(Asaps) - Col DECRETO LEGGE n.262 del 3 ottobre 2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.230, che recepisce il Collegato
alla Finanziaria 2007, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre
u.s., si riprendono in parte le
disposizioni introdotte col D.l. 21
settembre 2005, n. 184, riguardanti gli articoli 126-bis, 97 e 170 del Codice
della Strada, che disciplinano rispettivamente la Patente a Punti e le sanzioni
accessorie della confisca dei ciclomotori, poi decadute per mancata conversione
in legge del medesimo provvedimento.
1. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60
giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione.»; 2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nel testo previgente la
data in vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente
responsabile della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia
alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti,
perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo,
adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la
decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. 3. All’articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile
1992, n 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, dopo le parole «il certificato di
circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, quando previsto,»; b) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Alle
violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende
il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma
6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confìsca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.». 4. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il comma 7 è sostituito dal seguente: |
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