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Decreti Legge 11/10/2006

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 ottobre il provvedimento con le misure fiscali
Testo integrale del decreto legge-fiscale

(Dl 262/2006 - Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.230)
(Asaps) Dal 3 ottobre scorso è entrato in vigore il Decreto Legge nr.262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.230). In sintesi sono in vigore le nuove norme sulla tassa di successione e sulle donazioni, come pure l’esenzione dal pagamento del bollo per le auto meno inquinanti, e il superbollo per i Suv. Novità anche per gli esercizi commerciali: la mancata emissione di un solo scontrino fiscale farà scattare la sanzione di chiusura temporanea dell’esercizio. Le novità cono contenute nel Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006, n.230. In particolare il meccanismo per le donazioni e le successioni prevede una franchigia per gli immobili trasferiti, sotto la quale si pagherà un’imposta catastale e ipotecaria forfettaria di 168 euro. La soglia è fissata ad un valore catastale di 180 mila euro per le donazioni di prime case e di 250 mila euro per le successioni tra parenti in linea retta. Per successioni e donazioni verso parenti oltre il quarto grado l’imposta di registro sarà del 2%, quella ipotecaria del 3% e quella catastale dell’1%. Per le successioni ad altre persone aumenta solo l’imposta di registro, al 4%. Nel caso gli immobili avessero valore più elevato della soglia, scatteranno imposte catastali, di registro e ipotecarie, del 3%. Con il decreto vengono anche aumentati del 40% gli estimi catastali per scuole, musei, oratori, e uffici pubblici. Per i Suv la sopratassa sul bollo sarà di 2 euro per Kw se l’auto supererà i 2600 Kg, avendo meno di otto posti e una portata inferiore ai 400 Kg. . Tra le altre novità l’aggio del 5% pagato dallo Stato alle esattorie private per i servizi di riscossione tributi che diventa a carico dei cittadini, aumento delle sanzioni per i motorini che non rispettano le norme del codice della strada, e recupero automatico delle imposte non pagate per i contribuenti che dovessero chiedere un credito d’imposta pur essendo a debito in altre posizioni.


Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.230)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, nonchè di potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria

Articolo 1.
Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonché potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria

1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all’avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.». 2003, l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3. 5.All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’ultimo periodo, le parole: «di cui all’articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per l’accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».

6.Dopo il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».

7. All’articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».

8. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».

9. Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte dell’importatore.

11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

12. Nel comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».

13. All’articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».

14. Gli organismi preposti all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell’impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una

quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria nonchè delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all’esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l’erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione de presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone,in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall’anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell’amministrazione economico-finanziaria.

18. All’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.


Articolo 2.
Misure in materia di riscossione

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L’attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell’articolo 17.».

3.Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.»;

46, l’aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario.»;

3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;

b) nell’articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».

4. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.

602, l’articolo 72-bis è sostituito dal seguente: «Articolo 72-bis (Contenuti dell’atto di pignoramento del quinto dello stipendio). -1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.».

7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente: «Articolo 48-bis ’(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

9. All’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate.».

10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11. All’articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti della riscossione,».

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis è inserito il seguente: «Articolo28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta). -1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonchè un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

«20-bis (Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all’agente della riscossione.».

14. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, è sostituito dal seguente: «2. L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.».

15. L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonchè il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

Capo II
Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto

Articolo 3.
Recupero della base imponibile

1. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».

2. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

5. Il comma 13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi in periodi

Anteriori alla predetta data resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

6.Il comma 11 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

7. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 188 è inserito il seguente:

«188-bis (Campione d’Italia). - 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».

2006, l’articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

10. Il comma 31 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

11. Per l’anno2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

12. Il comma 25 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».

Articolo 4.
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 6, primo periodo»;

b) all’articolo 34, comma 6:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32-bis.»;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;

4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».

2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l’aggiornamento della banca dati. L’AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

2, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l’attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l’AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

5. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonchè quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l’immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.

8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 5.
Disposizioni in materia di catasto

1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3.Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonchè gli oneri di cui al comma 2.

4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Capo III

Disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti

Articolo 6.
Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L’imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all’abitazione principale del defunto, la m

Mercoledì, 11 Ottobre 2006
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