IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio della Capitale della Repubblica; Considerato che la situazione emergenziale in atto nella citta’ di Roma, relativa al traffico ed alla mobilita’, presenta peculiarita’ tali da condizionare negativamente la qualita’ della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti; Considerato, inoltre, che la situazione di pregiudizio per i cittadini e’ tale da richiedere l’adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l’esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza; Considerato, altresi’, che le misure e gli interventi a tutt’oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita; Ravvisata la necessita’ di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l’emergenza venutasi a creare nel territorio della Capitale della Repubblica; Vista la nota del comune di Roma del 14 luglio 2006; Sentito il Ministero dell’economia e delle finanze; Acquisita l’intesa della regione Lazio; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita’ suscettibili di compromettere la qualita’ della vita della collettività interessata, il sindaco di Roma e’ nominato, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario, provvede: a) all’individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo: a1) per la realizzazione di parcheggi, aree pedonali, piste ciclo-pedonali, strade e corsie riservate al trasporto pubblico e zone a traffico limitato; a2) per l’installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilita’, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate alla identificazione dei veicoli per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, in deroga all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250; a3) per il potenziamento dell’efficacia operativa del Corpo di polizia municipale, stabilendo le misure organizzative ed impartendo le necessarie direttive operative indispensabili ad assicurarne l’ottimale utilizzazione ai fini della regolazione del traffico e della mobilita’, anche in deroga agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, agli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 13 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 1 e attivando contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e limitatamente al personale del Corpo di polizia municipale all’art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ricorrendo anche all’utilizzo delle graduatorie di concorso oltre i limiti di vigenza temporale per esse previsti, nel limite massimo di mille unita’ fermo restando, con riferimento al restante personale comunale non del corpo di polizia municipale, il rispetto dell’obbiettivo di economia di spesa fissato nell’art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005; a4) per il compimento delle attivita’ conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all’art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall’art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla meta’; b) alla predisposizione di un apposito piano parcheggi recante la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l’ampliamento e la riqualificazione di parcheggi gia’ esistenti, consentendone l’acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilita’, anche a privati, se del caso in deroga al vincolo di pertinenzialita’ previsto dall’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122. A tal fine il commissario delegato acquisisce il parere dei municipi territorialmente competenti, da esprimersi entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente acquisito; c) all’approvazione di un piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla conseguente urgente realizzazione dei lavori, relativi, specificamente: c1) alla rete viaria radiale e circolare della Capitale, anche in coerenza con gli interventi programmati sul trasporto collettivo, anche al fine di realizzare i «corridoi per la mobilita’ collettiva» previsti nel piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale di Roma; c2) ai nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza dei terminali delle linee di trasporto pubblico; d) al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante l’esecuzione, in termini di somma urgenza, di opere integrative o complementari alle linee del trasporto rapido di massa gia’ attive o in corso di realizzazione, delle opere suddette alle imprese già operanti sulle stesse linee; e) alla predisposizione, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, di uno studio di progettazione ed alla successiva realizzazione di un’elisuperfice al fine di fornire un adeguato supporto logistico ai mezzi impegnati nelle attivita’ di soccorso. 3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, l’approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta’. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta’. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e’ rimessa al presidente della regione Lazio, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del sindaco di Roma-commissario delegato. 5. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale. 6. Il commissario delegato cura l’attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al Comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi. Art. 2. 1. Per l’espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale degli Uffici del comune di Roma costituendo, ove necessario, una apposita struttura dedicata. A tal fine il medesimo commissario e’ autorizzato ad implementare, per la durata dello stato di emergenza, le predette strutture con personale, anche dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed a societa’ partecipate dall’amministrazione comunale posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di dieci unita’, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita’, nonche’ di personale assunto con contratto a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita’. 2. Per le finalita’ di cui alla presente ordinanza il commissario e’ autorizzato altresi’ ad avvalersi di esperti nella misura massima di tre unita’ cui e’ corrisposto un compenso nel limite massimo annuo, per ciascuno, del trattamento economico corrisposto, nel medesimo periodo, ai dirigenti apicali del comune di Roma. 3. Il commissario delegato puo’ autorizzare il personale in servizio presso l’amministrazione comunale impiegato nelle attività connesse al superamento del contesto emergenziale in rassegna, nel limite di quaranta unita’, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% dell’indennita’ di posizione in godimento. 4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell’art. 1 puo’ essere corrisposta un’indennita’ mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita’ fino al 30% del trattamento economico in godimento. 5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse assegnate al commissario delegato di cui all’art. 3. Art. 3. 1. Il commissario delegato dispone, per l’esecuzione dell’incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, comprese le risorse stanziate nel bilancio dello Stato in attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, predisponendo tutti gli atti necessari per l’acquisizione e l’impiego dei relativi fondi nel limite massimo di 93 milioni di euro di spesa corrente, ivi inclusa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della deroga di cui all’art. 1, comma 2, lettera a3), e di 700 milioni di euro di spesa in conto capitale, per il periodo temporale di vigenza della presente ordinanza. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative previste dall’art. 1, comma 2, lettera e), il commissario delegato provvede a valere sul fondo della protezione civile, che presenta l’occorrente disponibilità. 3. Per l’utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e’autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del commissario delegato con le modalita’ previste dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Il commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita’ di cui alla presente ordinanza secondo le modalita’ previste dalla vigente normativa in materia di contabilita’. Art. 4. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e’ autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119; legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 10 e 16 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 2, 3, 9 e 10, comma 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni ed integrazioni; legge 15 dicembre 1990, n. 396, articoli 2, 3 e 4; legge 26 febbraio 1992, n. 211, articoli 1, 3, 4 e 5 ; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b) e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all’applicazione del decreto legislativo n. 285/1992; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133-bis; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 98, 99 e 101; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21 commi 4 e 5; articoli 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151, 153; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68; decreto del Ministero dell’interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini; decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse all’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 34, 42, 48, 49, 50, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera c), articoli 14, 20, 22, 24 e 25; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198; decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modificazioni ed integrazioni; contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al quadriennio 2002/2005; art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004; legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, articoli 12 e 20; legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15; legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, articoli 13, 14, 16 e 17; legge regionale 24 maggio 1990, n. 64, articoli 1, 2 e 3; legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23 e 24; legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, articoli 9, comma 1, lettera g), 12, commi 1 e 2, 19; legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, articoli 100, 101, 124, 125, 129 e 130; legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, titolo II, capo III; titolo III; titolo IV, articoli 54, 55 e 58; titolo VI, articoli 66-bis, 68, 69, 72 e 74; legge regionale 3 gennaio 2000, n. 6; per i bandi e gli avvisi pubblicati prima del 1° febbraio 2007, le disposizioni di cui all’art. 256, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 1-octies di cui all’allegato della legge 12 luglio 2006, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173. Art. 5. 1. Il commissario delegato riferisce semestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione. Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile e’ estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita’ del commissario delegato. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2006 Il Presidente: Prodi |
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