(Asaps) Hai avuto un incidente mentre guidavi un’auto altrui e l’assicurazione non vuole pagare? Spediscigli il testo della sentenza 23 febbraio 2006, n. 4003 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito per l’ennesima volta che è legittimato a fare la richiesta anche il semplice possessore. Non è una ipotesi remota, quella cui la Cassazione ha fatto riferimento, poiché riguarda, per esempio, tutti coloro che di fatto hanno proceduto all’acquisto di un veicolo senza perfezionare la transazione ed il relativo trasferimento di proprietà. L’occasione, base di fatto della decisione, è stata creata nel foro di Napoli dove il Giudice di pace di Marano aveva rigettato la domanda di una signora che lamentava, a seguito di incidente l’indisponibilità, dell’assicurazione dell’utente antagonista, a liquidare il danno, sostenendo che la stessa non fosse legittimata in quanto non proprietaria. Per nulla persuasa, la ricorrente aveva chiesto alla Cassazione se una simile soluzione si conciliasse coi dettami degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 del Cc. Infatti, l’art. 1140 Cc definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Questa definizione, presuppone due elementi del possesso: l’animus possidendi, che non è necessariamente collegato alla persuasione di esercitare un potere di fatto in corrispondenza dell’esistenza di un diritto, essendo unicamente espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto (Cass. 30 giugno 1982, n. 3939); il corpus del possesso, che non va inteso in senso materialistico, ma in funzione dell’utilità che la cosa può fornire, cosicché la relazione tra la cosa ed il possessore non esige l’insistenza fisica continua di quest’ultimo, ma soltanto la possibilità che, quando voglia egli impieghi secondo le sue determinazioni l’oggetto del possesso (Cass. 23 ottobre 1969, n. 3470) . Del resto, l’art 1141 dice che “si presume il possesso di colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione”. Già in passato la Cassazione (Sezione terza, 10843/97) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all’esercizio di quel potere (nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, 14232/99). La decisione 4003/2006 ora riprende il tema per conferire al possessore una titolarità tanto nella pretesa, quanto nella relativa azione per veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno. Pertanto, nei singoli casi, il giudice di merito avrà l’onere di accertare che l’attore abbia dimostrato, sulla scorta di rigorose prove, l’esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella di cui agli artt. 1140 e 1141 Cc, nonché l’incidenza sul proprio patrimonio del danno di cui chiede il ristoro. * Funzionario della Polizia di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza Presso l’Università di Bologna
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CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA 23 febbraio 2006 N. 4003
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20 agosto 2002 il GdP di Marano di Napoli rigettava la domanda proposta da Luigi C., che aveva chiesto la condanna di Maria D. e delle Spa Sarp Assicurazioni in Lca e Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa designata dal Fgvs, al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale.
Il Giudice rilevava che l’attore non era risultato proprietario dell’auto danneggiata.
Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Le resistenti non hanno svolto alcuna difesa in questo giudizio. Il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Si premette che all’odierna udienza in camera di consiglio il difensore del ricorrente ha partecipato ed ha esposto le proprie argomentazioni a sostegno del ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento. Con unico motivo il C. eccepisce violazione degli articoli 1140, 1168, 2043 e 2054 del Cc assumendo che erroneamente il GdP non lo ha ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno relativo all’auto danneggiata. Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto che spetti soltanto al proprietario dell’auto danneggiata in un sinistro stradale la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del relativo danno. Questa affermazione si pone in contrasto con i principi informativi della materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede di legittimità anche nell’ipotesi di pronuncia secondo equità. Questa stessa sezione già in passato (Cassazione, Sezione terza, 10843/97) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all’esercizio di quel potere (nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, 14232/99). Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 Cc. L’applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare che l’attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l’incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro GdP di Napoli che dovrà stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se il C. abbia dimostrato un possesso come sopra specificato. P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro GdP di Napoli. Cosi deciso in Roma il 21 dicembre 2005.
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