(ASAPS) GAMBETTOLA (FC) – Maurizio Marchi, comandante
della Polizia Municipale di Gambettola ed uno dei “tecnici” di punta dell’Asaps
sulle questioni legali, ha ottenuto un successo davvero particolare, così tanto
da aver fatto fare uno "scivolone" memorabile alla Vema, una società
che nel 2005 aveva messo in commercio – con un considerevole sforzo
pubblicitario – una sorta di calze per pneumatici, chiamate “Put & Go”, da
calzare in caso di neve. Il problema è stato che “…nelle pagine del sito – dice
Marchi – si lascia intendere che l’utilizzo del dispositivo pubblicizzato non
comporterebbe alcuna violazione del codice della strada e che sia sostitutivo
delle catene o dei pneumatici da neve”. Niente di diverso da questi due
componenti essenziali, dunque, e nessun altra ipotesi può essere presa in
considerazione. “Seppure l’uso di tali dispositivi non sia sanzionabile –
specifica l’ufficiale della Polizia Municipale – a causa di un vuoto normativo,
il loro utilizzo è irregolare nel senso che, nel caso di obbligo a bordo di
catene o pneumatici da neve, oltre ad essere sanzionabile, causerebbe
responsabilità in caso d’incidente”. Per questo motivo, il 30 gennaio ed il 24
febbraio, dal comando di Gambettola sono partiti gli atti per il Garante della
pubblicità, segnalando la pubblicità della Vema per presunta ingannevolezza, ai
sensi del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio
diffuso ininterrottamente fra il 30 gennaio e il 24 febbraio 2006 sul sito
www.vema.it relativo al dispositivo antineve "PUT & GO". Il
verdetto è arrivato pochi giorni fa: il garante ha riconosciuto
l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, ha condannato l’azienda ad una
sanzione di 5.600 euro ed ha vietato all’azienda di continuare nella pubblicità.
(ASAPS)
Provvedimento n. 15904
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI
INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 gennaio
2006, da ultimo integrata in data 24 febbraio 2006, la Polizia Municipale del
Comune di Gambettola, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio diffuso
ininterrottamente fra il 30 gennaio e il 24 febbraio 2006 sul sito www.vema.it
relativo al dispositivo antineve "PUT & GO".
Nella richiesta di intervento si evidenzia che nelle
pagine del sito si lascia intendere che l’utilizzo del dispositivo
pubblicizzato non comporterebbe alcuna violazione del codice della strada e che
sia sostitutivo delle catene o dei pneumatici da neve. Al contrario, seppure
l’uso di tali dispositivi non sia sanzionabile a causa di un vuoto normativo,
il loro utilizzo sarebbe irregolare e, nel caso di obbligo a bordo di catene o
pneumatici da neve, oltre ad essere sanzionabile, causerebbe responsabilità in
caso d’incidente.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento è rappresentato
da alcune pagine internet diffuse sul sito internet www.vema.it, volte a
promuovere l’acquisto on line del dispositivo antineve "Put &
Go". Nella descrizione delle caratteristiche del prodotto, tra l’altro, si
afferma che: "Put & Go rispecchia le norme del nuovo codice della
strada che nei seguenti articoli prescrive: articolo 5. Regolamentazione della
circolazione in generale, comma 3. I provvedimenti per la regolamentazione
della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali; (…) articolo 6, comma 4. L’ente
proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5 comma 3
paragrafo e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli
o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; Riassumendo in
base al codice della strada gli organi competenti possono prescrivere
l’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio solo
motivatamente e rendendolo noto al pubblico mediante i prescritti segnali
secondo quanto scritto nell’articolo 5 comma 3 e nell’articolo 6, comma 4,
paragrafo e). Le particolarità tecniche di Put & Go danno a questo dispositivo
caratteristiche antisdrucciolevoli. Put & Go quindi è considerabile come
mezzo antisdrucciolevole per la marcia su neve o ghiaccio". Nel sito,
inoltre, è riportata la circolare del Ministero dell’interno n.
300/A/2/41655/1/2 del 14 marzo 2003, dalla quale emerge che, secondo il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo stato attuale, non
esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto
13 marzo 2002 recante "Norme concernenti le catene da neve destinate
all’impiego su veicoli della categoria M1".
III. COMUNICAZIONI
ALLE PARTI
A seguito di detta richiesta è stato avviato nei confronti
di Vema S.p.A. un procedimento ai sensi articolo dell’articolo 26, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 206/05 nel corso del quale sarebbe stata valutata
l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato, ai sensi degli artt. 19, 20
e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo alle caratteristiche del
prodotto ed alla sua qualificazione come mezzo antisdrucciolevole per la marcia
su neve e ghiaccio ai sensi del Codice della Strada.
IV. RISULTANZE
ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento, è stato richiesto a Vema S.p.A. in qualità di operatore
pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a
diffusione interna) riguardanti:
· l’eventuale
omologazione su strada del dispositivo "Put & Go" producendo
qualsiasi documento che attesti la sicurezza del prodotto e la conformità dello
stesso al codice della strada;
· l’idoneità del
dispositivo a sostituire le catene o i pneumatici da neve nel caso in cui il
loro uso sia obbligatorio ai sensi codice della strada.
