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Leggi-Circolari 16/09/2006

Il gruppo assisterà la Commissione nel rilevamento dei dati a livello comunitario - Esperti Ue in criminalità e giustizia penale

(Decisione Commissione 7 agosto 2006 - GUCE L 234 del 29.8.2006)

Istituito un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale. Con la decisione del 7 agosto 2006 la Commissione europea ha adottato un provvedimento che dà vita a un pool di esperti con il compito di esaminare le esigenze di carattere politico e per prestare consulenza riguardo all’impiego efficace d’indicatori e di dati nel campo della criminalità e della giustizia penale. Per far sì che l’Unione, ai sensi dell’articolo 29 del Trattato, offra ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza, prevenendo e reprimendo la criminalità, si è resa evidente la necessità di creare un sistema armonizzato di elaborazioni statistiche relative alla criminalità e alla giustizia penale. Ecco, quindi, il ricorso alla perizia di rappresentanti degli Stati membri e di specialisti, nell’ambito di un organo consultivo, ai quali affidare il compito di assistere la Commissione nell’instaurare la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni per sviluppare una strategia globale dell’UE per la misurazione della criminalità e delle giustizia penale. Il gruppo di esperti presterà, infatti, la propria consulenza sulle esigenze di ricerca e sviluppo e nel rilevamento degli indicatori e strumenti comuni per sviluppare la misurazione della criminalità e della giustizia penale o sui risultati di cui tener conto nell’attuazione del suddetto piano dell’UE.
Il gruppo, che sarà presieduto e coordinato dalla Commissione, si compone di 50 elementi, scelti dalle autorità nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati; i membri saranno scelti anche tra gli organi dell’Unione europea che hanno la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici i dati richiesti, come la Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l’Eurojust; la Task Force dei capi di polizia dell’UE (EPCTF), l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX) e l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC). (08 settembre 2006)



COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2006 che istituisce un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale (2006/581/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 29 del trattato sull’Unione europea ha conferito all’Unione europea e agli Stati membri il ruolo di assicurare che, mediante una più stretta cooperazione, l’Unione offra ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza, prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.

(2) Per favorire l’elaborazione di statistiche armonizzate e comparabili dell’Unione europea relative alla criminalità e alla giustizia penale, il che è essenziale per lo sviluppo e il monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie come è indicato nel piano d’azione per l’attuazione del programma dell’Aia, può essere necessario per la Commissione ricorrere alla perizia di rappresentanti degli Stati membri e di specialisti, nell’ambito di un organo consultivo.

(3) L’elaborazione di statistiche comunitarie avviene secondo le regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 [1]del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, mentre le azioni intese ad elaborare le statistiche comunitarie vengono effettuate a norma del programma statistico comunitario e dei suoi programmi annuali, nel rispetto dei principi enunciati nel codice delle statistiche europee, adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(4) Il gruppo di esperti sarà composto di persone competenti per esaminare le esigenze di carattere politico e per prestare consulenza riguardo all’impiego efficace d’indicatori e di dati nel campo della criminalità e della giustizia penale.

(5) Si dovranno prevedere norme che i membri del gruppo di esperti dovranno rispettare riguardo alla diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, stabilite nell’allegato delle decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione.

(6) I dati personali dei membri del gruppo di esperti dovranno essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 [2] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(7) Si dovrà quindi costituire un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, determinandone il mandato e la struttura.

(8) Nessuna decisione viene abrogata in seguito all’istituzione di tale gruppo di esperti.

(9) I membri del gruppo di esperti saranno nominati per un mandato iniziale di due anni, dopo di che la Commissione esaminerà l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un gruppo di esperti, il gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, indicato nel presente testo come "il gruppo di esperti".

Articolo 2

Mandato

Al gruppo di esperti è affidato il seguente mandato:

assistere la Commissione nell’instaurare la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni e organismi cointeressati nell’attuazione del piano dell’UE inteso a sviluppare una coerente strategia globale dell’UE per la misurazione della criminalità e delle giustizia penale;

assistere la Commissione nel rilevare le esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale a livello UE;

assistere la Commissione nel rilevare quali indicatori e strumenti comuni sia necessario sviluppare per la misurazione della criminalità e della giustizia penale;

assistere la Commissione nello sviluppo d’indicatori comuni e di altre esigenze in materia di dati;

prestare consulenza alla Commissione sulle pertinenti esigenze di ricerca e sviluppo o sui risultati di cui tener conto nell’attuazione del suddetto piano dell’UE;

prestare consulenza alla Commissione sulla collaborazione con rappresentanti dei settori privato e accademico o di altri settori correlati, per includere le pertinenti conoscenze ed esperienze nell’attuazione del suddetto piano dell’UE.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su ogni questione inerente alla misurazione della criminalità e della giustizia penale, in particolare per rilevare le esigenze politiche nell’elaborazione di statistiche della criminalità e della giustizia penale.

