(Asaps) Dal 3 ottobre scorso è entrato in vigore il Decreto Legge nr.262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.230). In sintesi sono in vigore le nuove norme sulla tassa di successione e sulle donazioni, come pure l’esenzione dal pagamento del bollo per le auto meno inquinanti, e il superbollo per i Suv. Novità anche per gli esercizi commerciali: la mancata emissione di un solo scontrino fiscale farà scattare la sanzione di chiusura temporanea dell’esercizio. Le novità cono contenute nel Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006, n.230. In particolare il meccanismo per le donazioni e le successioni prevede una franchigia per gli immobili trasferiti, sotto la quale si pagherà un’imposta catastale e ipotecaria forfettaria di 168 euro. La soglia è fissata ad un valore catastale di 180 mila euro per le donazioni di prime case e di 250 mila euro per le successioni tra parenti in linea retta. Per successioni e donazioni verso parenti oltre il quarto grado l’imposta di registro sarà del 2%, quella ipotecaria del 3% e quella catastale dell’1%. Per le successioni ad altre persone aumenta solo l’imposta di registro, al 4%. Nel caso gli immobili avessero valore più elevato della soglia, scatteranno imposte catastali, di registro e ipotecarie, del 3%. Con il decreto vengono anche aumentati del 40% gli estimi catastali per scuole, musei, oratori, e uffici pubblici. Per i Suv la sopratassa sul bollo sarà di 2 euro per Kw se l’auto supererà i 2600 Kg, avendo meno di otto posti e una portata inferiore ai 400 Kg. . Tra le altre novità l’aggio del 5% pagato dallo Stato alle esattorie private per i servizi di riscossione tributi che diventa a carico dei cittadini, aumento delle sanzioni per i motorini che non rispettano le norme del codice della strada, e recupero automatico delle imposte non pagate per i contribuenti che dovessero chiedere un credito d’imposta pur essendo a debito in altre posizioni. Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262
- Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - (Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 2006, n.230) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici,
nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto-legge: Capo I Disposizioni in materia
di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, nonchè
di potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria Articolo 1. 1. Con determinazioni del direttore
dell’Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la
presentazione esclusivamente in forma telematica: a) dei dati relativi alle contabilità degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande
alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli
5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) del documento di accompagnamento previsto
per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle
altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12,
61 e 62; c) delle dichiarazioni di consumo per il gas
metano e l’energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti esercenti le attività di
cui al comma 1, anteriormente all’avvio della operatività quali depositi IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità
della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle
merci.». 2003, l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del
diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario
delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la
distruzione delle merci medesime. è fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo
economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.
5.All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) nell’ultimo periodo, le parole: «di cui
all’articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e
52»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le autorizzazioni per l’accesso presso gli enti indicati al n. 7)
dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.». 6.Dopo il comma 10 dell’articolo 110 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «10-bis. Le
disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese
dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati.». 7. All’articolo 35, comma 35-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti
medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell’immagine»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il
contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.». 8. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state
definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell’obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale». 9. Ai fini dell’immatricolazione o della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di
acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata
di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di
telaio e l’ammontare dell’IVA assolto in occasione della prima cessione
interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto
di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della
certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente
l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte dell’importatore. 11. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri
di esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi. 12. Nel comma 380 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita»
sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall’articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è
gratuita e definisce anche». 13. All’articolo 7, quattordicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata». 14. Gli organismi preposti all’attività di
controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad
orientare le attività operative per una significativa riduzione della base
imponibile evasa ed al contrasto dell’impiego del lavoro non regolare, del
gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al
mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per
l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, è destinata
ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale
dell’Amministrazione economico-finanziaria nonchè delle amministrazioni
statali, la concessione di incentivi all’esodo, la concessione di incentivi
alla mobilità territoriale, l’erogazione di indennità di trasferta, nonché uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di
attuazione de presente comma sono stabilite in sede di contrattazione
integrativa. 15. Con il regolamento di organizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie
fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di
razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione economico-finanziaria,
potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci
pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di
contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone,in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e
liquidazione di enti ed organismi. 16. Lo schema di regolamento è trasmesso alle
Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
le quali rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il
predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato. 17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare
prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 52, comma 37,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa.
