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Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto superiore di Polizia

D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256 (GU n. 203 del 1-9-2006)
Testo in vigore dal 16-9-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l’articolo 67 che prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Istituto superiore di polizia;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell’universita’ e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione e denominazione

1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334.

Art. 2.
Compiti della Scuola

1. La Scuola e’ un’istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonche’ di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalita’ di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le attivita’ di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell’ambito dei propri fini istituzionali, svolge attivita’ di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita’ formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.
2. La Scuola persegue le proprie finalita’ direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3.
Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

1. In attuazione dell’autonomia didattico-istituzionale prevista dall’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:
a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche’ con la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno;
b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l’interscambio culturale, scientifico e didattico;
c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;
d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, societa’ ed enti.

Art. 4.
Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita’

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le universita’ per la programmazione, la gestione, l’organizzazione e lo svolgimento, nell’ambito del corso di
formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari, delle attivita’ didattiche finalizzate al conseguimento del master universitario di secondo livello.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l’offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalita’ di erogazione e articolazione dell’insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all’Amministrazione della
pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresi’, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell’Amministrazione.
3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con universita’ ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.
4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il piu’ efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, puo’, altresi’, stipulare convenzioni o accordi con le universita’ per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5.
Direttore della Scuola

1. Alla Scuola e’ preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell’ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell’interno, l’attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il piu’ efficace espletamento delle attivita’ della Scuola, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 6.
Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate all’attivita’ culturale, scientifica e didattica ed e’ organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.
2. Fanno parte del consiglio didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai servizi di cui all’articolo 9, quattro componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e professionalita’ in materia di formazione, di metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonche’ di organizzazione e gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.
3. Il consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresi’, proposte:
a) sul piano degli studi e sull’organizzazione didattica dei corsi;
b) sull’introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
c) sull’acquisizione di particolari strumenti didattici;
d) su eventuali ampliamenti dell’offerta formativa.
4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al funzionamento della biblioteca, all’uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio didattico e’ integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.
5. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita’ delle sedute e’ richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.
6. Le attivita’ di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell’ambito del servizio affari generali di cui all’articolo 9.

Art. 7.
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, costituito nell’ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, e’ organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.
2. Fanno parte del comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all’articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno svolto attivita’ didattica nello specifico corso, nominati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.
3. Il comitato direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la formulazione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 3, all’articolo 17, comma 2, all’articolo 32, comma 4, e all’arti-colo 47, comma 4, nonche’ del giudizio di idoneita’ al servizio di polizia di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita’ delle sedute, e’ richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Le attivita’ di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell’ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all’articolo 9.

Art. 8.
Incarichi di docenza

1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l’assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola previa valutazione delle proposte formulate dal consiglio didattico in materia di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche’ tra esperti di comprovata professionalita’.
3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell’espletamento dell’incarico.

Art. 9.
Organizzazione della Scuola

1. La Scuola e’ ordinata in:
a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita’ previste al comma 2;
b) servizio studi, corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita’ previste al comma 3.
2. Il servizio affari generali e’ articolato in:
a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il controllo di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le universita’, con gli istituti di alta cultura, con le societa’ ed enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo sviluppo delle ricerche e degli studi occorrenti, la documentazione, nonche’ le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell’ambito dello stesso e’ incardinata la segreteria del consiglio didattico;
b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici, la logistica;
nell’ambito dello stesso e’ incardinato l’ufficio sanitario;
c) ufficio III: cura gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile.
3. Il servizio studi, corsi e addestramento e’ articolato in:
a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l’attuazione del piano degli studi e l’organizzazione didattica dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l’organizzazione dei seminari;
b) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attivita’ didattiche in aderenza ai piani di studio, l’amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell’attivita’ di tutoring del personale in formazione.
Nell’ambito dello stesso e’ incardinata la segreteria del comitato direttivo;
c) ufficio addestramento: cura lo svolgimento delle attivita’ di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni di vice direttore della Scuola.
5. All’ufficio III del servizio affari generali e’ preposto un dirigente di II fascia dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’interno. Agli altri uffici sono preposti primi dirigenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della Scuola e’ assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica, esperto nel settore della telematica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione tecnologica.
7. Il direttore della Scuola provvede con proprio atto all’organizzazione interna degli uffici.
8. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo’ avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Art. 10.
Autonomia finanziaria e contabile

1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilita’ vigenti per l’Amministrazione della pubblica sicurezza, nell’ambito delle spese previste dal presente articolo.
2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attivita’ didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all’articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche’ quelle concernenti ogni altra attivita’ didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l’attuazione dell’articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attivita’ formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all’ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l’acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l’incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita’ di rappresentanza.

Art. 11.
Invarianza della spesa

1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Mussi, Ministro dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142


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Giovedì, 14 Settembre 2006
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