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili a una più
puntuale valutazione del messaggio, è stato richiesto all’operatore
pubblicitario di fornire informazioni in merito alla programmazione
pubblicitaria del messaggio stesso e della relativa campagna pubblicitaria.
In data 7 marzo 2006, è pervenuta la memoria difensiva di
Vema S.p.A. relativamente all’istanza di misura cautelare, nella quale, tra
l’altro, si riferisce che:
il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è stato rimosso
dal sito www.vema.it, unicamente a scopo prudenziale, a far tempo dal 1°marzo
2006;
Vema non ha mai autorizzato la diffusione del messaggio su altri siti internet
al di fuori di quello menzionato e non ha mai programmato alcuna iniziativa
pubblicitaria avente ad oggetto il messaggio in parola.
Con successiva memoria pervenuta in data 23 marzo 2006,
Vema S.p.A., ha rappresentato, allegando la relativa documentazione
giustificativa, quanto segue:
il prodotto, coperto da brevetto internazionale, fabbricato dalla società
Conero Plastik S.n.c. e commercializzato da Vema, consiste in un moderno
sistema antisdrucciolo denominato "Put & Go" costituito da 5
fascette in materiale plastico da applicarsi in caso di fondo stradale
ghiacciato o innevato, a ciascuno dei pneumatici traenti di un autoveicolo;
come esaustivamente specificato nelle pagine Internet, il prodotto pubblicizzato
è perfettamente conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada richiamate
nel messaggio pubblicitario;
l’articolo 5 del Nuovo Codice della Strada, infatti, stabilisce che i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
il citato articolo 6 dispone che l’ente proprietario della strada, con
l’ordinanza di cui all’articolo 5 comma 3, può prescrivere che i veicoli siano
muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici da neve per la
marcia da neve o ghiaccio;
il Nuovo Codice della Strada non fornisce alcuna
elencazione che specifichi e identifichi quali siano i mezzi sdrucciolevoli né
tanto meno prescrive quali siano le caratteristiche necessarie affinché un
prodotto possa essere qualificato come tale;
negli anni passati gli unici mezzi antisdrucciolevoli esistenti erano le
classiche catene da neve, tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia sono
stati immessi sul mercato altri innovativi prodotti differenti dalle catene da
neve, quali i cosiddetti "ragni da neve" o le "calze da
neve", aventi caratteristiche antisdrucciolevoli idonee a consentire la
marcia del veicolo su neve e ghiaccio e che seppure non siano dettagliatamente
nominati nel Nuovo Codice della Strada, sono pienamente legittimi e conformi
alle norme in materia, avendo caratteristiche antisdrucciolevoli;
lo stesso segnalante, ammette che in materia esiste un vuoto normativo colmato
da una interpretazione del Ministero divulgata con la circolare n.
300/1/2/41655/105/1/2 il cui testo è stato integralmente inserito nel messaggio
pubblicitario, secondo cui: le catene da neve devono essere conformi alla norma
di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NCI78-01 ovvero in
alternativa ad equivalenti norme in vigore negli stati membri dell’Unione
Europea, rispondenza che è attestata da un marchio di conformità apposto sulle
catene e sull’involucro;
tuttavia, il Ministero ha sottolineato che, allo stato
attuale, non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non
rispondano al decreto indicato in oggetto e conseguentemente nelle more di una
specifica normativa l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso il
marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli
previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile;
per quanto concerne il profilo segnalato secondo cui il messaggio pubblicitario
lascerebbe intendere che il dispositivo in oggetto può essere utilizzato in
sostituzione delle catene da neve nei casi in cui queste ultime siano
considerate obbligatorie, si osserva che tale interpretazione è del tutto
soggettiva e non rispondente alla realtà atteso che il messaggio pubblicitario
specifica che il prodotto è un dispositivo antisdrucciolevole avente
caratteristiche differenti dalle classiche catene da neve;
nel messaggio, infatti, non si dichiara mai che tale
dispositivo è sostitutivo delle catene da neve ed anzi si richiama la normativa
affinché non si ingeneri alcuna confusione;
al riguardo, si precisa, tuttavia, che, anche in tema di "obbligo di
catene a bordo", si ha un vuoto normativo dovuto al fatto che le
definizioni del Nuovo Codice della Strada non si sono ancora integralmente
adeguate ai moderni dispositivi antisdrucciolevoli;
l’articolo 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Codice della Strada, che descrive quale comportamento debba
tenersi in caso di specifico segnale "catene per neve obbligatorie"
non prende in considerazione altri mezzi sdrucciolevoli in quanto all’epoca in
cui tale regolamento è stato redatto non esistevano dispositivi assimilabili
alle catene da neve;
trattasi, pertanto, di un mancato adeguamento della
normativa vigente rispetto ai moderni dispositivi antisdrucciolo;
le procedure di omologazione del prodotto pubblicizzato sono attualmente in
corso;
infine, per quanto concerne la programmazione pubblicitaria, si evidenzia che
il messaggio in contestazione è stato diffuso dai primi giorni di gennaio 2006
sino al 1° marzo 2006 data nella quale, come specificato nella memoria del 3
marzo 2006 il messaggio è stato rimosso a seguito dell’avvio della seguente
procedura;
in questo periodo il sito è stato visitato da poco più di
5.000 persone, dati che evidenziano che il messaggio pubblicitario per cui è
giudizio oltre ad aver avuto una circoscritta diffusione temporale ha raggiunto
un limitatissimo numero di consumatori.
