(ASAPS) - La I^
sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10875 dell’11 maggio 2006
ha ribadito che: “Legittimato passivo
avverso la domanda di annullamento del provvedimento di fermo amministrativo
del veicolo è l’organo di vertice da cui dipende l’Autorità che ha irrogato
tale sanzione.” Sentenza 11 maggio
2006, n. 10875 (Presidente G.
Cappuccio, Relatore L. Panzani) Svolgimento del
processo M.F.
proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Torino avverso
l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino del 22.6.2000 con cui gli veniva
irrogata la sanzione amministrativa di L. 6.000.000 oltre alla sospensione per
sei mesi della patente di guida per la violazione dell’art. 176, comma 1, lett.
a) e c) e n. 19 C.d.S., accertata il 6.6.2000 dalla Polstrada di Torino, che
procedeva anche al fermo amministrativo del veicolo. Contestualmente
il M. depositava istanza ex L. n. 689 del 1981, art. 22, ultimo comma, per la
sospensione del provvedimento opposto ex art. 669 bis c.p.c., e ss. c.p.c. Il
Giudice di Pace fissava udienza di comparizione delle parti al 9.11.2000. Il
25.8.2000 il M. depositava istanza per l’espressa pronuncia in ordine al
provvedimento cautelare. Il Giudice di Face differiva l’udienza originariamente
fissata al 30.11.2000, non essendo stato rispettato il termine minimo a
comparire. Costituitasi in giudizio la Prefettura di Torino e respinta dal
Presidente del Tribunale istanza di ricusazione del Giudice di Pace dott.
Franco Corsi, con sentenza 14 maggio 2001 il Giudice di Pace rigettava
l’opposizione. Osservava
il Giudice di Pace, con riferimento alle conclusioni originariamente assunte
dall’opponente in ricorso (sul presupposto che le conclusioni rassegnate
all’udienza di discussione fossero tardive ed assunte in difetto di
contraddittorio con l’Amministrazione convenuta), che il verbale di
accertamento dell’infrazione faceva stato sino a querela di falso dei fatti
attestati dai Pubblici Ufficiali roganti e che l’opponente non aveva indicato
mezzi di prova in senso contrario a tali risultanze. Il
giudice di pace dichiarava inoltre inammissibile la domanda di sospensione
cautelare del provvedimento di sospensione della patente, perché proposta
davanti a giudice privo di giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari,
aggiungendo che essa era stata proposta in periodo di sospensione feriale dei
termini e che la sospensione del provvedimento impugnato corrispondeva ad una
facoltà discrezionale del giudice, avendo in ogni caso ammesso l’opponente di
aver commesso l’infrazione, sia pur qualificandola in termini di minor gravita
rispetto a quanto ritenuto dall’Amministrazione. Avverso
la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, anche nei confronti del
Ministero dell’interno, il M. formulando cinque motivi di ricorso. Resiste con
controricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Torino. Motivi della
decisione 1.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 101, 102
c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, con
conseguente nullità del procedimento per violazione del principio del
contraddittorio, nonché difetto di motivazione. Osserva
che l’opposizione riguardava anche il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo, disposto dalla Polizia stradale, sì che legittimato passivo in
proposito era il Ministero dell’Interno, nei cui confronti peraltro il Giudice
di Pace ometteva di estendere il contraddittorio. 2.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981,
art. 23, commi 6 e 12, e dell’art. 2697 c.c. oltre che difetto di motivazione.
Si duole che il Giudice di Pace abbia ritenuto che egli non avesse fornito e
neppure dedotto prova contraria alle risultanze del verbale redatto dalla
Polstrada, in quanto in realtà egli non aveva mai contestato le risultanze di
tale verbale, ma soltanto le conclusioni che ne erano state tratte sul piano
sanzionatorio. Inoltre la mancata deduzione di mezzi istruttori, neppure vera
perché erano state prodotte fotografie del luogo dell’infrazione, era
irrilevante perché sarebbe stato onere del giudice ai sensi della L. n. 689 del
1981 disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. 3.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981,
art. 23, comma 7, e degli artt. 183 e 184 c.p.c. e difetto di motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Giudice di Pace
non abbia preso in esame le conclusioni assunte all’udienza del 24.4.2001 in
ragione dell’assenza della Prefettura. Tali conclusioni in realtà
rappresentavano soltanto un chiarimento di quelle originariamente assunte ed in
ogni caso, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7, il giudice
doveva invitare le parti a precisare le conclusioni. Tanto aveva fatto il ricorrente. 4.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2700
c.c. e dell’art. 154, comma 7, art. 146, comma 1, art. 176, comma 1, lett. a)
C.d.S. nonché difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia. Il
giudice di pace infatti nell’affermare che il verbale di accertamento redatto
dagli agenti verbalizzanti ha efficacia probatoria privilegiata avrebbe
trascurato che tale efficacia probatoria non si estende alla qualificazione
giuridica dei fatti. Dal
verbale poteva ritenersi accertato unicamente che il ricorrente
"effettuava manovra di inversione di marcia" e che "proveniente
da lato Torino impegnava lo svincolo Orbassano ed ivi invertiva la marcia per
tornare verso Torino - corso Orbassano". Secondo il ricorrente che ciò
fosse avvenuto in ambito autostradale e con violazione dell’art. 176 C.d.S.,
comma 1, lett. a), era il frutto di un semplice apprezzamento personale degli
accertatori. Ai sensi dell’art. 2 C.d.S. lo svincolo non poteva essere
considerato autostrada perchè non vi figuravano carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile e perchè non vi erano gli appositi
segnali di inizio e fine, che risultavano assenti sulla base delle fotografie
prodotte dal ricorrente. In loco esisteva soltanto un segnale di preavviso di
autostrada, che non poteva avere la funzione del segnale di inizio o fine
autostrada. Occorreva
inoltre che la condotta illecita sanzionata integrasse l’inversione del senso
di marcia attraversando lo spartitraffico, laddove nella specie lo
spartitraffico era assente. 5.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione della L. 689 del 1981,
art. 22, comma 7, dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., della L. n. 742 del 1969,
art. 1 nonchè dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., commi 2 e 6, art.
