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Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Carenza di motivazione dell’ordinanza prefettizia – Violazione dell’art. 126 bis, comma 2, in riferimento all’art. 180, comma 8, c.d.s. – Omesso obbligo di fornire i dati personali e della patente di guida

(Giudice di Pace di Lendinara, 23 marzo 2006, n. 00293)

 

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace Civile di Lendinara
 23 marzo 2006, n. 00293

 Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Carenza di motivazione dell’ordinanza prefettizia – Violazione dell’art. 126 bis, comma 2, in riferimento all’art. 180, comma 8, c.d.s. – Omesso obbligo di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione – Società proprietaria del veicolo – Impossibilità di risalire all’effettivo trasgressore – Omessa motivazione circa il giustificato motivo addotto dalla società – Illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione.

 In mancanza di una previsione normativa che imponga ad una società di registrare i nominativi di coloro che via via utilizzano i mezzi aziendali, è comprensibilmente impossibile ricordare il nome degli stessi a distanza di tempo; pertanto, allorquando il legale rappresentante comunichi espressamente, all’organo di polizia stradale che abbia in tal senso formalizzato un invito ai sensi dell’art. 126 bis c.d.s, la propria materiale impossibilità di fornire una simile informazione, il prefetto (su cui, peraltro, incombe l’obbligo di motivare l’ordinanza- ingiunzione di rigetto, a pena di nullità), non può confermare de plano la responsabilità per la violazione dell’art. 126 bis c.d.s genericamente ed impersonalmente ascritta dall’organo di polizia stradale che abbia sic et simpliciter ritenuto insufficiente la giustificazione addotta per l’inottemperanza a detto invito, in assenza di qualsivoglia attività di accertamento concreto della sussistenza di tutti gli elementi soggettivi richiesti dall’art. 3 L. 689/81 per l’assoggettamento a sanzione amministrativa. (Nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180) (1).    

 Svolgimento del processo. 1. – Con ricorso in riassunzione depositato in data 8 luglio 2005, la ditta R.M.A. di S. & C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore T. S., come in atti generalizzato, si opponeva all’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Rovigo, emessa a seguito di ricorso avverso il verbale di contravvenzione alle norme del c.d.s. n. 801/O/04 del 29 aprile 2004, della Polizia Municipale di Badia Polesine, ex art. 126 bis comma 2, rif. Art. 180, comma 8 del c.d.s. perché, in qualità di proprietaria del veicolo contravvenzionato «ometteva di fornire i dati personali e della patente di guisa del conducente al momento della commessa violazione».
Il giudice fissava udienza di comparizione delle parti aventi a sé, disponendo l’acquisizione di ogni atto e documento in possesso della convenuta Amministrazione.
Quest’ultima delegava della tutela giudiziaria il Comune di Badia Polesine, per il quale si costituiva in giudizio il comandante della Polizia Locale, depositando comparsa di costituzione e risposta, in cui sosteneva la correttezza del proprio operato e la conseguente legittimità del verbale nonché dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.
All’udienza del 5 ottobre 2005 era presente il dott. G. C. per parte ricorrente, nessuno per la convenuta.
Il Giudice di Pace rinviava per la precisazione delle conclusioni e l’assunzione in decisione all’udienza dell’8 febbraio 2006.
Ivi il procuratore di parte ricorrente concludeva come in ricorso.
Il Giudice di Pace assumeva la causa in decisione dando lettura del dispositivo di sentenza.

 
Svolgimento della decisione. – Il ricorso è fondato e viene quindi accolto.

Secondo il tenore del verbale, confermato dalla Prefettura con l’ordinanza-ingiunzione impugnata, la violazione della ricorrente sarebbe consistita nell’avere «omessa di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione», in contrasto con quanto previsto dall’art. 126 bis comma 2, in riferimento all’art. 180 comma 8 del codice della strada.
La ricorrente contesta la mancanza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, su tutte le numerose doglianze esposte nel primo ricorso.
Tali motivi svolti in primi sede riguardavano innanzitutto il difetto di legittimazione passiva, in capo alla persona giuridica, essendo la presunta violazione della norma di cui all’art. 126 bis semmai attribuibile al suo legale rappresentante, il difetto dell’elemento soggettivo, per mancanza di volontarietà della condotta omissiva rappresentata dal non aver indicato le generalità del conducente all’atto della contestata infrazione, l’insufficienza di prova della violazione, non essendo indicate, né sul verbale né altrove, le ragioni per cui l’Amministrazione riteneva di aver «accertato» l’insussistenza del «giustificato motivo» previsto dall’art. 180 comma 8 c.d.s, la mancata specificazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, la mancanza di sottoscrizione del verbale, sia in senso digitale che in senso tradizionale, che in quanto atto «non seriale», richiedente una motivazione specifica in relazione al singolo caso concreto, deve ritenersi nullo ed infine la nullità della notificazione, avvenuto dall’ufficio postale di Lamezia Terme, in modo non conforme a quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile e sulla notificazione a mezzo del servizio postale.
Ritiene il Giudicante che la Prefettura di Rovigo non abbia motivato in ordine alle doglianze sopra esposte.
In particolare, in ordine al motivo addotto dall’istante in relazione alla mancata comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’art. 126 bis c.d.s, l’ordinanza-ingiunzione impugnata si limita a ritenere «non esimente» la ragione addotta dalla ricorrente a giustificazione del proprio comportamento, senza in alcun modo motivare sul punto.
Risultando l’infrazione commessa con un’auto aziendale, utilizzata secondo la necessità dai vari dipendenti della società, non è possibile risalire con sicurezza a chi fosse effettivamente alla guida al momento della pretesa violazione.
Ritiene quindi il Giudicante adempiuto l’onere imposto dalla legge con la comunicazione effettuata al Comando, ai sensi della citata norma, mediante raccomandata in atti, della propria oggettiva impossibilità, seppur non esaudiente la richiesta della comunicazione dei dati.
Di qui il vizio di carenza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, che è pertanto illegittima e va annullata, in quanto omette ogni esplicitazione in ordine alla validità o meno, termini di giustificato motivo, della motivazione comunicata dalla società ricorrente.
Quest’ultima non avrebbe comprensibilmente potuto comunicare alla competente autorità, nel termine stabilito dalla legge, il nome del trasgressore, essendo oggettivamente impossibile, in mancanza di una previsione normativa che imponga alle società di «registrare» chi sia via utilizza i mezzi aziendali, ricordare il nome degli stessi a distanza di molto tempo.
Anche in ordine agli altri motivi esposti nell’originario ricorso, il provvedimento impugnato è da ritenere privo di motivazione.
Valga per tutti la «regolarità della notifica, correttamente eseguita tramite il servizio postale», avvenuta in contrasto con le norme del codice di procedura civile in ordine al luogo di spedizione del plico ed alta competenza territoriale dell’Ufficiale Giudiziario.
Ritenuta quindi carente di motivazione, l’ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.
Per la novità della materia, in cui mancano significativi precedenti giurisprudenziali, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite. (Omissis). [RIV-0606P642]


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Venerdì, 15 Settembre 2006
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