(ASAPS) ROMA – Questa è una sentenza che farà proprio
discutere parecchio, anche se – lo rimarchiamo – passata un po’ in sordina. Ad
emetterla è stata la Cassazione, che ha definito “giuridicamente inesistente” la notifica di verbali di
contravvenzione eseguite da società private. Il dispositivo sembra destinato a
mettere una fastidiosissima pulce nell’orecchio di molti enti locali, che negli
ultimi anni hanno affidato il compito proprio a figure non appartenenti alla
Pubblica amministrazione, ma che hanno ottenuto incarichi di questo genere a
seguito di appalti. La conseguenza, secondo i giudici della Suprema Corte, è
l’estinzione “dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione al
codice della strada”. È tutto scritto nella sentenza 20440, emessa dalla Prima
Sezione Civile della Cassazione, che ha dato così ragione alla tesi di un
automobilista di Catania al quale il ricorso era stato in prima istanza
bocciato dal giudice di pace della città etnea, nel 2001. Per quest’ultimo,
infatti, non vi era niente da eccepire sulle modalità con cui una società
incaricata dal comune aveva recapitato, e quindi notificato, un verbale di
contestazione al cds: robetta, sembra, visto che l’importo dovuto non superava
i 100 euro. Carmelo, questo il nome di battesimo del multato, ne ha fatto una questione di principio, e
dopo aver visto cadere la sua tesi non si è perso d’animo ed ha deciso di
andare avanti: secondo lui, il dipendente dell’agenzia privata che aveva
suonato al suo campanello non poteva vestire i panni del messo notificatore,
pur avendolo l’amministrazione comunale formalmente incaricato con tanto di
qualifica. E se anche tale investitura potesse essere in qualche modo conforme
alla legge, “…l’agenzia avrebbe potuto effettuare la notifica solo avvalendosi
del servizio postale, come i messi notificatori e gli ufficiali giudiziari, ma
non certamente trasformarsi in un ufficio postale e compierne, come avvenuto,
le specifiche attività”. Una tesi interessante, che se non altro ha messo il
dito su una questione scottante, non certo alla sua prima discussione, che alla
fine ha trovato il consenso dei giudici. Obiezione accolta, dunque: la multa è
stata annullata per difetto di notifica e Carmelo ha avuto la soddisfazione di
vedersi dare ragione. Secondo i giudici infatti, la normativa che disciplina la
notifica degli atti giudiziari impone con certezza che tutti gli adempimenti
relativi non possono essere demandati a privati, e che dunque “non possono
formare oggetto della convenzione”, nemmeno in considerazione della
liberalizzazione del servizio postale. La legge italiana, infatti, prevede che
“gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giuridiche”
sono tutt’oggi appannaggio delle Poste Italiane, che garantiscono su tutto il
territorio nazionale la loro distribuzione. (ASAPS) |
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