Con
la presente ordinanza il Tribunale Civile di Roma ammette per la prima volta la
possibilità di disporre, ex art. 700 cpc, la sospensione della procedura
di fermo veicoli sulla base della sola comunicazione di preavviso di fermo
amministrativo senza dover attendere l’emissione del provvedimento di fermo. Il
Collegio, infatti, chiamato a conoscere la vicenda in sede di reclamo avverso
il diniego di provvedimento di urgenza (diniego motivato sulla base della
natura non provvedimentale, dunque di per sé non lesiva, del preavviso) ha
disposto la “sospensione della procedura di fermo” riconoscendo il fumus
del ricorso proposto ed il periculum in mora per il ricorrente. La
pronuncia, pertanto, ha aperto la strada ad una tutela più rapida avverso le
procedure di fermo iniziate illegittimamente. Ad oggi, infatti, era possibile
ottenere l’annullamento del preavviso rivolgendosi al Giudice di Pace mediante
una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Giudice di Pace, Caserta,
Sez. I^, 24 aprile 2006) mediante una procedura i cui tempi – soprattutto
nelle sedi giudiziarie più “affollate” – sono senz’altro più lunghi di un
ricorso ex art. 700 c.p.c. E’
da sottolineare, infine, che stando alla lettera dell’art. 19, comma 1, lett.
e-ter) del D.Lgs. n. 546/1992, come da ultimo modificata dalla legge
248/2006, di conversione del D.L. 223/2006 (c.d.
Decreto Visco-Bersani) che, suscitando non poche polemiche tra gli operatori
giuridici, ha portato alla cognizione delle Commissioni Tributarie “il fermo
dei beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973”, è tutt’ora
possibile sottoporre in via d’urgenza al Giudice Ordinario la cognizione
dell’opportunità della sospensione cautelare del preavviso di fermo essendo lo
stesso un atto antecedente e distinto dal provvedimento di fermo su cui è
competente a pronunciarsi Insomma,
l’ordinanza in commento consente di rimediare all’inopportuno mutamento di
giurisdizione, realizzato in totale disprezzo della giurisprudenza
consolidatasi in tema di giurisdizione sul fermo amministrativo (cfr Cass. Sez. Un., ord. n.
2053 del 31/1/2006), ricorrendo innanzi al G.O. avverso gli atti di
preavviso di fermo veicoli al fine di ottenere con la massima celerità la
sospensione della procedura sanzionatoria. (Nota di Francesco Marascio)
riunito
in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.
Ciro Monsurrò, Presidente a
scioglimento della riserva assunta nell’udienza dell’8/8/Z006 ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA nel
procedimento iscritto al n. 46111/2006 r.g. promosso da XXXXXXXX XXXXXXX elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Martini 2 presso lo studio
dell’ avv. reclamante nei
confronti di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. - concessionaria del servizio nazionale di
riscossione per la Provincia di Roma - in persona del legale rappresentante pro
tempore con sede in Roma, via dei Normanni 5; resistente AGENZIA DELLE ENTRATE con sede in Roma, viale Europa 242; resistente avente
ad oggetto il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Giudice designato dal
Presidente del Tribunale di Roma in data 1/6/2006 nell’ambito del procedimento
cautelare ante causam n. 22265/2006 r.g.; udita
la relazione del Giudice relatore; sentite le parti costituite in sede di
reclamo; esaminati gli atti del procedimento n. 46111/2006 r.g.caut. ed i
documenti depositati dalle parti; rilevato
che con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam depositato il 28/3/2006
XXXXXX XXXXXXX ha richiesto la sospensione della procedura di fermo
amministrativo ex art. 86 comma l del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 relativa
all’autoveico1o targato CX 733 LS di sua proprietà; che
a sostegno della istanza XXXXXX XXXXXX ha dedotto le seguenti circostanze: l)
il 27/8/2005 veniva notificata al ricorrente una cartella esattoriale per il
pagamento della somma di 1.814,30 euro relativa all’integrazione dell’importo
corrisposto a titolo di IRPEF per l’anno 2001; 2) ritenendo non dovuto tale
importo, il ricorrente si attivava sia richiedendo all’amministrazione delle
entrate l’annullamento del suddetto titolo esecutivo e la sospensione dal