Articolo 4

Composizione — Nomine

1. Il gruppo di esperti si compone di un numero massimo di 50 membri, nel quale l’uno e l’altro sesso saranno rappresentati per almeno il 40 %, scelti tra:

a) le autorità nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati;

b) i membri degli organi e delle reti dell’Unione europea aventi la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale, quali la Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l’Eurojust; la Task Force dei capi di polizia dell’UE (EPCTF), l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX), l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

c) i membri delle seguenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative aventi la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale: il Consiglio d’Europa, l’European Sourcebook Group (gruppo del libro europeo delle fonti statistiche sulla criminalità e la giustizia penale), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

d) e anche persone aventi perizia derivante dalla ricerca accademica o del settore privato nel campo dell’analisi e della misurazione della criminalità e della giustizia penale negli Stati membri dell’UE.

2. La Commissione, Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nomina i membri del gruppo di esperti scegliendoli tra gli specialisti nei campi di cui all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati dalle rispettive autorità od organizzazioni. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono scelti tra coloro che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Ogni Stato membro, paese in via di adesione o paese candidato designa come membri del gruppo di esperti due persone (una di ogni sesso) e la Commissione ne nomina una. Un ugual numero di persone sono nominate come membri supplenti, alle medesime condizioni dei membri del gruppo di esperti. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza.

3. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati quali rappresentanti di una pubblica autorità od organizzazione non governativa. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono nominati a titolo personale e prestano consulenza alla Commissione in condizioni d’indipendenza da ogni influsso esterno.

4. I membri del gruppo di esperti restano in carica finché non sono sostituiti o al termine del mandato.

5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo di esperti o che presentano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni enunciate nel presente articolo 4, paragrafi 1 e 2 o nell’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il rimanente periodo del loro mandato.

6. I membri nominati a titolo personale (a norma del precedente paragrafo 3) firmano ogni anno un impegno ad agire nel pubblico interesse e una dichiarazione indicante l’assenza o l’esistenza di un interesse tale da inficiare la loro obiettività.

7. Il nome e cognome dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I dati personali di tali membri sono raccolti, trattati e pubblicati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo di esperti è presieduto dalla Commissione.

2. La Commissione coordina le attività del gruppo di esperti con quelle del corrispondente gruppo di lavoro sulle statistiche della criminalità e della giustizia penale, che l’Eurostat costituirà nell’ambito del programma statistico comunitario in rappresentanza delle autorità nazionali in materia di statistica. La Commissione è responsabile della coerenza tra i lavori di entrambi i gruppi e cerca di organizzare, nei limiti del possibile, riunioni congiunte o riunioni nel medesimo giorno.

3. La Commissione coordina gli elementi pertinenti delle attività del gruppo di esperti con le altre attività correlate da essa svolte.

4. In accordo con la Commissione, si possono costituire sottogruppi, comprendenti al massimo 15 membri, per esaminare questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo di esperti. I sottogruppi vengono sciolti al compimento del loro mandato.

5. Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti od osservatori, anche di paesi terzi, aventi competenza specifica su un punto iscritto all’ordine del giorno, di partecipare, se risulti utile e/o necessario, ai lavori del gruppo di esperti o dei sottogruppi.

6. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti o di un sottogruppo non possono essere diffuse se, a giudizio della Commissione, esse riguardano questioni riservate.

7. Il gruppo di esperti ed i sottogruppi si riuniscono di norma presso gli uffici della Commissione, per suo invito, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede ai servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

8. Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato dalla Commissione.

9. La Commissione può pubblicare su Internet o altrove, nella lingua originale, il sunto, le conclusioni, parte delle conclusioni o il documento di lavoro del gruppo di esperti.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo, in base alla regole da essa applicate per la remunerazione degli esperti esterni. I membri, esperti ed osservatori non sono remunerati per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale stanziato per il gruppo dai servizi responsabili della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente

Da EuropaLex

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Sabato, 16 Settembre 2006
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