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Decreti Legge 27/09/2006

Autorizzato il trattenimento in servizio, a domanda, per l’anno 2006, degli agenti ausiliari trattenuti del 63° e 64° corso di Allievo Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza - DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. 260 Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

(GU n. 225 del 27 settembre 2006)
DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. 260
Misure urgenti per  la  funzionalità  dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

(GU n. 225 del 27-9-2006)

testo in vigore dal: 28-9-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Ammini-strazione  della  pubblica sicurezza per le esigenze  connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

    1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale,   e   della  criminalità organizzata  e  per  assicurare la funzionalità dell’Ammini-strazione della  pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno, entro il limite di spesa di   8.650.000   euro,  può  autorizzare  l’ulteriore trattenimento  in  servizio,  fino  al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari  trattenuti  frequentatori  del  63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
    2.  All’onere derivante dall’attuazione  del  comma 1, pari a 8.650.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    3.  Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

    1. Il presente decreto  entra in vigore il giorno successivo a quello  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sarà inserito  nella  Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2006

NAPOLITANO
Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Padoa-Schioppa,  Ministro dell’economia e delle finanze
Nicolais,  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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Mercoledì, 27 Settembre 2006
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