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Decreti Legge 11/10/2006

Novità importante contenuta nel Collegato alla Finanziaria - Codice della Strada: modifiche agli artt. 126-bis, 97 e 170 derivanti dal Collegato alla Finanziaria 2007. Si riprendono in parte le disposizioni introdotte col DL 21 settembre 2005, n.184, poi decaduto per mancata conversione

Decreto Legge n.262 (GU n.230 del 3 ottobre 2006)

(Asaps) - Col DECRETO LEGGE n.262 del 3 ottobre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.230, che recepisce il Collegato alla Finanziaria 2007, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre u.s., si riprendono in parte le disposizioni introdotte col D.l. 21 settembre 2005, n. 184, riguardanti gli articoli 126-bis, 97 e 170 del Codice della Strada, che disciplinano rispettivamente la Patente a Punti e le sanzioni accessorie della confisca dei ciclomotori, poi decadute per mancata conversione in legge del medesimo provvedimento.
Col Collegato alla Finanziaria 2007, all’art. 44, il Governo ha regolato l’annosa diatriba dell’applicazione della sanzione amministrativa al proprietario del veicolo che omette di comunicare i dati del conducente, la restituzione dei punti detratti in assenza dell’identificazione del conducente nel periodo ante-D.l., e l’abolizione della confisca dei ciclomotori, sostituita dal fermo amministrativo.
A seguire lo stralcio del testo del D.l. (Asaps)



Testo in vigore dal 3 ottobre 2006


DECRETO LEGGE 3 ottobre 2006 n.262 recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

 Artt. 1 – 43 omissis…

 
Articolo 44
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Codice della strada

1. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.».

2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nel testo previgente la data in vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

3. All’articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole «il certificato di circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, quando previsto,»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confìsca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».


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Mercoledì, 11 Ottobre 2006
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