Giurisprudenza di Legittimità - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Eccesso di velocità – Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo “autovelox” – Esonero dalla contestazione immediata – Fondamento – Sindacabilità da parte del giudice – Esclusione
(Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9222)
In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all’art. 200 c.s., derogando a quella generale dettata dall’art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, sempre che siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e per l’appunto costituiti dall’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall’accertamento della relativa violazione a mezzo di autovelox. Infatti, il rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un’ipotesi normativamente determinata di esonero dall’obbligo della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili d parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel modus operandi dell’Amministrazione.