Il 19 settembre è stato presentato alla Camera il Ddl del Governo sulle intercettazioni telefoniche approvato il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri. Il testo prevede: intercettazioni con proroghe “a termine” ed effettuate; centri di intercettazione istituiti su base distrettuale; scrematura delle conversazioni irrilevanti e secretazione dei testi; reclusione da sei mesi a tre anni per i magistrati che diffondono intercettazioni coperte da segreto e multe fino a 60.000 euro per i giornalisti che le pubblicano. Il documento limita a tre mesi la durata della proroga per le intercettazioni ed istituisce la figura del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della Repubblica. Il suo compito sarà quello di comunicare periodicamente al capo dell’ufficio l’elenco delle intercettazioni in corso. Si stabilisce poi che le operazioni di intercettazione avvengano presso appositi Centri istituiti su base distrettuale e le operazioni di ascolto presso le competenti Procure della Repubblica. Ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente nei servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Le intercettazioni subiranno quindi una progressiva “scrematura” (ad opera prima del pubblico ministero e poi del GIP) e quelle ritenute irrilevanti, verranno custodite in apposito registro riservato e secretate. Il Ddl stabilisce che chiunque rivela indebitamente notizie su atti del procedimento penale coperti da segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Viene introdotto un nuovo reato, quello di “Illeciti per finalità giornalistiche” che prevede una multa da 3mila a 18mila euro. In caso di dati sensibili, riguardanti minori o se la violazione è reiterata o di particolare gravità, da 10cimila a 60mila euro. Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di
intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di
indagine” Art. 1 (Modifiche all’articolo 114 del
codice di procedura penale) 1. All’articolo 114 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2. È vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non
più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari
ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Qualora venga disposta
l’archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale o
per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero o delle investigazioni difensive."; b) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti: "2-bis. È vietata la
pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della
documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche
telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se
non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari
ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 2-ter. E’ vietata la
pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti
emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia
consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad
indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza."; c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Se si procede al
dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in
grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati
per le contestazioni."; d) il comma 7 è sostituito dal
seguente: "7. Salvo quanto previsto dai
commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del
contenuto degli atti non coperti da segreto.". Art. 2 (Modifiche all’articolo 267 del
codice di procedura penale) 1. All’articolo 267 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "Il pubblico ministero
richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall’articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi
di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la
prosecuzione delle indagini. L’autorizzazione è data con decreto
motivato."; b) il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2. Nei casi di urgenza,
quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con
decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre
le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro
quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai
sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato
nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i
risultati di essa non possono essere utilizzati.". c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Il decreto del pubblico
ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle
operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice
con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non
superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi
nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1,
desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi
debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente
ai presupposti indicati nel comma 1."; b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente: "3-bis. La durata
dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui
all’articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano
emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma
1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi
debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente
ai presupposti indicati nel comma 1.". "3-ter. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e dall’articolo 3 del decreto
legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito dalla legge 15 dicembre 2001 n.
438". Art. 3 (Modifiche all’articolo 268 del
codice di procedura penale) 1. All’articolo 268 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Le operazioni di
registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei
centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte
d’appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute
mediante impianti installati presso la competente procura della Repubblica
ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di
polizia giudiziaria delegati per le indagini.". b) dopo il comma 3-bis sono
inseriti i seguenti: "3-ter. I verbali e le
registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza
del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi
sono custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 3-quater. Ai procuratori
generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica
territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di
gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di
intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3."; c) i commi da 4 a 8 sono abrogati. Art. 4 (Introduzione degli articoli
268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale) 1. Dopo l’articolo 268 del codice
di procedura penale sono inseriti i seguenti: a) "Articolo 268-bis.
(Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la
segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene
rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati
anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l’intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata
l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza in quanto riguardanti persone,
fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell’archivio
riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28
luglio 1989 n. 271. 2. Gli atti rimangono depositati
per il tempo stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca
necessaria una proroga. 3. Il giudice può autorizzare il
pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1 non oltre la
chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio
per le indagini. 4. Ai difensori delle parti è dato
immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3, hanno
facoltà: a) di esaminare gli atti depositati
e quelli custoditi nell’archivio riservato; b) di ascoltare le registrazioni,
ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato; c) di indicare specificamente al
giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione,
enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di indicare specificamente al
giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è
vietata l’utilizzazione. 5. Scaduto il termine di cui al
comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone
con ordinanza non impugnabile l’acquisizione delle conversazioni che ritiene
rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre
esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato
previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.
271. 6. La documentazione depositata
della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente
restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato di cui al comma
che precede. 7. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, ai dati relativi al traffico
telefonico. 8. I difensori delle parti possono
estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta
l’acquisizione."; b) "Articolo 268-ter.
(Trascrizione delle registrazioni). 1. Il giudice dispone perizia per
la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile
delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni
utilizzate per lo svolgimento dell’incarico vengono immediatamente restituiti
al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto
dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. E’ vietata
la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente
persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i
nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini
siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi
pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede. 2. Le trascrizioni delle
registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma
dell’articolo 431. 3. Delle trascrizioni e delle
stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto
informatico."; c) "Articolo 268-quater.
