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Notizie brevi 29/09/2006

Cassazione: niente multa se la notifica è fatta dal privato - Atti amministrativi e giudiziari possono essere recapitati solo dall’Ente Poste

Annullato verbale redatto a Catania dopo un primo sì del giudice di pace

(ASAPS) ROMA – Questa è una sentenza che farà proprio discutere parecchio, anche se – lo rimarchiamo – passata un po’ in sordina. Ad emetterla è stata la Cassazione, che ha definito “giuridicamente inesistente” la notifica di verbali di contravvenzione eseguite da società private. Il dispositivo sembra destinato a mettere una fastidiosissima pulce nell’orecchio di molti enti locali, che negli ultimi anni hanno affidato il compito proprio a figure non appartenenti alla Pubblica amministrazione, ma che hanno ottenuto incarichi di questo genere a seguito di appalti. La conseguenza, secondo i giudici della Suprema Corte, è l’estinzione “dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione al codice della strada”. È tutto scritto nella sentenza 20440, emessa dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, che ha dato così ragione alla tesi di un automobilista di Catania al quale il ricorso era stato in prima istanza bocciato dal giudice di pace della città etnea, nel 2001. Per quest’ultimo, infatti, non vi era niente da eccepire sulle modalità con cui una società incaricata dal comune aveva recapitato, e quindi notificato, un verbale di contestazione al cds: robetta, sembra, visto che l’importo dovuto non superava i 100 euro. Carmelo, questo il nome di battesimo del multato, ne ha fatto una questione di principio, e dopo aver visto cadere la sua tesi non si è perso d’animo ed ha deciso di andare avanti: secondo lui, il dipendente dell’agenzia privata che aveva suonato al suo campanello non poteva vestire i panni del messo notificatore, pur avendolo l’amministrazione comunale formalmente incaricato con tanto di qualifica. E se anche tale investitura potesse essere in qualche modo conforme alla legge, “…l’agenzia avrebbe potuto effettuare la notifica solo avvalendosi del servizio postale, come i messi notificatori e gli ufficiali giudiziari, ma non certamente trasformarsi in un ufficio postale e compierne, come avvenuto, le specifiche attività”. Una tesi interessante, che se non altro ha messo il dito su una questione scottante, non certo alla sua prima discussione, che alla fine ha trovato il consenso dei giudici. Obiezione accolta, dunque: la multa è stata annullata per difetto di notifica e Carmelo ha avuto la soddisfazione di vedersi dare ragione. Secondo i giudici infatti, la normativa che disciplina la notifica degli atti giudiziari impone con certezza che tutti gli adempimenti relativi non possono essere demandati a privati, e che dunque “non possono formare oggetto della convenzione”, nemmeno in considerazione della liberalizzazione del servizio postale. La legge italiana, infatti, prevede che “gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giuridiche” sono tutt’oggi appannaggio delle Poste Italiane, che garantiscono su tutto il territorio nazionale la loro distribuzione. (ASAPS)


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Venerdì, 29 Settembre 2006
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