Istituito
un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati
sulla criminalità e sulla giustizia penale. Con la decisione del 7 agosto 2006
la Commissione europea ha adottato un provvedimento che dà vita a un pool di
esperti con il compito di esaminare le esigenze di carattere politico e per
prestare consulenza riguardo all’impiego efficace d’indicatori e di dati nel
campo della criminalità e della giustizia penale. Per far sì che l’Unione, ai
sensi dell’articolo 29 del Trattato, offra ai cittadini un livello elevato di
sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza, prevenendo e
reprimendo la criminalità, si è resa evidente la necessità di creare un sistema
armonizzato di elaborazioni statistiche relative alla criminalità e alla
giustizia penale. Ecco, quindi, il ricorso alla perizia di rappresentanti degli
Stati membri e di specialisti, nell’ambito di un organo consultivo, ai quali
affidare il compito di assistere la Commissione nell’instaurare la cooperazione
tra gli Stati membri e altre organizzazioni per sviluppare una strategia globale
dell’UE per la misurazione della criminalità e delle giustizia penale. Il
gruppo di esperti presterà, infatti, la propria consulenza sulle esigenze di
ricerca e sviluppo e nel rilevamento degli indicatori e strumenti comuni per
sviluppare la misurazione della criminalità e della giustizia penale o sui
risultati di cui tener conto nell’attuazione del suddetto piano dell’UE. COMMISSIONE DECISIONE DELLA
COMMISSIONE del 7 agosto 2006 che istituisce un gruppo di esperti nel campo
delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia
penale (2006/581/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato sull’Unione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 29 del trattato
sull’Unione europea ha conferito all’Unione europea e agli Stati membri il
ruolo di assicurare che, mediante una più stretta cooperazione, l’Unione offra
ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di giustizia,
libertà e sicurezza, prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di
altro tipo. (2) Per favorire l’elaborazione di
statistiche armonizzate e comparabili dell’Unione europea relative alla
criminalità e alla giustizia penale, il che è essenziale per lo sviluppo e il
monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie come è indicato
nel piano d’azione per l’attuazione del programma dell’Aia, può essere
necessario per la Commissione ricorrere alla perizia di rappresentanti degli
Stati membri e di specialisti, nell’ambito di un organo consultivo. (3) L’elaborazione di statistiche
comunitarie avviene secondo le regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97
[1]del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie,
mentre le azioni intese ad elaborare le statistiche comunitarie vengono
effettuate a norma del programma statistico comunitario e dei suoi programmi
annuali, nel rispetto dei principi enunciati nel codice delle statistiche
europee, adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e
allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio e raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005 relativa
all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità
statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. (4) Il gruppo di esperti sarà
composto di persone competenti per esaminare le esigenze di carattere politico
e per prestare consulenza riguardo all’impiego efficace d’indicatori e di dati
nel campo della criminalità e della giustizia penale. (5) Si dovranno prevedere norme
che i membri del gruppo di esperti dovranno rispettare riguardo alla diffusione
delle informazioni, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di
sicurezza, stabilite nell’allegato delle decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom
della Commissione. (6) I dati personali dei membri
del gruppo di esperti dovranno essere trattati a norma del regolamento (CE) n.
45/2001 [2] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati. (7) Si dovrà quindi costituire un
gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla
criminalità e sulla giustizia penale, determinandone il mandato e la struttura. (8) Nessuna decisione viene
abrogata in seguito all’istituzione di tale gruppo di esperti. (9) I membri del gruppo di esperti
saranno nominati per un mandato iniziale di due anni, dopo di che la
Commissione esaminerà l’opportunità di una proroga, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione istituisce un
gruppo di esperti, il gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in
materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, indicato nel
presente testo come "il gruppo di esperti". Articolo 2 Mandato Al gruppo di esperti è affidato il
seguente mandato: assistere la Commissione
nell’instaurare la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni e
organismi cointeressati nell’attuazione del piano dell’UE inteso a sviluppare
una coerente strategia globale dell’UE per la misurazione della criminalità e
delle giustizia penale; assistere la Commissione nel
rilevare le esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla
giustizia penale a livello UE; assistere la Commissione nel
rilevare quali indicatori e strumenti comuni sia necessario sviluppare per la
misurazione della criminalità e della giustizia penale; assistere la Commissione nello
sviluppo d’indicatori comuni e di altre esigenze in materia di dati; prestare consulenza alla
Commissione sulle pertinenti esigenze di ricerca e sviluppo o sui risultati di
cui tener conto nell’attuazione del suddetto piano dell’UE; prestare consulenza alla
Commissione sulla collaborazione con rappresentanti dei settori privato e
accademico o di altri settori correlati, per includere le pertinenti conoscenze
ed esperienze nell’attuazione del suddetto piano dell’UE. Articolo 3 Consultazione La Commissione può consultare il
gruppo di esperti su ogni questione inerente alla misurazione della criminalità
e della giustizia penale, in particolare per rilevare le esigenze politiche
nell’elaborazione di statistiche della criminalità e della giustizia penale. Articolo 4 Composizione — Nomine 1. Il gruppo di esperti si compone
di un numero massimo di 50 membri, nel quale l’uno e l’altro sesso saranno
rappresentati per almeno il 40 %, scelti tra: a) le autorità nazionali nel