(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, anche
prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue
richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che
ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o
del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. E’ vietata
la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente
persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero
dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle
indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi
pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede. 2. Quando il giudice deve adottare
una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il
pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni
che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e
di cui non è vietata l’utilizzazione. 3. Il giudice dispone
l’acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni
rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse
sono custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Dopo che la persona sottoposta alle
indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si
applica la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 268-bis. 4. Sono soggette ad autorizzazione
del pubblico ministero le seguenti attività: a) la stampa dei dati relativi
alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione
del numero delle pagine stampate; b) la trasmissione dei dati
relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via
telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli
estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione
e ricezione."; d) "Articolo 268-quinquies.
(Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da
adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto
delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo
89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. All’esito può disporre
con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive
di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della
perizia. 2. Nel corso del dibattimento, il
giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti,
l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 268-ter."; e) "Articolo 268-sexies.
(Avviso a persone non indagate). 1. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti
titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione
delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non
risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell’avvenuta
intercettazione. 2. L’avviso contiene la mera
notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza
intercettata, nonché l’indicazione della facoltà di chiedere la distruzione
anticipata delle registrazioni ai sensi dell’articolo 269, comma 2. 3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano: a) nei casi in cui si procede per
i reati indicati agli articoli 51 comma 3-bis, 51 comma 3-quater e
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché 600-ter e
600-quinquies del codice penale; b) se dagli atti di indagine
risulti che l’utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad
indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati; c) se taluna delle conversazioni
intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al
procedimento.". Art. 5 (Modifiche all’articolo 269 del
codice di procedura penale) 1. All’articolo 269 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. I verbali ed i supporti
contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio
riservato di cui all’articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271."; b) il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2. Salvo quanto previsto
dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza
non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni
dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi i termini che precedono,
il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al primo comma. Tuttavia, quando la documentazione
non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la
distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza.
Sull’istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non
può essere disposta senza il consenso delle parti.". Art. 6 (Modifiche all’ articolo 270 del
codice di procedura penale) 1. All’articolo 270 del codice di
procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della
utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle
intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis,
268-ter, 268-quater e 268-quinquies.". Art. 7 (Modifiche all’articolo 295 del
codice di procedura penale) 1. All’articolo 295 del codice di
procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di agevolare le
ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di
conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione. Si applicano, nei limiti della compatibilità, le
disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater,
268-quinquies, 269 e 270.". Art. 8 (Introduzione dell’articolo
329-bis del codice di procedura penale) 1. Dopo l’articolo 329 del codice
di procedura penale è inserito il seguente: "Articolo 329-bis. (Obbligo
del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i
supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli
268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies,
nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da
segreto.". Art. 9 (Modifiche all’articolo 89 del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271) 1. All’articolo 89 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "i
nastri contenenti le registrazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"i supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche"; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti: "2-bis. Il procuratore
della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di
intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e
dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti. 2-ter. Il funzionario di
cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due
mesi l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.". Art. 10 (Introduzione dell’articolo 89-bis
del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271) 1. Dopo l’articolo 89 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente: "Articolo 89-bis.
(Archivio riservato delle intercettazioni). 1. Presso la procura della
Repubblica è istituito l’archivio riservato per le intercettazioni. 2. L’archivio è tenuto sotto la
responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con
modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso
contenuta. 3. Oltre agli ausiliari autorizzati
dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi
stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in
apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti
contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza. 4. Nei casi previsti dalla legge
il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a
disposizione dell’archivio.". Art. 11 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni: a) l’articolo 379-bis è
sostituito dal seguente: "Articolo 379-bis.
(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela indebitamente
notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un
procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa,
la pena è della reclusione fino ad un anno. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2
è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi
a due anni. Chiunque, dopo aver rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto
imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice
di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni."; b) dopo l’articolo 617-sexies,
è inserito il seguente: "Articolo 617-septies.
(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). Chiunque illecitamente prende
diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito
con la pena della reclusione da uno a tre anni."; c) al primo comma dell’articolo
684, le parole "o a guisa di informazione", sono sostituite dalle
seguenti: "o nel contenuto"; d) all’articolo 684, dopo il primo
comma è inserito il seguente: "La condanna importa la pubblicazione della
sentenza a norma dell’articolo 36.". Art. 12 (Introduzione dell’articolo
164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e modifiche agli articoli
139 e 165 del medesimo decreto) 1. Al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 164 è inserito
il seguente: "Art. 164-bis.
(Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o
comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di
deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139 comma 1, all’autore della
violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti
minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da
diecimila a sessantamila euro. Della violazione, fuori dalle ipotesi di
concorso, il direttore o vice-direttore responsabile risponde nei casi in cui
omette di esercitare il controllo necessario ad impedirla. 2. Nei casi di cui al comma 1, il
Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell’ordine dei giornalisti,
nonché, ove ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far
pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. La sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo
165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1 primo periodo, ed è in ogni
caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o minori o è reiterata
o, comunque, di particolare gravità."; b) all’articolo 139, comma 5, dopo
le parole "codice di deontologia," sono inserite le seguenti: "ferma
restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,"; c) all’articolo 165, comma 1, le
parole: "162 e 164" sono sostituite dalle parole: "162, 164 e
164-bis.". Art. 13 (Abrogazioni) 1. L’articolo 9 della legge 8
aprile 1974, n. 98 è abrogato. Art. 14 (Regime transitorio) 1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in
vigore. 2. La disposizione di cui al comma
3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge, si applica decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di
apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione
dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a
tale data, resta in vigore la disposizione precedente. Art. 15 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 3 della presente legge, pari a euro 820.000 per
l’anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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