ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO 9 agosto 2006 Obblighi informativi a carico
delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
contratti R.C. auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e
sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali), nonché
la disciplina relativa all’attestazione sullo
stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio
dell’assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni.
(Regolamento n. 4). (GU n. 224 del 26-9-2006)L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto
1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, approvativi del Codice delle assicurazioni private; Ritenuta la necessità di disciplinare l’attestazione sullo stato del rischio in conformità all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuta altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità all’art. 191, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto R.C. auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese; Adotta
il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1 Nel presente Regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «imprese» o «assicuratore»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; c) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; e) «attestazione sullo stato del rischio»: il documento che l’impresa e’ tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; f) «classe di’ merito»: categoria alla quale il contratto e’ assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall’impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata; g) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati; h) «regole evolutive»: modalità definite dall’impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f); i) «sinistro riservato» o «sinistro posto a riserva»: sinistro per il quale l’impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno; j) «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il quale l’impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva; k) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. Art. 2.
1. Le imprese trasmettono ai contraenti una
comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale
del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la
proroga tacita.Obblighi di comunicazione 2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo. 3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto. Art. 3.
1. La comunicazione e’ redatta in conformità
allo schema di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:Contenuto della comunicazione la data di scadenza del contratto; eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente; indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center. Art. 4.
Obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
1. Le imprese
trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della
scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui
all’art. 2, l’attestazione sullo stato del rischio.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e’ stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale. 3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto e’ stato prorogato all’atto della riattivazione. 4. Le imprese inviano un’attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all’applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all’assicuratore che presta la copertura. 5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171, comma 1, lettera a) del Codice delle assicurazioni. Art. 5.
Rilascio di duplicati dell’attestazione sullo stato del rischio 1. Nel caso di
deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al
contraente dell’attestazione sullo stato
del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su
richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza
applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 3. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto. Art. 6.
Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio 1. L’attestazione contiene:
i) gli eventuali importi
delle franchigie, richiesti e non corrisposti
dall’assicurato;a) la denominazione dell’impresa di assicurazione; b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica; c) il numero del contratto di assicurazione; d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto e’ stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; e) la forma tariffaria in base alla quale e’ stato stipulato il contratto; f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata; g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nell’allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista; j) la firma dell’assicuratore. Art. 7.
Decorrenza e durata del periodo di osservazione 1. Ai fini
dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in
caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di
osservazione inizia dal giorno della decorrenza della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il
periodo di osservazione inizia due mesi prima della
decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della
annualità assicurativa.
Art. 8
Consegna dell’attestazione sullo stato del rischio all’assicuratore - Validità dell’attestazione
1. All’atto della
stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna
l’attestazione sullo stato del rischio.
2. Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio e’ pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione. 3. Qualora all’atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell’impossibilità di consegnare all’assicuratore l’attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All’atto della consegna l’assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione stessa e calcola l’eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto. 4. In deroga al comma 2 la validità dell’attestazione sullo stato del rischio e’ posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. 5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente assicurato, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità. 6. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. 7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. Art. 9.
1. Sono o restano abrogate:Abrogazioni la circolare ISVAP n. 111 dell’8 marzo 1989; la circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995; la circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000; la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6; la circolare ISVAP n. 555 del 17 maggio 2005. Art. 10.
1. Le imprese predispongono le misure
tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente
Regolamento.Modalità organizzative Art. 11.
1. Il presente Regolamento e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino dell’ISVAP. E’ inoltre disponibile sul sito Internet
dell’Autorità.Pubblicazione Art. 12.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.Entrata in vigore Roma, 9 agosto 2006 Il presidente: Giannini Allegato 1 COMUNICAZIONE 1. Informazioni generali Polizza n. .................. scadenza: gg/mm/aa
Assistenza Inserire la seguente frase: «In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio; quest’ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.». 2. Informazioni sulla disdetta contrattuale In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase: «Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta.». Negli altri casi: «Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che il Suo contratto prevede l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante raccomandata o telefax entro quindici giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i.... Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172, comma 1, decreto legislativo n. 209/2005), inserire la seguente frase: «Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i.... Qualora l’impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte: 3. Informazioni sul premio di rinnovo Inserire la seguente frase: «Il premio relativo all’annualità precedente e’ pari a Euro ....................... Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza e’: Euro ....................... La differenza rispetto all’annualità precedente e’ data dai seguenti fattori: +/- Euro YYYYY per variazione tariffaria; +/- per variazione classe di merito; +/- per ........................... Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell’annualità in scadenza, inserire la seguente frase: «nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati liquidati n. ......... sinistri: sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: .... importo liquidato: Euro .... il gg/mm/aa sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: .... importo liquidato: Euro .... il gg/mm/aa Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la società procederà a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito ......... corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio relativo per la prossima annualità e’ pari a Euro ............... Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale». Qualora siano previste garanzie accessorie e’ facoltà dell’impresa aggiungere la seguente frase: «Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:» Inserire la tabella seguente Garanzie prestate Premio annualità precedente Massimale annualità precedente Premio offerto Massimale offerto Furto Incendio Cristalli
Qualora l’impresa intenda fornire le
informazioni sul premio mediante la propria rete
distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:
4. Informazioni sul premio di rinnovo Inserire la seguente frase: «Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga al suo agente/punto vendita/nostro call center ................ che Le darà informazioni su: premio di rinnovo R.C. auto, con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all’annualità precedente. In ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet (www. ) può calcolare e scaricare un preventivo personalizzato valido per almeno sessanta giorni dalla data di consultazione (qualora previsto) eventuale facoltà di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito. (Qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.». Allegato 2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE 1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati. In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14. Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell’impresa: a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose); Tabella 1
N. B: non sono considerati anni senza sinistri
quelli per i quali la tabella della
sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A.
(veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosi’, a determinare la classe di assegnazione. A titolo di esempio: - il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9; - il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro); - il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11; - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri); - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri). 2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto e’ assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell’attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall’impresa anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni). DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE
- REGOLE DI CORRISPONDENZA
Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un «doppio binario» (classi interne e classi CU) in modo che nell’attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtu’ dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di’ scelta del consumatore risulti compromessa dall’assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione. Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l’annualità successiva, Tabella 2
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