Adeguate le indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari in base alla variazione Istat (ultimo triennio) dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ quanto previsto dal decreto del Ministero della
Giustizia del 15 settembre 2006, in applicazione dell’art. 20, comma 3, del Testo
unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002, n. 115). (Altalex, 28 settembre 2006) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 15 settembre 2006 Variazione della misura dell’indennita’ di
trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell’articolo
20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115. (GU n. 223 del 25-9-2006) IL CAPO DIPARTIMENTO di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il
quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda
all’adeguamento dell’indennita’ di trasferta degli ufficiali giudiziari, in
base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell’ultimo triennio; Decreta: Art. 1. 1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale
giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente
misura: Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2006 Il capo dipartimento Castelli Il Ragioniere generale dello Stato Canzio |
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