(ASAPS) – Il 21 settembre è arrivato il primo sì della Camera alla Legge Comunitaria per il 2006. Il provvedimento recepisce nell’ordinamento italiano 116 direttive dell’Unione europea e contiene anche norme di modifica della legge sull’immigrazione. Il testo stabilisce che chi si vedrà respingere la domanda di asilo politico in prima battuta non sarà automaticamente espulso, ma potrà presentare un ricorso e per tutta la durata dell’esame potrà restare in Italia. Inoltre, la domanda di asilo non potrà essere dichiarata infondata esclusivamente perché il richiedente proviene da un paese considerato “non a rischio”. Approvata anche la norma che permette, anche a chi si trova già in Italia in regola con le leggi sull’immigrazione, di chiedere il permesso di soggiorno a fini di ricerca scientifica. Fino ad oggi, la domanda doveva essere presentata prima di entrare in Italia. (ASAPS) Ddl Camera 10 42 - Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2006 Capo I DELEGA AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE Art. 1. (Delega al Governo per
l’attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine
per l’adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei
mesi. 2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi
generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali: a) le amministrazioni direttamente
interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; b) ai fini di un migliore
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle
discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; Art. 3. (Delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c). Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e
controlli) 1. In relazione agli oneri per
prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Le entrate derivanti dalle
tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all’attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle
da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Art. 5. (Delega al Governo per il riordino
normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. Art. 6. (Attuazione di direttive
comunitarie con regolamento autorizzato) 1. Il Governo è autorizzato a dare
attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C con uno o
più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei
competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso il
predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la
finanza pubblica.
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL
CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA Art. 7. (Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge
4 febbraio 2005, n. 11) 1. Dopo l’articolo 15 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti: "Art. 15-bis. -
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso
riguardanti l’Italia). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle
amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte
dei conti un elenco, articolato per settore e materia: b) dei rinvii pregiudiziali disposti
ai sensi dell’articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o
dell’articolo 35 del Trattato sull’Unione europea, da organi giurisdizionali
italiani; 2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni
sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali
conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al
comma 1. 3. Nei casi di particolare rilievo o
urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in
relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli
orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto
sull’ordinamento.
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA Art. 8. (Individuazione di princìpi
fondamentali in particolari materie di competenza 1. Sono princìpi fondamentali, nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti
comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela
e sicurezza del lavoro", i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni
volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato
"tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo
all’esercizio dei poteri sanzionatori; b) possibilità per le regioni e le
province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario,
nell’ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla
materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di
intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli
fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione
perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale. 2. Sono princìpi fondamentali, nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti
comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela
della salute", i seguenti: b) limitazione degli interventi
regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le
scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona
interessata, qualora l’opzione normativa non risulti fondata sull’elaborazione
di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e
delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali
o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica; 3. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome danno attuazione o assicurano l’applicazione degli atti
comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione. 4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA Art. 9. (Introduzione dell’articolo 26-bis della legge 25 gennaio
2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) 1. Dopo l’articolo 26 della legge
25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente: "Art. 26-bis. -
(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli). – 1. Nella predisposizione del decreto
legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi: 2) nel caso di danni alle cose, un
importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime; b) prevedere un periodo transitorio
di cinque anni, dalla data dell’11 giugno 2007 prevista per l’attuazione della
direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i
danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera
a); c) prevedere, ai fini del
risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada
costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP Spa,
in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una
franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i
danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per
gravi danni alle persone". 2. All’articolo 1, comma 4, della
legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: "2004/113/CE" sono
inserite le seguenti: ", 2005/14/CE". Art. 10. (Introduzione dell’articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005,
n. 62, e altre disposizioni per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE, come
modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti
finanziari) 1. Dopo l’articolo 9 della legge
18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente: "Art. 9-bis. – (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio,
nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). – 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della
direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi: b) recepire le nozioni di servizi e
attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari
contenute nell’allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d’intesa con
la Banca d’Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva; 1) le misure e gli strumenti per
identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di
interesse, inclusi i princìpi che devono essere seguiti dalle imprese
nell’adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti; 2) gli obblighi di informazione,
con particolare riferimento al grado di rischiosità dei prodotti finanziari e
delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB
può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti previsto dall’articolo 136 del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; i) disciplinare l’attività di
gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il
potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei
sistemi stessi; l) al fine di garantire l’effettiva
integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell’efficacia del
processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire
il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei
diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca
d’Italia per i mercati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti
previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati
su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, per i
mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, il potere di: 1) disciplinare il regime di
trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti
azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati
medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori
sistematici; 2) estendere, in tutto o in parte,
quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di
trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi
dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati; m) conferire alla CONSOB il potere
di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui
all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie: 2) l’estensione degli obblighi di
comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari
anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati
regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli
investitori; n) prevedere che la CONSOB possa
individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti,
adottati ai sensi dell’articolo 62 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e
organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione
e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli
operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in
conformità ai princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti
dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva; o) conferire alla CONSOB, d’intesa
con la Banca d’Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità
alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali
subordinare la designazione e l’accesso alle controparti centrali o ai sistemi
di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46
della direttiva; 2. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e delle procedure previsti dalla
presente legge, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo
decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva successivamente alla predetta
data. 3. All’attuazione del presente
articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica". 2. Ai fini del recepimento della
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l’esercizio della delega previsto
dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31
gennaio 2007. 3. Dopo il comma 1 dell’articolo
25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito
il seguente: "1-bis. Nei mercati
regolamentati di strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2,
lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui
relativi indici, limitatamente al settore dell’energia, le negoziazioni in conto
proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma
1 del presente articolo". 6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma
1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati. Art. 11. (Attuazione della direttiva
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di
ricerca scientifica) 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio,
del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per
l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che
la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del
paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano. Art. 12. (Attuazione della direttiva
2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato) 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio,
del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi
di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) tenere conto, nella scelta delle
opzioni che la direttiva prevede, di quelle più aderenti al disposto
dell’articolo 10 della Costituzione; b) nel caso in cui il richiedente
asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in
precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine
sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che
siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Art. 13. (Modifiche alla legge 24 luglio
1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per
l’esercizio della professione di odontoiatra) 1. All’articolo 19, comma 1, della
legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera: "b-bis) ai medici che hanno iniziato
la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che
sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo
odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e
che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale,
all’attività di cui all’articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato". Art. 14. (Modifiche alla legge 8 luglio
1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di
regolamenti comunitari) 1. L’articolo 3 della legge 8
luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Sanzioni per
violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non
automatizzata). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dello stabilimento, che vìola l’obbligo di identificazione e di classificazione
di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 2. Il titolare dello stabilimento
che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 2. Dopo l’articolo 3 della legge 8
luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti: |