Giurisprudenza di merito Giudice di Pace Civile di
Lendinara 23 marzo 2006, n. 00293
Depenalizzazione –
Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Carenza di motivazione dell’ordinanza prefettizia
– Violazione dell’art. 126 bis, comma 2, in riferimento all’art. 180, comma 8,
c.d.s. – Omesso obbligo di fornire i dati personali e della patente di guida
del conducente al momento della commessa violazione – Società proprietaria del
veicolo – Impossibilità di risalire all’effettivo trasgressore – Omessa
motivazione circa il giustificato motivo addotto dalla società – Illegittimità
dell’ordinanza-ingiunzione.
In mancanza di una
previsione normativa che imponga ad una società di registrare i nominativi di
coloro che via via utilizzano i mezzi aziendali, è comprensibilmente
impossibile ricordare il nome degli stessi a distanza di tempo; pertanto,
allorquando il legale rappresentante comunichi espressamente, all’organo di
polizia stradale che abbia in tal senso formalizzato un invito ai sensi
dell’art. 126 bis c.d.s, la propria materiale impossibilità di fornire una
simile informazione, il prefetto (su cui, peraltro, incombe l’obbligo di
motivare l’ordinanza- ingiunzione di rigetto, a pena di nullità), non può confermare
de plano la responsabilità per la violazione dell’art. 126 bis c.d.s
genericamente ed impersonalmente ascritta dall’organo di polizia stradale che
abbia sic et simpliciter ritenuto insufficiente la giustificazione addotta per
l’inottemperanza a detto invito, in assenza di qualsivoglia attività di
accertamento concreto della sussistenza di tutti gli elementi soggettivi
richiesti dall’art. 3 L. 689/81 per l’assoggettamento a sanzione
amministrativa. (Nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180) (1).
Svolgimento del processo. 1. – Con ricorso in riassunzione
depositato in data 8 luglio 2005, la ditta R.M.A. di S. & C. sas, in
persona del legale rappresentante pro tempore T. S., come in atti generalizzato,
si opponeva all’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Rovigo, emessa a
seguito di ricorso avverso il verbale di contravvenzione alle norme del c.d.s.
n. 801/O/04 del 29 aprile 2004, della Polizia Municipale di Badia Polesine, ex
art. 126 bis comma 2, rif. Art. 180, comma 8 del c.d.s. perché, in qualità di
proprietaria del veicolo contravvenzionato «ometteva di fornire i dati
personali e della patente di guisa del conducente al momento della commessa
violazione». Il giudice fissava udienza di
comparizione delle parti aventi a sé, disponendo l’acquisizione di ogni atto e
documento in possesso della convenuta Amministrazione. Quest’ultima delegava della tutela
giudiziaria il Comune di Badia Polesine, per il quale si costituiva in giudizio
il comandante della Polizia Locale, depositando comparsa di costituzione e
risposta, in cui sosteneva la correttezza del proprio operato e la conseguente
legittimità del verbale nonché dell’ordinanza-ingiunzione impugnata. All’udienza del 5 ottobre 2005 era
presente il dott. G. C. per parte ricorrente, nessuno per la convenuta. Il Giudice di Pace rinviava per la
precisazione delle conclusioni e l’assunzione in decisione all’udienza dell’8
febbraio 2006. Ivi il procuratore di parte
ricorrente concludeva come in ricorso. Il Giudice di Pace assumeva la
causa in decisione dando lettura del dispositivo di sentenza.
Svolgimento
della decisione. – Il
ricorso è fondato e viene quindi accolto.
Secondo il tenore del verbale,
confermato dalla Prefettura con l’ordinanza-ingiunzione impugnata, la
violazione della ricorrente sarebbe consistita nell’avere «omessa di fornire i
dati personali e della patente di guida del conducente al momento della
commessa violazione», in contrasto con quanto previsto dall’art. 126 bis comma
2, in riferimento all’art. 180 comma 8 del codice della strada. La ricorrente contesta la mancanza
di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, su tutte le numerose
doglianze esposte nel primo ricorso. Tali motivi svolti in primi sede
riguardavano innanzitutto il difetto di legittimazione passiva, in capo alla
persona giuridica, essendo la presunta violazione della norma di cui all’art.
126 bis semmai attribuibile al suo legale rappresentante, il difetto
dell’elemento soggettivo, per mancanza di volontarietà della condotta omissiva
rappresentata dal non aver indicato le generalità del conducente all’atto della
contestata infrazione, l’insufficienza di prova della violazione, non essendo
indicate, né sul verbale né altrove, le ragioni per cui l’Amministrazione
riteneva di aver «accertato» l’insussistenza del «giustificato motivo» previsto
dall’art. 180 comma 8 c.d.s, la mancata specificazione dei motivi che avevano
reso impossibile la contestazione immediata, la mancanza di sottoscrizione del
verbale, sia in senso digitale che in senso tradizionale, che in quanto atto
«non seriale», richiedente una motivazione specifica in relazione al singolo
caso concreto, deve ritenersi nullo ed infine la nullità della notificazione,
avvenuto dall’ufficio postale di Lamezia Terme, in modo non conforme a quanto
previsto dalle norme del codice di procedura civile e sulla notificazione a
mezzo del servizio postale. Ritiene il Giudicante che la
Prefettura di Rovigo non abbia motivato in ordine alle doglianze sopra esposte. In particolare, in ordine al
motivo addotto dall’istante in relazione alla mancata comunicazione dei dati
del conducente ai sensi dell’art. 126 bis c.d.s, l’ordinanza-ingiunzione
impugnata si limita a ritenere «non esimente» la ragione addotta dalla
ricorrente a giustificazione del proprio comportamento, senza in alcun modo
motivare sul punto. Risultando l’infrazione commessa
con un’auto aziendale, utilizzata secondo la necessità dai vari dipendenti
della società, non è possibile risalire con sicurezza a chi fosse
effettivamente alla guida al momento della pretesa violazione. Ritiene quindi il Giudicante
adempiuto l’onere imposto dalla legge con la comunicazione effettuata al
Comando, ai sensi della citata norma, mediante raccomandata in atti, della
propria oggettiva impossibilità, seppur non esaudiente la richiesta della
comunicazione dei dati. Di qui il vizio di carenza di
motivazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, che è pertanto illegittima e
va annullata, in quanto omette ogni esplicitazione in ordine alla validità o
meno, termini di giustificato motivo, della motivazione comunicata dalla
società ricorrente. Quest’ultima non avrebbe
comprensibilmente potuto comunicare alla competente autorità, nel termine
stabilito dalla legge, il nome del trasgressore, essendo oggettivamente
impossibile, in mancanza di una previsione normativa che imponga alle società
di «registrare» chi sia via utilizza i mezzi aziendali, ricordare il nome degli
stessi a distanza di molto tempo. Anche in ordine agli altri motivi
esposti nell’originario ricorso, il provvedimento impugnato è da ritenere privo
di motivazione. Valga per tutti la «regolarità
della notifica, correttamente eseguita tramite il servizio postale», avvenuta
in contrasto con le norme del codice di procedura civile in ordine al luogo di
spedizione del plico ed alta competenza territoriale dell’Ufficiale
Giudiziario. Ritenuta quindi carente di
motivazione, l’ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata. Per la novità della materia, in
cui mancano significativi precedenti giurisprudenziali, si ritiene equo
compensare tra le parti le spese di lite. (Omissis). [RIV-0606P642]
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