113 Cost., commi 1 e 2, della L. n. 742 del 1969, art. 5, in relazione all’art.
360 c.p.c., nn. 3 e 4. Si
duole il ricorrente che il Giudice di Pace abbia ritenuto inammissibile la
domanda di provvedimento cautelare, sottolineando che il giudice investito
della competenza in materia cautelare è lo stesso giudice dell’opposizione, ai
sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 7. La disciplina dettata
dall’art. 669 bis c.p.c., e ss., potrà applicarsi in quanto compatibile. Lamenta
inoltre che il giudice di pace abbia ritenuto di non poter provvedere in
ragione della sospensione feriale dei termini in atto, trascurando che tale
sospensione non poteva incidere su un procedimento avente carattere cautelare.
Poichè peraltro il Giudice di Pace, nell’indicare i motivi di merito che lo
avevano indotto a non fissare udienza per la discussione dell’istanza
cautelare, indica gli stessi motivi posti poi a fondamento della reiezione nel
merito della domanda principale, ritiene il ricorrente di poterne argomentare
che la ricusazione proposta fosse fondata. Solleva quindi eccezione
d’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 7, e
art. 23, in riferimento all’art. 111 Cost. nella parte in cui attribuisce, in
via provvisoria e cautelare, ad un magistrato la facoltà di sospendere o meno
l’esecutività di un provvedimento sul quale egli sarà poi chiamato a
pronunciare in via definitiva in una fase successiva, ancorchè nel medesimo
grado di giudizio. 6.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Esso denuncia la pretermissione di un
litisconsorte necessario che e causa di nullità sulla quale la Corte deve
comunque provvedere d’ufficio. Come risulta dall’esame degli atti, il ricorso e
il decreto di fissazione d’udienza del Giudice di pace sono stati comunicati
anche al Ministero dell’Interno, ma tale comunicazione non vale a integrare
legittimamente il contraddittorio nei confronti del Ministero stesso, atteso
che L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7, prevede che ricorso e decreto siano
notificati, a cura della cancelleria del giudice adito, all’opponente ed
all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La
semplice comunicazione del provvedimento non sostituisce la notificazione
richiesta dalla legge, in ragione delle diverse formalità previste per la
comunicazione e la notificazione rispettivamente dagli artt. 136 e 137 c.p.c.,
e ss.. In particolare la notificazione richiede la consegna al destinatario di
copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (cfr. art. 137 c.p.c.,
comma 2), adempimento che non è richiesto nel caso della comunicazione, si che
deve ritenersi che la notificazione possa ritenersi validamente sostituita
dalla comunicazione soltanto quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo,
circostanza che nel caso di specie non risulta. Va
sottolineato che, come risulta dalla sentenza impugnata il ricorrente aveva
chiesto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Prefetto di
Torino e del provvedimento di fermo amministrativo. Ad
avviso dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino non si sarebbe di fronte
ad una duplicità di sanzioni irrogate da due soggetti distinti - la sospensione
della patente da parte del Prefetto e il fermo amministrativo da parte della
Polizia stradale di Torino, organo periferico facente capo al Ministero
dell’interno, perchè la sospensione congiuntamente al fermo amministrativo del
veicolo costituirebbero un’unica sanzione amministrativa accessoria, ai sensi
dell’art. 176 C.d.S., comma 22, che fa espresso riferimento alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e del fermo amministrativo
del veicolo. Tale tesi non può essere condivisa. L’art.
214 C.d.S. disciplina il fermo amministrativo del veicolo come una sanzione
accessoria. Nel caso di specie l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto
applicava al M. la sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della
patente, mentre il provvedimento di fermo amministrativo trovava il suo
fondamento direttamente nel provvedimento adottato dalla Polizia stradale di
Torino, con la conseguenza che tale provvedimento era autonomamente impugnabile
e che tale impugnazione è stata ritualmente proposta dal M., contestualmente
all’opposizione all’ordinanza ingiunzione. Legittimato
passivo avverso la domanda di annullamento del provvedimento di fermo
amministrativo è l’organo di vertice da cui dipende l’Autorità che ha irrogato
il provvedimento di fermo, nella specie la polizia stradale di Torino, da
individuarsi dunque nel Ministero dell’interno. Ai
sensi dell’art. 214 C.d.S., comma 4-6, la restituzione del veicolo è
subordinata all’accertamento in sede amministrativa o giudiziaria
dell’insussistenza dell’infrazione in virtù della quale è stata irrogata la
sanzione pecuniaria. Ne
deriva che, ove sia stato impugnato anche il provvedimento di fermo
amministrativo, il Ministero dell’Interno è litisconsorte necessario nel
procedimento relativo all’accertamento dell’infrazione. Di conseguenza la
sentenza impugnata, che ha pronunciato senza che il Ministero fosse stato validamente
convenuto in giudizio, va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Torino, in
diversa composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte, provvedendo
d’ufficio, cassa la sentenza impugnata per difetto del contraddittorio nei
confronti del Ministero dell’Interno con rinvio al Giudice di Pace di Torino,
in diversa composizione, anche per le spese. Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26
gennaio 2006. Depositato
in Cancelleria il 11 maggio 2006. |
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