settore della giustizia e degli affari interni negli Stati membri, nei paesi in
via di adesione e nei paesi candidati; b) i membri degli organi e delle
reti dell’Unione europea aventi la pertinente perizia ed esperienza per
analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla
giustizia penale, quali la Rete europea di prevenzione della criminalità
(EUCPN), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),
l’Eurojust; la Task Force dei capi di polizia dell’UE (EPCTF), l’Ufficio
europeo di polizia (Europol), l’Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea (FRONTEX), l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
(EUMC) e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); c) i membri delle seguenti
organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative aventi la
pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici
dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale: il Consiglio d’Europa,
l’European Sourcebook Group (gruppo del libro europeo delle fonti statistiche
sulla criminalità e la giustizia penale), il Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia (UNICEF), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine
(UNODC) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS); d) e anche persone aventi perizia derivante
dalla ricerca accademica o del settore privato nel campo dell’analisi e della
misurazione della criminalità e della giustizia penale negli Stati membri
dell’UE. 2. La Commissione, Direzione
generale Giustizia, libertà e sicurezza, nomina i membri del gruppo di esperti
scegliendoli tra gli specialisti nei campi di cui all’articolo 2 e all’articolo
4, paragrafo 1. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e
c) sono nominati dalle rispettive autorità od organizzazioni. I membri di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono scelti tra coloro che hanno
risposto all’invito a presentare candidature. Ogni Stato membro, paese in via
di adesione o paese candidato designa come membri del gruppo di esperti due
persone (una di ogni sesso) e la Commissione ne nomina una. Un ugual numero di
persone sono nominate come membri supplenti, alle medesime condizioni dei
membri del gruppo di esperti. I membri supplenti sostituiscono automaticamente
i membri titolari in caso di assenza. 3. I membri di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati quali rappresentanti di una
pubblica autorità od organizzazione non governativa. I membri di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono nominati a titolo personale e
prestano consulenza alla Commissione in condizioni d’indipendenza da ogni
influsso esterno. 4. I membri del gruppo di esperti
restano in carica finché non sono sostituiti o al termine del mandato. 5. I membri che non sono più in
grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo di esperti o che
presentano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni enunciate nel
presente articolo 4, paragrafi 1 e 2 o nell’articolo 287 del trattato che
istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il rimanente
periodo del loro mandato. 6. I membri nominati a titolo
personale (a norma del precedente paragrafo 3) firmano ogni anno un impegno ad
agire nel pubblico interesse e una dichiarazione indicante l’assenza o
l’esistenza di un interesse tale da inficiare la loro obiettività. 7. Il nome e cognome dei membri
nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione
generale Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, serie C. I dati personali di tali membri sono raccolti, trattati e
pubblicati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 5 Funzionamento 1. Il gruppo di esperti è
presieduto dalla Commissione. 2. La Commissione coordina le
attività del gruppo di esperti con quelle del corrispondente gruppo di lavoro
sulle statistiche della criminalità e della giustizia penale, che l’Eurostat
costituirà nell’ambito del programma statistico comunitario in rappresentanza
delle autorità nazionali in materia di statistica. La Commissione è responsabile
della coerenza tra i lavori di entrambi i gruppi e cerca di organizzare, nei
limiti del possibile, riunioni congiunte o riunioni nel medesimo giorno. 3. La Commissione coordina gli
elementi pertinenti delle attività del gruppo di esperti con le altre attività
correlate da essa svolte. 4. In accordo con la Commissione,
si possono costituire sottogruppi, comprendenti al massimo 15 membri, per
esaminare questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo di
esperti. I sottogruppi vengono sciolti al compimento del loro mandato. 5. Il rappresentante della
Commissione può chiedere ad esperti od osservatori, anche di paesi terzi,
aventi competenza specifica su un punto iscritto all’ordine del giorno, di
partecipare, se risulti utile e/o necessario, ai lavori del gruppo di esperti o
dei sottogruppi. 6. Le informazioni ottenute
partecipando ai lavori del gruppo di esperti o di un sottogruppo non possono
essere diffuse se, a giudizio della Commissione, esse riguardano questioni
riservate. 7. Il gruppo di esperti ed i
sottogruppi si riuniscono di norma presso gli uffici della Commissione, per suo
invito, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione
provvede ai servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo
e dei sottogruppi anche altri funzionari della Commissione interessati ai
lavori. 8. Il gruppo di esperti adotta il
proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato
dalla Commissione. 9. La Commissione può pubblicare
su Internet o altrove, nella lingua originale, il sunto, le conclusioni, parte
delle conclusioni o il documento di lavoro del gruppo di esperti. Articolo 6 Spese di riunione La Commissione rimborsa le spese
di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed
osservatori nell’ambito delle attività del gruppo, in base alla regole da essa
applicate per la remunerazione degli esperti esterni. I membri, esperti ed
osservatori non sono remunerati per i servizi resi. Le spese di riunione sono
rimborsate entro i limiti del bilancio annuale stanziato per il gruppo dai
servizi responsabili della Commissione. Articolo 7 Entrata in vigore La presente decisione prende
effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto
2006. Per la Commissione Franco FRATTINI Da EuropaLex |
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