ruolo, sia proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; 3) il
1/3/2006 veniva comunicato al ricorrente un "preavviso di fermo
veicoli" avente ad oggetto l’autovettura targata CX733LS, in relazione
ad un credito tributario di 1.235,72 euro; il ricorrente ha evidenziato in
particolare l’illegittimità della procedura di fermo, poiché riferita ad una
somma differente da quella indicata nel titolo esecutivo, nonché mancante
dell’indicazione dell’autorità alla quale è possibile fare ricorso; che
nell’ambito della prima fase del procedimento cautelare che
il G.d. con ordinanza del 1/6/2006 ha rigettato il ricorso ritenendo il difetto
del requisito del fumus boni iuris; che
con reclamo depositato il 28/6/2006 XXXXX XXXXXX ha chiesto la revoca del
provvedimento del 1/6/2006 insistendo per l’accoglimento della istanza avanzata
nella prima fase del procedimento cautelare; che
nell’ambito del presente procedimento di reclamo la BANCA resistente si è
costituita con memoria depositata il 3/8/2006 nella quale ha richiesto il
rigetto delle istanze avversarie; ritenuto
preliminarmente che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla
difesa della BANCA resistente risulta infondata; che
in linea generale il fermo amministrativo di bene mobile registrato, introdotto
dall’ art. 91 bis del d.P .R. n. 602 del 1973 e attualmente disciplinato
dall’ art 86 del citato d.P.R., secondo il quale il concessionario può
eseguirlo sui beni mobili registrati del debitore d’imposta mediante iscrizione
del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, è preordinato all’
espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel
titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo
di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito;
che
pertanto la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo
si, deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell’ opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi, restando esclusa la giurisdizione del
giudice amministrativo, giacché con la richiesta di registrazione nei registri
mobiliari il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia
di pubblici servizi (Cass. sez. un., ordinanza n. 2053 del 31/1/2006); ritenuto
che la natura discrezionale del provvedimento di fermo di cui all’art. 86 I
comma del d.P.R. n. 602/1973, impone che lo stesso debba essere motivato in
modo congruo e specifico, con particolare riferimento alle concrete esigenze
che giustifichino l’adozione del provvedimento in rapporto all’entità del
credito tributario azionato e alle condizioni soggettive del debitore, in
quanto atte a compromettere la garanzia del credito; che
nella specie tale motivazione risulta del tutto carente ed emergono viceversa
elementi indiziari di segno opposto, indicativi cioè della carenza dei
presupposti per l’adozione
del provvedimento tenuto conto della sproporzione tra l’importo del credito
vantato dall’amministrazione e il valore del bene assoggettato al vincolo,
nonché dell’assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o
comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore (cfr. T.A.R. Lazio
23/6/2004; T.A.R. Puglia 4/2/2004 n. 392; Trib. Milano ordinanza 9/4/2003); che
sussiste altresì il requisito del periculum in mora, connesso al
pregiudizio attinente alla limitazione delle possibilità di movimento del debitore,
anche per esigenze di carattere lavorativo; che
ricorrono pertanto i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex
art. 700 c.p.c. invocata dalla parte ricorrente e relativa alla sospensione del
procedimento di fermo amministrativo dell’ autovettura di proprietà del
reclamante, con la precisazione che nella specie la sospensione riguarda non
l’efficacia esecutiva del titolo, ma il procedimento di fermo, del quale
risulta soltanto temporaneamente differita l’esecuzione (v. preavviso comunicato
il" 1/3/2006, doc. 2 del fascicolo di parte reclamante ); P.Q.M. Visto l’art. 669 terdecies c.p~c.; · in accoglimento del reclamo proposto da · concede termine di giorni trenta per l’instaurazione del giudizio di
merito. Così
deciso nella camera di consiglio della sezione feriale del Tribunale civile di
Roma, l’8/8/2006. Il Presidente |
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