L’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della Scuola superiore dell’economia
e delle finanze dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle
risorse finanziarie previste dall’anzidetta autorizzazione di spesa, come
ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell’economia
e delle finanze per l’affidamento, anche a società specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell’amministrazione
economico-finanziaria. 18. All’articolo 67 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo
del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra
i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di
specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera
l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.». 19. In sede di prima applicazione della
disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse. 2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L’attività
di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata
con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un
compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto,
per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell’articolo 17.». 3.Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 17: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
L’aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore: a) in misura determinata con il decreto di cui
allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme
iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio
è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario.»; 46, l’aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico: a) dell’ente creditore, se il pagamento
avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso contrario.»; 3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico
dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento.»; b) nell’articolo 20, comma 3, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter». 4. All’articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A seguito
dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a
favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti
di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione
conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente, senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». 5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse. 602, l’articolo 72-bis è sostituito dal
seguente: «Articolo 72-bis (Contenuti dell’atto di pignoramento del quinto
dello stipendio). -1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di
procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi
può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma,
numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare
il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per
cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla
notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla
percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti
somme. 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di
pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.». 7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel
pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del
direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono
titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i
poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.». 8. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente: «Articolo
48-bis ’(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.». 9. All’articolo 156 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione
volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia
delle entrate.». 10. All’articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, nonchè quella della tariffa di cui all’articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 11. All’articolo 3, comma 28, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n.248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le
seguenti: «complessivamente denominati agenti della riscossione,». 12. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis è inserito il
seguente: «Articolo28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d’imposta). -1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta,
l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e,
in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione
all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione
dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1999, le somme da rimborsare. 1, l’agente della riscossione notifica
all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta,
l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112,
entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a
ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta
o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della
sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via
telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione
dell’interessato alla proposta di compensazione. 5. All’agente della riscossione spetta il
rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma
2, nonchè un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1,
del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del
cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli
adempimenti attinenti la proposta di compensazione. 6. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono
stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano
sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e
di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.». 13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente: «20-bis (Ambito di applicazione dell’articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
- 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui
all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973,
n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle
entrate. Tuttavia, l’agente della riscossione, una volta ricevuta la
segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la
proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a
carico del soggetto indicato in tale segnalazione. 2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti
previdenziali possono stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per
disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della segnalazione di
cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario
di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti
creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli
stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all’agente della
riscossione.». 14. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, è sostituito dal seguente: «2. L’agente
della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del
comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba
procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi: a) alla dichiarazione tardiva di credito di
cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) al ricorso di cui all’articolo 499 del
codice di procedura civile; c) alla citazione di cui all’articolo 543,
secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.». 15. L’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, si interpreta nel senso che le disposizioni
nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4
giugno 1973, n. 311. 16. Per il servizio di riscossione dei
contributi e premi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, è dovuto all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri
sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione
dei flussi informativi, nonchè il rimborso delle spese relativi alle operazioni
di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle
entrate e gli enti interessati. Capo II Articolo 3. 1. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio2006,
n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati
strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con
riferimento alla quota capitale del canone.»; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per
le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti,
acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.». 2. All’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il
cessionario a pronti hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto
se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al
cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al
cessionario a pronti si applica il regime previsto dall’articolo 89, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe
stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti». 3. La disposizione del comma 2 si applica ai
contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 4. All’articolo 1, comma 496, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «20 per cento». 5. Il comma 13 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «13. Le disposizioni della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi
d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre
periodi d’imposta formatesi in periodi Anteriori alla predetta data resta ferma
l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.». 6.Il comma 11 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni di cui
ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società
partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società
partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta
ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 7. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del
3 luglio 2006. 8. Nel testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l’articolo 188 è inserito il seguente: «188-bis (Campione d’Italia). - 1. Ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo
non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di
cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento. 2. I soggetti di cui al presente articolo
assolvono il loro debito d’imposta in euro. 3. Ai fini del presente articolo si
considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali,
già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel
Canton Ticino della Confederazione elvetica.». 2006, l’articolo 188 del citato testo unico di
cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. 10. Il comma 31 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. 11. Per l’anno2007, il tasso convenzionale di
cambio di cui all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al comma 8 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero. 12. Il comma 25 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima
che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è
esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i
cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al
momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora
detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che
siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione
è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero
la costituzione in garanzia.». Articolo 4. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32-bis, comma 3, dopo la
parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto
dall’articolo 34, comma 6, primo periodo»; b) all’articolo 34, comma 6: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o,
in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non
superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32-bis.»; 2) il secondo periodo è soppresso; 3) nel terzo periodo le parole: «superiore a
cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»; 4) il quarto periodo è sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione
a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il
limite di20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un
terzo delle cessioni di altri beni.». 2. Al fine di consentire la semplificazione
degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore
rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del territorio
all’attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni
relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti
interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi
agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.1782/03 del Consiglio, del 29
settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto
dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo
precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche gli elementi
per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai
fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente, risulta
sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da
rendere al catasto terreni stesso. All’atto della accettazione della suddetta
dichiarazione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure
informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima
Agenzia per l’aggiornamento della banca dati. L’AGEA rilascia ai soggetti
dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti
alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto
dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti
reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi
dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal1° gennaio dell’anno in cui
viene presentata la dichiarazione. 2, l’aggiornamento della banca dati catastale
avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2,
presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della
Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede a
notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti
fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso
non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. 4. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA, sono stabilite le modalità
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per
l’attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l’AGEA si avvarrà degli
strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa
resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale). 5. L’Agenzia del territorio, anche sulla base
delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche (amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell’ambito
dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto
terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della
ruralità ai fini fiscali, nonchè quelli che non risultano dichiarati al catasto
e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi
constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione
della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi
ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della
notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al
regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne
i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio
dell’anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si
applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 6. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l’immobile è asservito» sono
inserite le seguenti: «semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di
imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». 2007. In tale caso non si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 5. 8. I trasferimenti erariali in favore dei
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione
all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo,
secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. Articolo 5. 1. Nelle unità immobiliari censite nelle
categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere
compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi
presentino autonomia funzionale e reddituale. 2. Le unità immobiliari che per effetto del
criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e
quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso
di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal
regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si
applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n.1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28
dello stesso regio decreto-legge n. 652 del1939, nella misura aggiornata dal
comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3.Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità
tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, nonchè gli oneri di cui al comma 2. 4. Le rendite catastali dichiarate ovvero
attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere
dal 1° gennaio 2007. 5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi. 6. A decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52, del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite
catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato
nella misura del 40 per cento. 7. I trasferimenti erariali in favore dei
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione
all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo,
secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. Capo III Disposizioni in materia
di trasferimenti di beni e di diritti Articolo 6. 1. Nel testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 10, comma 2, in fine, è
aggiunto il seguente periodo: «L’imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in
misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito,
ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa
fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il
valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione
delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente
all’abitazione principale del defunto, la m
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