Con comunicazione del 2 marzo 2006 la Polizia Municipale segnalante ha
dichiarato di non aver altre notizie da aggiungere.
In data 21 luglio 2006, è stata comunicata alle parti la
data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Con comunicazione pervenuta in data 31 luglio 2006 la Vema S.p.A. ha ribadito
le precedenti difese allegando copia dell’ultimo bilancio.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è
stato diffuso a mezzo internet, in data 4 agosto 2006 è stato richiesto il
parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo
26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio
parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non
ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Nel caso in esame, l’Autorità si avvale della facoltà di
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n.
284/03.
La comunicazione pubblicitaria in oggetto presenta il prodotto "Put &
Go" commercializzato da Vema S.p.A. come un mezzo antisdrucciolevole
pienamente conforme alle regole prescritte dal Codice della Strada, ed in
particolare alle norme stradali concernenti la circolazione stradale con
obbligo di catene a bordo.
Nel messaggio, infatti, vengono citati gli articoli 5 e 6 del Codice della
Strada secondo cui gli organi competenti possono prescrivere, con ordinanza,
l’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio
motivatamente e rendendolo noto al pubblico mediante appositi segnali.
Il dispositivo Put & Go, in quanto mezzo antisdrucciolevole, viene
presentato come conforme a tali prescrizioni.
Come del tutto evidente, il messaggio oggetto di contestazione, in ragione
delle modalità informative utilizzate, lascia intendere che il dispositivo
reclamizzato possa essere liberamente utilizzato anche nel caso in cui gli
organi competenti prescrivano che i veicoli siano muniti di catene a bordo, e
dunque in sostituzione delle catene da neve nei casi in cui queste ultime siano
considerate obbligatorie.
In realtà, il dispositivo "Put & Go", del quale in questa sede
non si contesta l’efficacia e la commerciabilità, pur appartenendo al novero
dei mezzi antisdrucciolevoli, non può considerarsi sostitutivo delle classiche
catene da neve omologate nel caso in cui queste ultime siano considerate
obbligatorie, così come si lascia intendere nella comunicazione oggetto di
contestazione.
Come rilevato dallo stesso operatore pubblicitario, infatti, l’articolo 122 comma
8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, che
descrive quale comportamento debba tenersi in caso di specifico segnale
"catene per neve obbligatorie", prende in considerazione
esclusivamente le catene da neve e non anche altre tipologie di mezzi
antisdrucciolevoli.
Sicché, l’usi di tali mezzi e tra questi del dispositivo pubblicizzato, nel
caso in cui le catene siano obbligatoriamente prescritte, comporterebbe, così
come rilevato dalla Polizia Municipale segnalante, una sanzione a carico
dell’automobilista ed una responsabilità in caso di incidente.
In conclusione, il messaggio in esame, sulla base delle suindicate
considerazioni, deve considerarsi idoneo ad indurre in errore i consumatori
sulle caratteristiche del dispositivo "Put & Go", in quanto non
chiarisce adeguatamente che il dispositivo pubblicizzato non può considerarsi
sostitutivo delle classiche catene da neve nel caso in cui queste siano
obbligatoriamente prescritte per la circolazione su strada, pregiudicandone,
così, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della "gravità e della durata della
violazione".
Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n.
689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05. In particolare, la gravità della violazione, all’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché le
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Più specificamente, nel caso in questione, con riguardo
alla gravità della violazione, deve essere considerata l’ampiezza e la capacità
di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione
(messaggio diffuso a mezzo internet), è suscettibile di aver raggiunto un ampio
numero di consumatori. Per quanto concerne la durata il messaggio è stato
diffuso tra i primi giorni di gennaio ed il 1° marzo 2006 dando luogo ad una
violazione di media durata (circa due mesi).
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare al Vema S.p.A., può
essere determinata in misura pari a 8.600 €.
Inoltre, va considerata la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza
attenuante del ravvedimento operoso in quanto l’operatore pubblicitario si è
attivato provvedendo a interrompere la diffusione del messaggio.
Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati,
si ritiene, quindi, di irrogare alla società Vema S.p.A. una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.600 € (cinquemilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto, che il messaggio segnalato è idoneo ad
indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto
"Put & Go" ed in particolare alla sua piena conformità al Codice
della Strada;
DELIBERA
a) che il messaggio
pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla
società Vema S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19,
20, e 21, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta
l’ulteriore diffusione;
b) che, per la
violazione di cui al punto a), a Vema S.p.A. sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 5.600 € (cinquemilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera
b) deve essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio
della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane,
presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto
dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre,
devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità
attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso
di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato
nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del
Lazio, ai sensi articolo dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n.
206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio
Catricalà
|