza n. 886 del 15.01.2003), che richiamano apertamente la cognizione del giudice ordinario in tema di sospensione del fermo amministrativo a tenore dell’art. 86 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dell’art 2 D.Lgs. 31/1/92 n. 546, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 2° della legge 28/12/2001 n. 448, considerato come atto preliminare funzionale del procedimento coattivo civile. Quindi, finché non sia iniziata l’esecuzione, la relativa opposizione si propone al giudice competente per materia o valore e territorio ai sensi dell’art. 27 cpc secondo il disposto dell’art. 615 cpc. In tal caso ricorre la possibilità di esperire la tutela cautelare d’urgenza dettata dall’inidoneità ad esplicare effetti nel procedimento in corso o in procedimenti futuri di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione prima del pignoramento (che determina l’inizio dell’esecuzione). In tal caso, è stato affermato, l’unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto risulta in difetto di strumenti processuali tipici la richiesta ex art. 700 c.p.c. (Cass. 8/2/2000, n. 1372). III - CONDIZIONI DELLA DOMANDA Relativamente al fumus boni iuris, per quanto si è detto proprio l’adozione di un provvedimento privo di limiti temporali consente di configurare una carenza assoluta di potere. Ed infatti, l’art. 86 D.P.R. n. 602/73 per la sua applicazione, come previsto all’ultimo comma , richiede la emanazione di un decreto di attuazione che stabilisca le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto e che non è mai stato emanato; La potestà del fermo amministrativo è concessa solo con riferimento alla riscossione delle imposte sul reddito, ipotesi diversa da quella di specie; che l’art. 26 prevede l’avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo dal ruolo entro cinque giorni se la cartella è stata notificata da oltre un anno, avviso che allora costituirebbe condizione di legittimità del fermo; Inoltre le superiori considerazioni hanno trovato puntuale ed integrale riscontro nelle recenti pronuncie del Consiglio di Stato (n. 3259/2004) e del T.A.R. del Lazio (n. 3402/2004), con le quali è stata ribadita e definitivamente acclarata l’illegittimità dei provvedimenti di fermo amministrativo attuati dai concessionari in mancanza del decreto attuativo della relativa normativa. Ove si consideri il fermo come strumento accessorio e funzionale a garantire comunque la fase esecutiva il raccordo con tale fase comporterebbe la necessità dell’avviso che invece potrebbe esclusa ove si ponga in evidenza la sua natura cautelare. Nel caso di specie, non risulta oggettivamente agli atti la previa notifica delle cartelle esattoriali. Di guisa che, in via di sommaria delibazione, quale è quella che necessariamente comporta il giudizio cautelare de quo, tanto può bastare tenuto conto che, a norma dell’art. 669-ter, II comma, cpc anche in ipotesi di competenza del giudice di pace, la domanda si propone al Tribunale. .Infine, anche con riferimento al periculum in mora, la situazione descritta deve ritenersi idonea a produrre danni imminenti ed irreparabili atteso che il ricorrente ha dedotto di non poter utilizzare il proprio mezzo. Il mezzo in questione viene utilizzato dal ricorrente per svolgere la propria attività lavorativa e alle esigenze quotidiane non avendo il ricorrente la disponibilità di altre macchine. MERITO Nel merito, la situazione che si è venuta a creare a causa del fermo così come disposto dalla xxx, ha creato notevoli danni al ricorrente la quale non può più recarsi presso il suo esercizio commerciale per svolgere la propria attività lavorativa, attesa la impossibilità di utilizzare il quadriciclo di sua proprietà. Risaltano aspetti di non marginale pericolo di un pregiudizio alla vita di relazione, che per definizione non appare reintegrabile (Pret. Milano, 5.2.90, in Resp. civ. e prev. 1990, 604). Valutate tutte le risultanze di causa, quindi, ricorrono le condizioni per accogliere la domanda cautelare e disporre inaudita altera parte la sospensione dell’efficacia del provvedimento di fermo disposto dalla xxx Spa con riferimento al quadriciclo speciale/SPE targato xx yyyyyy di proprietà del Sig. B.N. Segue l’annotazione - ove possibile- ovvero la cancellazione del provvedimento di fermo dal PRA di competenza. Visti gli artt. 669 e ss. C.p.c e l’art. 700 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Vibo Valentia Il G.I. in funzione di giudice unico, sul ricorso proposto da B.N. depositato in cancelleria il 07.302006, e notificato contro la xxx SPA in persona del legale rappresentate pro-tempore, sentite le parti, così provvede: Accoglie il ricorso e per l’effetto dispone l’immediata sospensione del provvedimento di fermo operato dalla xxx S.p.a. con riferimento al QUADRICICLO SPECIALE/SPE Targato xx yyyyyy di proprietà del Sig B. N.; Condanna la xxx SPA al pagamento della spese processuali che liquida in complessivi € …………………………. di cui € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre accessori di legge. Si comunichi e si notifichi a cura della parte ricorrente. Vibo Valentia li 26.06.2006. Il GIUDICE DESIGNATO ALLA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE | |
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